DIRITTO ALLO STUDIO DEI CITTADINI EUROPEI E DIRITTO DI SOGGIORNO DEI GENITORI (*) - Sud in Europa

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DIRITTO ALLO STUDIO DEI CITTADINI EUROPEI E DIRITTO DI SOGGIORNO DEI GENITORI (*)

Archivio > Anno 2010 > Maggio 2010
di Valeria DI COMITE    
Con le sentenze Ibrahim (del 23 febbraio 2010, causa C-310/08) e Texeira (della medesima data, causa C-480/08) la Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato un importante principio che offre ulteriori garanzie ai cittadini europei nell’esercizio della libertà di circolazione derivante dal Trattato e dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Con­si­glio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei lo­ro familiari di circolare e sog­giornare liberamente nel ter­ritorio degli Stati membri (GUUE L 158 del 30 aprile 2004, p. 77). Di­rettiva che ha modificato il regolamento (CEE) 1612/68 del Con­siglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei la­vo­ratori all’interno della Comunità (GUCE L 257 del 19 ottobre 1968, p. 2).
Le due recenti sentenze consentono di estendere il diritto di soggiorno ai genitori – an­che extracomunitari – di studenti europei che stanno proseguendo i loro studi in un Paese dell’Unione diverso da quello in cui hanno la cittadinanza. I problemi che hanno dato origine alle due pronunce riguardano due diverse situazioni, en­tram­be createsi nel Regno Unito a seguito della richiesta della Sig.ra Ibrahim e della Sig.ra Texeira di ottenere un sussidio per l’alloggio.
Nel primo caso, i fatti che han­no dato luogo alla controversia sono i seguenti: la Sig.ra Ibrhaim, nazionale di un Paese terzo, era coniugata con un cittadino danese che nel 2002 si era trasferito nel Regno Unito per svolgere un’attività lavorativa e aveva quindi ottenuto il diritto di soggiornare legalmente in quest’ultimo Stato. Nel 2003 la Sig.ra Ibrahim si era recata nel Regno Unito con i tre figli – tutti di cittadinanza danese – al fine di ricongiungersi al marito. Un quarto figlio era nato nello Stato di accoglienza. I due figli maggiori frequentavano le scuole pubbliche sin dal loro arrivo in Regno Unito. Successivamente, il marito della Sig.ra Ibrahim aveva smesso di lavorare e aveva beneficiato di un sussidio per inabilità al lavoro. Tale sussidio gli era stato riconsciuto solo per un certo periodo di tempo al termine del quale egli venne dichiarato nuovamente abile al lavoro. In tali circostanze, tuttavia, egli lasciò il Regno Unito per ritornarvi nel 2006. Al suo rientro il marito della Sig.ra Ibrhaim non era più un “soggetto avente il diritto di soggiorno” in base al diritto dell’Unione europea. Nel 2004 i due coniugi si erano legalmente separati e la sig.ra Ibrahim era rimasta insieme ai figli sul territorio britannico. La sig.ra Ibrahim non era mai stata economicamente autosufficiente, non possedeva alcuna assicurazione malattia e dipendeva completamente dall’assistenza sociale sia per l’al­log­gio sia per tutte le altre spese. Nel 2007 la sig.ra Ibrahim ave­va richiesto alle competenti autorità britanniche il sussidio per l’alloggio per se stessa e per i figli. Tale richiesta fu però respinta e la decisione ven­ne impugnata. Il giudice di prima istanza aveva accolto il ricorso della sig.ra Ibrahim, in quanto considerava che ella go­desse di un diritto di soggiorno in base alla normativa europea, perché aveva l’ef­fettivo affidamento dei figli che frequentavano le scuole nello Stato di accoglienza. Le autorità britanniche hanno presentato appello avverso tale pronuncia e al fine di risolvere la controversia la Court of Appeal ha ritenuto necessario sollevare alcune questioni pregiudiziali tese ad accertare se, in una situazione come quella della sig.ra Ibrahim, il genitore che abbia l’effettivo affidamento dei figli possa godere del diritto di soggiorno in base all’art. 12 del regolamento n. 1612/68, cit., anche in mancanza dei requisiti previsti dalla direttiva 2004/38/CE, cit. In sostanza si trattava di determinare se il di­rit­­to di soggior­no del genitore fosse svincolato dalla necessità di es­sere economicamente autosufficiente e di avere un’assicu­ra­zio­­ne malattia.
Le questioni di fatto che hanno dato origine alla seconda con­troversia sono in parte simili alla prima, ma alcuni elementi di distinzione vanno puntualizzati. Anche nella seconda situazione la sig.ra Texeira chiedeva un sussidio per l’alloggio che le veniva negato dalle competenti autorità britanniche, tuttavia in questo secondo caso la richiedente è una cittadina europea che in passato aveva goduto del diritto di soggiornare nel Regno Unito in qualità di lavoratrice. Infatti, la sig.ra Texeira e il marito, entrambi portoghesi, erano giunti nel Regno Unito nel 1989, in tale Stato nel 1991 era nata la figlia. I due genitori avevano di­vorziato, ma erano rimasti entrambi nel Regno Unito. Ini­zial­mente la figlia era stata affidata al padre ma nel 2007 era andata a vivere con la madre. La figlia della sig.ra Texeira svolgeva i suoi studi nel Regno Unito e nel 2006 si era iscritta a un corso di puericultura. La madre però aveva smesso di lavorare nel 2005 e nel 2007 aveva richiesto un sussidio per l’alloggio a fa­vore dei senzatetto, affermando che il proprio diritto di soggiorno derivasse dall’art. 12 del citato regolamento 1612/68 co­me interpretato dalla sentenza Baumbast (sentenza della Cor­te di giustizia del 17 settembre 2002, causa C-413/99, in Rac­col­ta, p. I-7091). Anche in tale caso la decisione che negava il sussidio è stata impugnata, tuttavia il giudice di prima istanza ave­va respinto il ricorso. La Sig.ra Texeira ha pertanto proposto appello dinanzi alla Court of Appeal. Quest’ultima ha presentato alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali di­rette a definire i rapporti tra la direttiva 2004/38/CE, cit. e il re­golamento 1612/68, cit. per chiarire se l’art. 12 del regolamento, così come interpretato dalla sentenza Baumbast possa ancora applicarsi, o se la sua portata sia stata alterata a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva 2004/38/CE che ha abrogato gli artt. 10 e 11 del citato regolamento.
Per meglio comprendere le problematiche emerse nei casi Ibrahim e Texeira bisogna osservare che l’art. 12 del regolamento 1612/68 cit. – norma prevista ancor prima dell’istituzione della cittadinanza europea – consente ai figli dei cittadini degli Stati membri dell’Unione che siano o siano stati occupati in un altro Stato membro, il diritto di frequentare i corsi di insegnamento, di apprendistato e di formazione professionale nello Stato di accoglienza alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, qualora risiedano in tale Stato. Nella richiamata sentenza Baumbast la Corte, al fine di rendere pienamente effettivo il diritto stabilito da tale disposizione, aveva riconosciuto che i figli che frequentano un corso di studi o di formazione hanno il diritto di portare a termine i loro studi e quindi di soggiornare nello Stato membro ospitante, anche se il genitore che godeva del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante non esercita più un’attività economica. La Corte aveva inoltre precisato che se durante il corso di studi dei figli, i genitori avessero potuto perdere il diritto di soggiornare perché non più occupati, si sarebbe di fatto privato il diritto dei figli di proseguire i loro studi. Per tali motivi anche in base all’art. 8 della Con­venzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che riconosce il diritto al rispetto della vita familiare, la Corte di giustizia aveva interpretato l’art. 12 del regolamento 1612/68 nel senso che il figlio che esercita il diritto di soggiorno in quanto studente ha anche il diritto di essere accompagnato dal genitore affidatario, per cui quest’ultimo ha il diritto di risiedere nello Stato ospitante per tutta la du­ra­ta degli studi.
Nelle sentenze Ibrhaim e Texeira si poneva in particolare il problema di stabilire se l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 12 del regolamento del 1968 potesse considerarsi ancora applicabile nonostante le modifiche introdotte con la direttiva del 2004. Quest’ultima direttiva ha infatti abrogato gli artt. 10 e 11 del regolamento 1612/68 che stabilivano le regole sul ricongiungimento dei familiari dei lavoratori migranti.
Come è noto la direttiva 2004/38 ha subordinato il diritto di soggiorno dei cittadini europei che non esercitano un’attività economica alla loro capacità di provvedere in modo autonomo alla propria sussistenza economica senza divenire un onere per lo Stato membro ospitante. Per evitare questo inconveniente si richiede altresì che i cittadini europei abbiano un’assicurazione malattia. I principi dell’autosufficienza economica e dell’obbligatorietà di un’assicurazione malattia si applicano, in virtù della direttiva anche ai casi di ricongiungimento familiare. In considerazione delle modifiche introdotte si pone la questione se tali principi debbano applicarsi anche in situazioni simili a quelle dei casi in esame. Invero, se la regola dell’autosufficienza economica venisse applicata anche nei confronti di soggetti che han­no legittimamente goduto del diritto di soggiorno e che non sono più titolari di tale status, ma i cui figli hanno iniziato a frequentare dei corsi di studio o di formazione professionale nel momento in cui il loro status si fondava adeguatamente su diritto dell’Unione, si verrebbe di fatto a svuotare di contenuto la precedente giurisprudenza Baumbast.
La Corte di giustizia nel rispondere ai quesiti proposti nelle due cause in esame ha osservato che, in base all’art. 12 del regolamento, il diritto del figlio di accedere all’insegnamento dipende in un primo momento dalla circostanza che esso si sia stabilito in uno Stato in cui il genitore è o è stato occupato. Una volta esercitato questo diritto, in base all'art. 12 del regolamento così come interpretato dalla giurisprudenza Baumabst, il diritto del figlio di proseguire gli studi gli conferisce un diritto di soggiorno autonomo. Come già chiarito nella sentenza Gaal (del 4 maggio 1995, causa C-7/94, in Raccolta, p. I-1031), subordinare il diritto di soggiorno del figlio alle altre condizioni previste dal regolamento sarebbe stato contrario allo scopo perseguito dal medesimo art. 12, il quale doveva essere pertanto letto in modo autonomo rispetto agli artt. 10 e 11 del medesimo regolamento e oggi abrogati. Ne consegue che secondo la normativa preesistente una volta acquisito il diritto di soggiorno derivante dalla circostanza che lo studente europeo svolgesse un corso di studi, questo diritto non poteva più essere messo in discussione perché erano venuti meno i requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 del regolamento del 1968. Occorre sottolineare che tale interpretazione era confortata sia dal fatto che il regolamento prevedeva testualmente tale diritto anche per i figli dei lavoratori migranti che non erano più occupati, sia dal fatto che tale diritto permaneva anche per gli studenti i cui genitori non risiedevano più sul territorio dello Stato ospitante.
Nella sentenza Ibrahim la Corte ha dunque precisato che l’art. 12 del regolamento 1612/68, cit., stabilisce per i figli che frequentano un corso di studi un diritto di soggiorno indipendente rispetto a quello degli ex lavoratori migranti. Secondo la Corte, il fatto che la direttiva 2004/38/CE abbia abrogato gli artt. 10 e 11 del regolamento non ha modificato la portata dell’art. 12 del medesimo regolamento. Tale considerazione sarebbe confermata sia dal fatto che l’obiettivo della direttiva è quello di rafforzare i diritti dei cittadini europei e non vorrebbe invece avere l’effetto di privare alcuni cittadini di una tutela sinora riconosciuta; ma anche dalla circostanza che nei lavori preparatori della direttiva si sia fatta espressa menzione alla volontà di stabilire una normativa coerente con i principi emersi nella sentenza Baumbast.
Il diritto di soggiorno del figlio che esercita il diritto di continuare i propri studi si estende altresì al genitore che ne ha l’effettivo affidamento. Nei casi in esame si pone però la questione di determinare se il diritto del genitore sia subordinato al fatto che egli abbia risorse economiche sufficienti e un’assicurazione malattia. Secondo la Corte l’esistenza di tali requisiti non si evince né dall’art. 12 del regolamento, né dalla giurisprudenza anteriore. Inoltre, anche dallo spirito dell’art. 12, par. 3 della direttiva 2004/38/CE si può desumere come tali requisiti non siano necessari, infatti quest’ultima norma prevede il diritto dei figli di terminare gli studi e del genitore affidatario di soggiornare, anche in caso di morte o di partenza del genitore occupato. Sulla base di tutte queste considerazioni, nella sentenza Ibrahim la Corte ha ritenuto che il figlio di un cittadino di uno Stato membro che lavori o che abbia lavorato in uno Stato mem­bro ospitante e il genitore che ne abbia l’effettivo affidamento possono avvalersi di un diritto di soggiorno, il cui fondamento è in modo esclusivo l’art. 12 del regolamento 1612/68, senza che tale diritto possa essere subordinato alla condizione di possedere risorse economiche sufficienti o un’assicurazione malattia.
Nella sentenza Texeira la Corte ha altresì precisato che qualora il figlio abbia raggiunto la maggiore età (nel caso del Regno Unito i diciotto anni) il diritto di soggiorno non dovrebbe più estendersi anche al genitore affidatario, salvo che la presenza di quest’ultimo non sia necessaria per garantire l’as­sistenza e le cure utili al proseguimento degli studi del figlio.
Le due recenti sentenze manifestano ancora una volta il sostanziale contributo che la Corte di giustizia continua ad offrire al fine di garantire il pieno riconoscimento e l’ef­fet­tivo esercizio dei diritti derivanti dai Trattati e dalla normativa europea. Le due pronunce hanno infatti impedito che dei dubbi interpretativi, manifestatisi nel momento dell’applicazione delle regole sul diritto di soggiorno e derivanti dalla modifica di norme che tutelavano appieno il diritto di soggiorno degli studenti, figli dei lavoratori migranti, potessero ledere la piena realizzazione della cittadinanza anziché rafforzarla e potessero quindi costituire un passo indietro nella costruzione di un’identità europea in cui siano concretamente riconosciuti importanti valori come il diritto allo studio e il rispetto della vita familiare, oggi riconosciuti anche dagli articoli 14 e 7 della Carta sui diritti fondamentali.


(*) Il presente studio è stato condotto nell’ambito del progetto di ricerca nazionale PRIN 2007 “Cittadinanza europea e diritti fondamentali nell’attuale processo di integrazione”. Responsabile nazionale, prof. Ennio Triggiani (PROT. 2007ETKBLF).
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