L’ANTI-SUIT INJUNCTION NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA - Sud in Europa

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L’ANTI-SUIT INJUNCTION NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Archivio > Anno 2010 > Dicembre 2010
di Maribella FAUZZI (Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro)    L'anti-suit injunction, misura cautelare tipica dei sistemi di common law, di recente ampiamente utilizzata anche nell’ambito dell’arbitrato commerciale internazionale, è stata per molto tempo al centro di un copioso dibattito dottrinale e giurisprudenziale; per anni, infatti, si è di­scusso circa la compatibilità di tale misura con lo spazio giuridico europeo creato, prima, dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUCE C 27 del 26 gennaio 1998) e, oggi, dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUCE L 12 del 16 gennaio 2001).
La natura della misura in parola è nota. Si tratta di un provvedimento a mezzo del quale il giudice può vietare ad un soggetto di intraprendere o pro­seguire un dato procedimento av­viato dinanzi all’autorità giudiziaria di un altro Paese, sul presupposto che la competenza a decidere una determinata controversia appartiene ad un organo giurisdizionale o arbitrale del proprio Paese. Detto altrimenti, l’an­ti-suit injunction è un ri­medio volto a prevenire o risolvere conflitti di giurisdizioni in ambito transnazionale. L’efficacia della mi­su­ra è data dalla cir­costanza che il mancato adempimento all’ordine del giudice costituisce oltraggio alla Corte, i.e. contempt of the court, con la conseguente possibile applicazione di sanzioni di ca­rattere pecuniario o comportanti la con­fisca di beni sino, addirittura, all’applicazione di misure restrittive della li­bertà personale.
Il ricorso a tale strumento è andato progressivamente aumentando nel corso degli anni e, in particolar modo, nell’ultimo decennio, unitamente all’accrescersi delle controversie transnazionali; cosicché si è assistito ad un largo utilizzo di tale rimedio da parte dei giudici di common law anche nei confronti delle giurisdizioni continentali e anche nell’ambito di altri ordinamenti quali Australia, India, Stati Uniti. Nell’ambito dell’arbitrato internazionale, la misura in commento viene spesso utilizzata al fine di garantire l’adempimento della clausola compromissoria, in presenza di un soggetto che abbia adito una giurisdizione statale in violazione della stessa.
Orbene, in dottrina (F. Castrica, Anti-suit injunctions ed arbitrato: l’esperienza inglese e le sue prospettive alla luce della re­cente giurisprudenza comunitaria, in Diritto del commercio in­ternazionale, 2005, p. 403 ss.) e in giurisprudenza era stato os­servato che l’anti-suit injunction, in un certo qual modo, in­ter­ferisce con l’amministrazione della giustizia degli altri Paesi membri dell’UE e con il principio di sovranità dello Stato. La Corte di giustizia, peraltro, adita in via pregiudiziale dalla House of Lords, era già stata chiamata a pronunciarsi sul punto (sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner c. Grovit, Ha­ralda Ltd., Changepoint SA, in Raccolta, p. I-3565), risolvendo la questione nel sen­so della incompatibilità della mi­sura in parola con la citata Con­ven­zio­ne di Bruxelles. Ciò in quanto, a pa­rere della Corte, un simile provvedimento sarebbe idoneo ad inficiare il sistema creato dal­la predetta Con­ven­zione, ba­sato sulla reciproca fiducia tra gli Stati contraenti ed escludente ogni forma di sindacato da parte di un giudice di un Stato membro circa la competenza di un giudice di un altro Stato mem­bro.
Dunque, già con la sentenza Turner si poteva affermare che le anti-suit injunctions non potessero più trovare applicazione nell’ambito dello spazio giuridico comunitario.
La sentenza in commento, tuttavia, ha affrontato espressamente la questione in relazione ai rapporti tra giurisdizioni statali.
In dottrina, pertanto, ci si è chiesti se tale pronuncia potesse essere estesa anche ai casi di anti-suit injunctions emesse a protezione di un arbitrato, ove il processo instaurato in violazione della clausola arbitrale fosse pendente in un altro Stato membro. L’interrogativo è sorto in quanto, in una simile ipotesi, il procedimento nell’ambito del quale viene richiesta l’emanazione della misura sembrerebbe collocarsi al di fuori dell’ambito applicativo del regolamento 44/2001 il qua­le, come noto, riguarda la materia civile e commerciale con esclusione, tra le altre materie indicate nell’art. 1, par. 2, dell’ar­bitrato (lett. d). La soluzione è stata ricercata, essenzialmente, nell’interpretazione dell’esclusione della materia arbitrale operata dalla normativa comunitaria e della portata della stessa. Così, una parte della dottrina aveva ritenuto che il procedimento volto ad ottenere un’anti-suit injunction dovesse ritenersi strumentale rispetto alla procedura arbitrale; ciò in quanto, pur essendo dotato di natura cautelare, lo strumento in parola si differenzierebbe dalle misure cautelari tradizionali, in quanto con lo stesso non verrebbe tutelato il diritto sostanziale oggetto di controversia, ma l’efficacia stessa e l’integrità della procedura arbitrale. Da tali osservazioni, ne veniva dedotta l’esclusione dell’anti-suit injunction dall’ambito applicativo del regolamento 44/2001. La giurisprudenza del Regno Unito, come era prevedibile, aveva sposato tale orientamento, assumendo un atteggiamento di netta chiusura rispetto all’applicabilità della sentenza Turner alle injunctions “a favore” dell’arbitrato, presumibilmente al fine di difendere la so­pravvivenza di uno strumento tipico della propria tradizione giuridica ed appetibile per gli operatori del commercio internazionale. Così, la Court of Appeal (sentenza del 2 dicembre 2002, Trough Transport Mutual Insurance Association (Eurasia) Ltd c. New India Assurance As­sociation Company Ltd, in EWCA Civ. 2004, p. 1598) aveva escluso che la pronuncia Turner avesse comportato, in capo ai giudici inglesi, la perdita del potere di concedere injunctions a sostegno dell’arbitrato, nei confronti dei giudici di altri Stati membri; impostazione che è stata poi abbracciata dalla Queens Bench nella sentenza del 21 marzo 2005, West Tankers Inc. c. Ras Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., Ge­nerali Assicurazioni Generali s.p.a. (“The Front Comor”) (in EWHC, Comm. 2005, p. 454).
Ed è proprio in occasione del caso da ultimo citato che la Cor­te di giustizia ha fornito la soluzione alla controversa questione in esame. La House of Lords, infatti, investita del ricorso contro la decisione della Queens Bench, con ordinanza del 21 febbraio 2007, ha adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale affinché la stessa si pronunciasse sull’applicabilità o meno dei principi della pronuncia Turner alle injunctions poste a tutela di accordi arbitrali.
La pronuncia della Corte è giunta il 10 febbraio del 2009 (cau­sa C-185/07, Allianz Spa c. West Tankers Inc.). Con tale sen­tenza è stato affermato il principio per cui un’anti-suit injunction emanata al fine di impedire ad un soggetto di intraprendere un procedimento dinanzi alla giurisdizione di uno Stato membro, in violazione di una convenzione arbitrale, è da ritenersi incompatibile con il Regolamento “Bruxelles I”. Con la pronuncia in commento, pertanto, la Corte ha sancito definitivamente il divieto per i giudici degli Stati membri di ordinare siffatte misure nell’ambito dello spazio giuridico comunitario. Il giudice comunitario è giunto a tale conclusione facendo proprie le conclusioni dell’Avvocato generale Kokott inviate il 4 settembre 2008, e rigettando, al contrario, una serie di argomentazioni sottoposte alla sua attenzione dalla House of Lords. La Corte ha osservato che un’ingiunzione del tipo di quelle in esame impedisce al giudice di uno Stato membro di esercitare la competenza giurisdizionale che gli viene riconosciuta dal regolamento 44/2001 e, pertanto, è idonea a frustrare gli scopi di tale strumento, il quale è volto ad uniformare le regole sulla giurisdizione e a facilitare la libera circolazione delle decisioni nell’ambito dell’Unione europea. La Corte, inoltre, ha sottolineato che, ove un dato procedimento rientri nell’ambito di ap­plicazione del regolamento 44/2001, in ragione della materia oggetto del contendere, in tal caso una questione preliminare relativa all’applicabilità e alla validità di una convenzione arbitrale dovrà anch’essa ritenersi compresa nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento. A parere della Corte, l’ec­cezione sollevata dalla West Tankers dinanzi al Tribunale di Si­racusa, nel senso della sua incompetenza a decidere la controversia in virtù dell’esistenza di una convenzione arbitrale fra le parti, rientra nel campo di applicazione del regolamento 44/2001, cosicché spetterebbe esclusivamente al Tribunale di Siracusa pronunciarsi su tale eccezione ed in merito alla propria giurisdizione. La Corte ha, altresì, evidenziato che un’anti-suit injunction contrasta con uno dei principi generali elaborati, dalla stessa, in relazione alla Convenzione di Bruxelles, alla lu­ce del quale l’autorità giudiziaria di uno Stato membro è competente a pronunciarsi in merito alla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli. Dal momento che l’anti-suit injunction, di fatto, impedisce l’esercizio di tale potere, la stessa è idonea ad inficiare la reciproca fiducia che i Paesi membri si sono accordati in relazione ai rispettivi sistemi giudiziari, fiducia che è alla base del sistema creato dal regolamento 44/2001. La Corte, infine, ha osservato che tali conclusioni sono avvalorate dall’art. 2, comma 3 della Con­ven­zione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’ese­cuzione delle sentenze arbitrali straniere, a norma del quale spetta al giudice di uno Stato contraente, adito in violazione di una convenzione arbitrale, rimettere le parti ad arbitrato ove vi sia una istanza di parte in tal senso e salvo il caso in cui non ritenga la suddetta convenzione nulla, invalida o inefficace.
Orbene, alla luce della sentenza West Tankers si deve presumibilmente ritenere che, nell’ambito dell’Unione europea, non vi sia più spazio per le anti-suit injunctions, indipendentemente dal fatto che le stesse siano richieste a presidio di un procedimento ordinario o di una convenzione arbitrale.
Come era prevedibile, non sono mancate critiche alla decisione della Corte, soprattutto da parte di quei commentatori ap­partenenti alla tradizione giuridica di common law. Deve anzi riscontrarsi che, già nei mesi precedenti l’emanazione della sentenza in parola, pendente il caso dinanzi alla Corte di giustizia, la stessa dottrina aveva auspicato che la Corte non seguisse il “conservative approach” di cui al caso Turner, ritenendo che una decisione conforme a quella espressa in tale pronuncia avrebbe potuto seriamente minare l’attrattività di Londra e di al­tre città europee quale sede per le procedure arbitrali. Era prevedibile, pertanto, che una pronuncia della Corte come quella in commento dovesse essere criticata da quella parte della dottrina che aveva espresso un favor per le anti-suit injunctions. In particolare, si è parlato di “Syracuse Torpedo” intendendo con tale espressione una prevedibile tendenza delle parti riluttanti a sottoporsi al giudizio arbitrale ad intraprendere controversie giudiziarie in altri Stati membri dell’Unione europea (ECJ in West Tankers shoker: London anti suit injunctions fall foul of EC law, 2009, reperibile on line sul sito www.kluwerarbi­tration­blog.com).
Ad ogni modo, al di là delle critiche che possono essere mos­se dalla dottrina di common law alla soluzione adottata dalla Corte di giustizia in West Tankers, o all’iter logico-giuridi­co dalla stessa seguito, resta il fatto che difficilmente, d’ora in avan­ti, potrà ritenersi legittima l’emanazione di un’anti-suit injunction emessa tra autorità giurisdizionali dell’Unione europea. E, d’altro canto, tale soluzione appare condivisibile, stante l’idoneità dell’anti-suit injunction, in sé, a porsi in contrasto con il sistema creato dalla normativa comunitaria, a prescindere dalla circostanza che la stessa possa ritenersi esclusa o compresa nell’ambito del regolamento 44/2001.
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