IL PROGRAMMA DI STOCCOLMA DELLO SPAZIO EUROPEO DI LIBERTA' SICUREZZA E GIUSTIZIA (2010-2014)
Archivio > Anno 2009 > Dicembre 2009
di Giandonato CAGGIANO (Professore associato di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi Roma Tre)
1.
La realizzazione di uno Spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia
(SLSG) definisce un quadro giuridico transnazionale per i cittadini
europei e contribuisce alla qualificazione dell’Unione europea quale
“Comunità basata sul diritto”. A dieci anni dalla sua creazione, la fase
attuale dello SLSG a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona ha come priorità l’ulteriore sviluppo di un quadro di fiducia
reciproca degli Stati membri soprattutto tramite il principio del mutuo
riconoscimento anche a seguito di occasioni di apprendimento reciproco
delle diverse culture giuridiche. Infatti, il Trattato di Lisbona
stabilisce che l’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi
ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati
membri (art. 67 TFUE). In ogni caso, il principio caratterizzante e
fortemente innovativo dello SLSG dovrà essere la lotta all’esclusione
sociale ed alle discriminazioni, nonchè la promozione della giustizia e
la protezione sociale, la parità fra donne e uomini, la solidarietà tra
le generazioni e la tutela dei diritti del minore (art. 3 TUE).
Il nuovo programma di Stoccolma (2010-2014) sullo SLSG assume un significato istituzionale e politico ben maggiore dei precedenti (Tampere e l’Aja) proprio per l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Secondo il Programma della nuova Commissione, presentato dal Presidente Barroso al Parlamento europeo, vi saranno nella prossima formazione due commissari con incarichi correlati alla gestione dello SLSG: il primo responsabile di giustizia, diritti fondamentali e libertà civili, il secondo degli affari interni e sicurezza che si occuperà di immigrazione e asilo. La divisione del portafoglio GAI (giustizia e interni) potrebbe rappresentare solo una scelta a carattere puramente funzionale, che rende, comunque, per certi aspetti ancora più concreta la crescita dell’esecutivo comunitario verso una forma maggiormente statuale. Tuttavia ci sembra che assuma piuttosto un significato simbolico in quanto la politica dell’immigrazione viene associata solo alle esigenze di sicurezza gli Stati. Lo sviluppo del principio di solidarietà tra Stati, nel reinsediamento dei richiedenti asilo ed in generale verso gli Stati membri frontalieri.
Le politiche in materia di sicurezza possono e devono contribuire all’effettivo esercizio delle libertà delle persone nel rispetto dei principi di democrazia e dello Stato di diritto. Secondo il diritto dell’Unione e della Convenzione europea dei diritti umani, la sicurezza rappresenta una deroga ammissibile per tutti i diritti e le libertà protette, solo se necessaria in una “società democratica” e, dunque, proporzionata al suo mantenimento. In ogni caso, la sussistenza di tale deroga è oggetto di valutazione sulla base ad un doppio margine di apprezzamento a livello degli Stati e sovranazionale. Nel Trattato di Lisbona si richiamano attività di sicurezza interna degli Stati membri sottratte alla cooperazione europea in sede di SLSG (art. 72 TFUE). Nei limiti appena indicati, il controllo della Corte di Strasburgo resta evidentemente anche in questo ambito come garanzia degli individui.
Secondo il protocollo sulle disposizioni transitorie (art. 10), dopo un periodo di cinque anni sarà del tutto realizzata l’unificazione istituzionale dello SLSG rispetto alle due componenti attuali del primo e del terzo pilastro. A pieno regime, il carattere sovranazionale dello SLSG sarà simile a quello delle altre politiche dell’Unione grazie all’estensione, alle materie di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale, del meccanismo della maggioranza qualificata in seno al Consiglio, delle competenze del Parlamento europeo (procedura di codecisione) e dei poteri di controllo e di proposta legislativa della Commissione e della Corte di giustizia. In sostanza, anche allo SLSG si applicherà il “metodo dell’Unione” in cui il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali; la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione europea e adotta iniziative adeguate a tal fine; il Parlamento europeo e il Consiglio con voto a maggioranza esercitano congiuntamente la funzione legislativa e la funzione di bilancio sulla base delle proposte della Commissione. Il processo decisionale sarà rafforzato con l’estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, il che consentirà l’adozione di atti relativi a settori simili o connessi in base allo stesso sistema di voto. Ulteriori novità riguardano i principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte dei parlamenti nazionali (procedura di allarme) nonché il diritto di uno Stato membro di ricorrere al “freno di emergenza”, qualora ritenga che la proposta di un atto giuridico nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale sia suscettibile di incidere su elementi essenziali del proprio ordinamento interno.
Con il Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, diventata vincolante allo stesso titolo dei trattati, potrà influenzare il contenuto e l’interpretazione degli strumenti dello SLSG.
2. La strategia per la realizzazione dello SLSG contenuta nel Programma di Stoccolma adottata dal Consiglio europeo che ne ha definito caratteristiche generali e priorità, sulla base delle proposte della Commissione e della consultazione del Parlamento europeo sarà precisata e definita da un piano di azione quinquennale del Consiglio dei ministri.
È possibile pertanto svolgere qualche prima riflessione sul futuro di questo importante settore dell’integrazione europea.
Secondo il nuovo programma di Stoccolma (2010-2014) lo SLSG si identifica con lo status di cittadino europeo secondo una suddivisione in quattro “cesti”: la tutela dei diritti fondamentali e del pieno esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza (libertà); la realizzazione di uno spazio europeo di giustizia (giustizia); la strategia della sicurezza a difesa del cittadino (sicurezza). Vi si aggiunge un quarto cesto della solidarietà, denominato una società più integrata per il cittadino, che riguarda indirettamente “uno status chiaro e comune agli immigrati legali”.
Il primo cesto della tutela dei diritti individuali potrà avvalersi del nuovo valore vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e conferire un significato più concreto alla cittadinanza europea tramite nuovi atti di diritto secondario relativi alla libertà di circolazione, alla tutela della sfera privata, al rispetto della diversità e delle esigenze delle persone più vulnerabili. Il secondo sulla giustizia avrà come priorità la piena attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e degli atti giuridici e, in senso lato, l’armonizzazione della normativa in materia di diritto societario in quanto produttivo di certezze giuridiche per l’operatore economico che opera a livello transnazionale. Il terzo sulla strategia di sicurezza interna si compone del rafforzamento della cooperazione di polizia e sullo sviluppo di una più efficace cooperazione giudiziaria in materia penale e sul miglioramento della gestione e sorveglianza delle frontiere esterne. Il quarto riguarda la politica comune d’immigrazione e di asilo per il quale si prevede l’obiettivo di istituire una procedura unica e uno status uniforme in materia di protezione internazionale.
Per il suo funzionamento dello SLSG a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stato raggiunto un accordo (v. Consiglio, doc. 14785/09) sul funzionamento e la composizione del COSI (Comitato incaricato della sicurezza interna). Il nuovo Comitato previsto dal Trattato (art. 71 TFUE) ha funzione di coordinamento intergovernativo delle azioni in materia, che restano di competenza degli Stati membri; è un organo operativo “capitals-based” con un supporto logistico a Bruxelles ed è costituito da uno o più rappresentanti secondo la volontà dei singoli Stati membri; non potrà avere alcun possibile coinvolgimento nella preparazione degli atti legislativi. A tale riguardo, tuttavia, anche se la competenza è ormai interamente attribuita al COREPER, si è deciso di conservare, almeno sino al 2011, il Comitato strategico sull’immigrazione, le frontiere e l’asilo (CSIFA) e il Comitato dell’articolo 36 (CATS). Si tratta di organi non previsti dal nuovo Trattato ma che, in questa prima fase della sua entrata in vigore, si ritiene possano ancora svolgere un ruolo consultivo di definizione delle strategie e di supporto tecnico alla preparazione degli atti legislativi. Per quanto riguarda le altre strutture di lavoro GAI, i lavori di approfondimento sono in corso prima dell’adozione di una decisione (art. 19 Regolamento del Consiglio)
Non è possibile in questa sede approfondire i diversi aspetti del Programma (su cui si segnala un primo commento a cura di S. Rossi, E. Paciotti e V. Monetti, quale documento dell’Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa della Fondazione Basso/CIRDCE, dal titolo I diritti fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia - Prospettive e responsabilità dopo il Trattato di Lisbona, reperibile on line).
Per il suo auspicabile contributo alla creazione di una “Comunità di diritto” una specifica attenzione meriterà la “road map” sulle garanzie procedurali e le altre proposte in materia cooperazione penale. Già presentata dalla Presidenza svedese (doc. del Consiglio 11457/09) essa riguarda il riconoscimento dei diritti fondamentali alle persone coinvolte in procedimenti di carattere penale (imputati, vittime o testimoni): traduzione ed interpretazione; informazione sui diritti e informazione sulle accuse; assistenza legale e diritto ad avere un avvocato; contatti con parenti, impiegati e autorità consolari; tutele speciali per persone vulnerabili; diritto di riesame dei motivi di detenzione.
(La presente nota rientra nel progetto di ricerca nazionale PRIN 2007 “Cittadinanza europea e diritti fondamentali nell’attuale fase del processo di integrazione”. Responsabile nazionale, prof. Ennio Triggiani (PROT. 2007ETKBLF)).
Il nuovo programma di Stoccolma (2010-2014) sullo SLSG assume un significato istituzionale e politico ben maggiore dei precedenti (Tampere e l’Aja) proprio per l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Secondo il Programma della nuova Commissione, presentato dal Presidente Barroso al Parlamento europeo, vi saranno nella prossima formazione due commissari con incarichi correlati alla gestione dello SLSG: il primo responsabile di giustizia, diritti fondamentali e libertà civili, il secondo degli affari interni e sicurezza che si occuperà di immigrazione e asilo. La divisione del portafoglio GAI (giustizia e interni) potrebbe rappresentare solo una scelta a carattere puramente funzionale, che rende, comunque, per certi aspetti ancora più concreta la crescita dell’esecutivo comunitario verso una forma maggiormente statuale. Tuttavia ci sembra che assuma piuttosto un significato simbolico in quanto la politica dell’immigrazione viene associata solo alle esigenze di sicurezza gli Stati. Lo sviluppo del principio di solidarietà tra Stati, nel reinsediamento dei richiedenti asilo ed in generale verso gli Stati membri frontalieri.
Le politiche in materia di sicurezza possono e devono contribuire all’effettivo esercizio delle libertà delle persone nel rispetto dei principi di democrazia e dello Stato di diritto. Secondo il diritto dell’Unione e della Convenzione europea dei diritti umani, la sicurezza rappresenta una deroga ammissibile per tutti i diritti e le libertà protette, solo se necessaria in una “società democratica” e, dunque, proporzionata al suo mantenimento. In ogni caso, la sussistenza di tale deroga è oggetto di valutazione sulla base ad un doppio margine di apprezzamento a livello degli Stati e sovranazionale. Nel Trattato di Lisbona si richiamano attività di sicurezza interna degli Stati membri sottratte alla cooperazione europea in sede di SLSG (art. 72 TFUE). Nei limiti appena indicati, il controllo della Corte di Strasburgo resta evidentemente anche in questo ambito come garanzia degli individui.
Secondo il protocollo sulle disposizioni transitorie (art. 10), dopo un periodo di cinque anni sarà del tutto realizzata l’unificazione istituzionale dello SLSG rispetto alle due componenti attuali del primo e del terzo pilastro. A pieno regime, il carattere sovranazionale dello SLSG sarà simile a quello delle altre politiche dell’Unione grazie all’estensione, alle materie di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale, del meccanismo della maggioranza qualificata in seno al Consiglio, delle competenze del Parlamento europeo (procedura di codecisione) e dei poteri di controllo e di proposta legislativa della Commissione e della Corte di giustizia. In sostanza, anche allo SLSG si applicherà il “metodo dell’Unione” in cui il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali; la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione europea e adotta iniziative adeguate a tal fine; il Parlamento europeo e il Consiglio con voto a maggioranza esercitano congiuntamente la funzione legislativa e la funzione di bilancio sulla base delle proposte della Commissione. Il processo decisionale sarà rafforzato con l’estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, il che consentirà l’adozione di atti relativi a settori simili o connessi in base allo stesso sistema di voto. Ulteriori novità riguardano i principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte dei parlamenti nazionali (procedura di allarme) nonché il diritto di uno Stato membro di ricorrere al “freno di emergenza”, qualora ritenga che la proposta di un atto giuridico nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale sia suscettibile di incidere su elementi essenziali del proprio ordinamento interno.
Con il Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, diventata vincolante allo stesso titolo dei trattati, potrà influenzare il contenuto e l’interpretazione degli strumenti dello SLSG.
2. La strategia per la realizzazione dello SLSG contenuta nel Programma di Stoccolma adottata dal Consiglio europeo che ne ha definito caratteristiche generali e priorità, sulla base delle proposte della Commissione e della consultazione del Parlamento europeo sarà precisata e definita da un piano di azione quinquennale del Consiglio dei ministri.
È possibile pertanto svolgere qualche prima riflessione sul futuro di questo importante settore dell’integrazione europea.
Secondo il nuovo programma di Stoccolma (2010-2014) lo SLSG si identifica con lo status di cittadino europeo secondo una suddivisione in quattro “cesti”: la tutela dei diritti fondamentali e del pieno esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza (libertà); la realizzazione di uno spazio europeo di giustizia (giustizia); la strategia della sicurezza a difesa del cittadino (sicurezza). Vi si aggiunge un quarto cesto della solidarietà, denominato una società più integrata per il cittadino, che riguarda indirettamente “uno status chiaro e comune agli immigrati legali”.
Il primo cesto della tutela dei diritti individuali potrà avvalersi del nuovo valore vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e conferire un significato più concreto alla cittadinanza europea tramite nuovi atti di diritto secondario relativi alla libertà di circolazione, alla tutela della sfera privata, al rispetto della diversità e delle esigenze delle persone più vulnerabili. Il secondo sulla giustizia avrà come priorità la piena attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e degli atti giuridici e, in senso lato, l’armonizzazione della normativa in materia di diritto societario in quanto produttivo di certezze giuridiche per l’operatore economico che opera a livello transnazionale. Il terzo sulla strategia di sicurezza interna si compone del rafforzamento della cooperazione di polizia e sullo sviluppo di una più efficace cooperazione giudiziaria in materia penale e sul miglioramento della gestione e sorveglianza delle frontiere esterne. Il quarto riguarda la politica comune d’immigrazione e di asilo per il quale si prevede l’obiettivo di istituire una procedura unica e uno status uniforme in materia di protezione internazionale.
Per il suo funzionamento dello SLSG a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stato raggiunto un accordo (v. Consiglio, doc. 14785/09) sul funzionamento e la composizione del COSI (Comitato incaricato della sicurezza interna). Il nuovo Comitato previsto dal Trattato (art. 71 TFUE) ha funzione di coordinamento intergovernativo delle azioni in materia, che restano di competenza degli Stati membri; è un organo operativo “capitals-based” con un supporto logistico a Bruxelles ed è costituito da uno o più rappresentanti secondo la volontà dei singoli Stati membri; non potrà avere alcun possibile coinvolgimento nella preparazione degli atti legislativi. A tale riguardo, tuttavia, anche se la competenza è ormai interamente attribuita al COREPER, si è deciso di conservare, almeno sino al 2011, il Comitato strategico sull’immigrazione, le frontiere e l’asilo (CSIFA) e il Comitato dell’articolo 36 (CATS). Si tratta di organi non previsti dal nuovo Trattato ma che, in questa prima fase della sua entrata in vigore, si ritiene possano ancora svolgere un ruolo consultivo di definizione delle strategie e di supporto tecnico alla preparazione degli atti legislativi. Per quanto riguarda le altre strutture di lavoro GAI, i lavori di approfondimento sono in corso prima dell’adozione di una decisione (art. 19 Regolamento del Consiglio)
Non è possibile in questa sede approfondire i diversi aspetti del Programma (su cui si segnala un primo commento a cura di S. Rossi, E. Paciotti e V. Monetti, quale documento dell’Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa della Fondazione Basso/CIRDCE, dal titolo I diritti fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia - Prospettive e responsabilità dopo il Trattato di Lisbona, reperibile on line).
Per il suo auspicabile contributo alla creazione di una “Comunità di diritto” una specifica attenzione meriterà la “road map” sulle garanzie procedurali e le altre proposte in materia cooperazione penale. Già presentata dalla Presidenza svedese (doc. del Consiglio 11457/09) essa riguarda il riconoscimento dei diritti fondamentali alle persone coinvolte in procedimenti di carattere penale (imputati, vittime o testimoni): traduzione ed interpretazione; informazione sui diritti e informazione sulle accuse; assistenza legale e diritto ad avere un avvocato; contatti con parenti, impiegati e autorità consolari; tutele speciali per persone vulnerabili; diritto di riesame dei motivi di detenzione.
(La presente nota rientra nel progetto di ricerca nazionale PRIN 2007 “Cittadinanza europea e diritti fondamentali nell’attuale fase del processo di integrazione”. Responsabile nazionale, prof. Ennio Triggiani (PROT. 2007ETKBLF)).