MEDIAZIONE PENALE E NOZIONE DI "VITTIMA" - Sud in Europa

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MEDIAZIONE PENALE E NOZIONE DI "VITTIMA"

Archivio > Anno 2010 > Dicembre 2010
di Ilaria CASU    
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la pronuncia in commento su una domanda proposta in via pregiudiziale, si è espressa su alcune questioni interpretative relative alla decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001, 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GUUE L 82 del 22 marzo 2001).
La sentenza (sentenza Eredics del 21 ottobre 2010, C-205/09, non ancora pubblicata in Raccolta), si esprime su una domanda presentata nel corso di un procedimento penale davanti al giudice ungherese promosso contro i signori Ere­dics e Sàpi imputati per il reato di lesione degli interessi finanziari dell’[e Comunità europee] Unione europea. L’esigenza di sollecitare l’intervento della Corte è nata dalla presunta difformità tra la normativa ungherese e le disposizioni pre­viste nella decisione quadro di cui sopra in merito alla possibilità di ricorrere a procedimento di mediazione.
Per effetto, infatti, del ricorso a tale procedimento sarebbe possibile promuovere la conclusione di un accordo tra la vittima di un determinato reato e la persona sottoposta a indagini, realizzando in tal modo, alla luce del ravvedimento operoso del “presunto reo”, un duplice risultato. Da un lato, infatti, il soggetto sottoposto ad indagine può andare esente da condanna e, dall’altro, si assicura alla vittima del reato una riparazione congrua e celere delle conseguenza negative prodotte dal reato stesso.
Ai fini di una maggiore comprensione degli esiti della pronuncia appare opportuno illustrare, seppur brevemente, il contenuto della decisione quadro in oggetto. Si deve premettere come la decisione quadro 2001/220/GAI, «in conformità del piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per applicare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (primo “considerando”, decisione quadro 2001/220/GAI cit.), abbia come scopo quello di dettare le linee guida per affrontare il problema della tutela delle vittime di reati. Nella decisione quadro, oltre ad auspicare un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, improntate ad un elevato livello di protezione delle vittime della criminalità, viene perseguito l’obiettivo di salvaguardia delle vittime non solo durante il procedimento penale in senso stretto; la decisione, infatti, contiene disposizioni relative a mi­sure di assiste nza della vittima «prima, durante e dopo il procedimento penale», misure che avrebbero l’obiettivo di attenuare gli effetti del reato (sesto considerando, decisione quadro 2001/ 220/GAI cit.).
È necessario che gli Stati membri, nel tentativo di assicurare il raggiungimento di tali obiettivi e nel ravvicinare le norme relative alla posizione e ai diritti della vittima, prestino attenzione al­la necessità di assicurare a quest’ultima un trattamento che ne salvaguardi la dignità e il suo diritto di essere in­formata, nonché il di­ritto di ricevere assistenza durante tutte le fasi del processo, con la possibilità di far va­lere lo svantaggio che derivi, eventualmente, dal fatto di risiedere in uno Stato membro di­verso da quello in cui il reato è stato commesso (ottavo considerando, decisione qua­dro 2001/220/GAI cit.).
Le disposizioni della decisione, tuttavia, non impongono agli Stati membri “l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento” (nono considerando, decisione quadro 2001/220/GAI cit.).
Alla luce di tali obiettivi, le disposizioni della decisione quadro prevedono, tra i vari strumenti a tutela della vittima, il ricorso alla mediazione durante lo svolgimento del processo penale. In particolare, l’art. 10 dispone che: “1. Cia­scuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura. 2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l’autore del reato nel corso della mediazione nell’ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione”. L’art. 1, invece, provvede a definire la nozione stessa di “vittima”, di “mediazione” e di “procedimento penale”. Ai fini dell’applicazione della decisione per “vittima” si intende “la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico e mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro”; è “procedimento penale”, inoltre “Il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile” e, infine, si definisce “mediazione nelle cause penali” “la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente”.
Proprio sulla esatta interpretazione dell’art. 10 e dell’art. 1 è intervenuta la Corte di giustizia con la sentenza in commento.
In particolare alla Corte è stato chiesto se: 1) ai fini della decisione quadro 2201/220/GAI e della sua corretta applicazione la nozione di “vittima” di cui all’art. 1, lett. a) debba essere riferita solo alle persone fisiche o se vi rientrino anche le persone giuridiche.
Inoltre, in relazione all’ambito di applicazione dell’art. 10, è stato chiesto: 2) se la nozione di “reati” di cui all’art. 10, n. 1 pos­sa essere intesa nel senso di ricomprendere tutti i reati i cui elementi costitutivi in senso materiale fissati dalla legge siano sostanzialmente dello stesso tipo o se lo Stato sia libero di operare differenziazioni di trattamento; 3) se l’espres­sio­ne “ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali” (art. 10, n. 1) possa essere interpretata nel senso di ammettere come possibile una mediazione tra vittima e autore del reato almeno fino a quando non intervenga la pronuncia di primo grado e, quindi, se sia conforme alla decisione quadro una normativa nazionale che preveda che malgrado la chiusura delle indagini preliminari possa essere comunque promossa la mediazione di fronte all’ammissione di fatti nuovi intervenuti nel corso del procedimento giudiziario; 4) se, infine, in relazione ai reati per il quali è ammessa la mediazione, sia garantito un generale accesso alla mediazione senza che sussista alcuna discrezio­nalità.
Con riguardo al punto 1) in relazione alla nozione di “vittima” la Corte di giustizia, facendo proprie le argomentazioni dei governi francese, ungherese e italiano e della Commissione e in senso conforme alla precedente sentenza Dell’Orto (sentenza del 28 giugno 2007, causa C-467/05, in Raccolta, p. I-5557), ha statuito che ai fini della decisione quadro per “vittima” si intende sola la persona fisica. Richiamando la giurisprudenza Dell’Orto, si sostiene che dal tenore letterale dell’art. 1 e dalle altre disposizioni della decisione quadro, non sembra in alcun modo deducibile una volontà del “legislatore dell’Unione” di estendere la nozione di vittima alle persone fisiche. Infatti, osserva la Corte (punto 27 della sentenza) altre disposizioni della decisione 2001/220/GAI, quali l’art. 2 e l’art. 8, parlando di “dignità personale della vittima”, di “vittime particolarmente vulnerabili” e di “familiari della vittima” non possono che riferirsi alla vittima intesa solo ed esclusivamente come persona fisica. Se, tuttavia, la decisione quadro esclude dal proprio àmbito di applicazione le persone giuridiche, nulla vieta agli Stati membri di prevedere la mediazione penale quando per quest’ultima categoria. La Corte sostiene, infatti, che la decisione quadro “…dal momento che non realizza un’armonizzazione completa del settore considerato (…) non impedisce né obbliga gli Stati membri ad applicare le disposizione in esse previste anche quando la vittima è una persona giuridica” (punto 29 della sentenza). La disciplina contenuta nella decisione quadro, inoltre, non appare discriminatoria nei confronti delle persone fisiche: la maggiore attenzione riservata nell’àmbito dell’Unione europea alle persone fisiche, infatti, trova giustificazione nella loro maggiore “vulnerabilità” e nell’esigenza di tutelare interessi fondamentali, quali la vita e l’integrità fisica della vittima. La decisione quadro non osta, tuttavia, ad un livello di tutela più avanzato all’interno degli Stati membri, con riconoscimento dello strumento della mediazione anche alle persone giuridiche.
In relazione alla questione del punto 2) circa la discrezionalità di cui godono gli Stati membri nell’individuazione delle ipotesi di ammissibilità della mediazione, la Corte sostiene che la decisione quadro lascia liberi gli Stati quanto a forma e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati. L’art. 10, infatti, si limita ad affermare che gli Stati membri devono promuovere la mediazione per i reati che essi ri­tengono «idonei»: la scelta di tali reati rientra, quindi, nella piena libertà di cui dispongono gli Stati nelle scelte politico-criminali con l’unico limite, osserva la Corte, dell’ “…obbligo di utilizzare criteri oggettivi ai fini della determinazione dei tipi di reati de quibus” (punto 39 della sentenza). Non sussiste in capo agli Stati alcun obbligo, dunque, di prevedere il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, così come definito dalla normativa nazionale, corrisponda a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista. In altri termini, e con riferimento al caso specifico analizzato dalla Corte, benché alla luce del diritto ungherese la condotta materiale dei reati di “lesione degli interessi finanziari dell’[e Comunità europee] Unione europea” e del “reato di truffa” sia sostanzialmente identica, non sussiste un obbligo per il legislatore ungherese di prevedere necessariamente la mediazione in entrambe le ipotesi di reato.
I punti 3) e 4), infine, non vengono affrontati dalla Corte poiché, non essendo ammissibile la mediazione per il reato di lesione di interessi finanziari dell’[e Comunità europee] Unione europea secondo il diritto ungherese, le due questioni successive perdono di rilevanza.
In conclusione, dunque, si può dire che la decisione quadro 2001/220/GAI, ove prevede la tutela della vittima mediante il ricorso allo strumento della mediazione, si riferisce solo ed esclu­sivamente alle persone fisiche e non prevede l’obbligo per gli Stati membri di consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo sia sostanzialmente identico, secondo il diritto nazionale, a quello dei reati per cui è contemplata la mediazione. Tuttavia, la decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel processo penale così come interpretata nella sentenza in commento indica agli Stati membri un livello minimo di tutela, rispetto al quale nulla vieta ai legislatori nazionali di apprestare un più elevato grado protezione.
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