LA COMMISSIONE EUROPEA REALIZZA UN VADEMECUM SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE
Archivio > Anno 2006 > Novembre 2006
di Donatella DEL VESCOVO
L'Unione europea ha provveduto a tutelare il consumatore a partire dall’Atto unico europeo. Esso infatti, dava mandato alla Commissione di definire le proprie proposte di legislazione per la realizzazione del mercato unico, in relazione a rigorosi criteri di tutela nei settori della salute, della sicurezza, dell’ambiente e della protezione dei consumatori. Successivamente la politica europea a favore dei consumatori si è arricchita sempre di più, e attualmente è coordinata dalla decisione n. 283 del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori.
Sulla base dei programmi (l’ultimo riunisce le politiche di sanità pubblica e di tutela dei consumatori dal 2007 al 2013) e delle disposizioni man mano approvate, si è pervenuti ad un approccio complessivo articolato in cinque obiettivi base, corrispondenti ad altrettanti diritti fondamentali del consumatore:
- la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- il diritto a ricevere una migliore informazione in relazione ai prodotti che acquista;
- la tutela degli interessi economici dei consumatori;
- il diritto di ottenere un adeguato risarcimento per i danni derivanti da prodotti difettosi;
- la possibilità per i rappresentanti dei consumatori di prendere parte attivamente ai meccanismi decisionali relativi a materie che li riguardano.
La politica comunitaria ha provveduto nel corso degli ultimi anni a migliorare la comunicazione con i cittadini per quanto riguarda le questioni attinenti alla tutela dei consumatori, tramite campagne di sensibilizzazione, inchieste, conferenze e seminari, riunioni di esperti, pubblicazioni e punti di informazione.
Proprio in quest’ottica la Direzione Generale consumatori della Commissione europea ha realizzato quest’anno un vademecum che contiene tutti i principi di base grazie ai quali la legislazione europea tutela il consumatore indipendentemente dallo Stato membro in cui si trova.
Questo dimostra inoltre che la semplice appartenenza alla Comunità garantisce ai consumatori europei un’ulteriore protezione.
Questo libricino indica nelle sue pagine il livello minimo di tutela che tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare ai loro consumatori, in base alle norme comunitarie, anche se le regole precise viste nei dettagli variano da uno Stato all’altro a seconda del recepimento della normativa europea nel diritto nazionale, che in alcuni casi può addirittura garantire un livello di protezione del consumatore ben più elevato di quello europeo.
Dieci sono i principi indicati nel vademecum.
Il primo riguarda la possibilità del consumatore di comprare tutto ciò che desideri senza preoccuparsi di eventuali dazi doganali o Iva supplementare una volta rientrato nel proprio Paese. In via generica le autorità di un Paese non possono impedire ad un consumatore di importare un prodotto che è stato acquistato regolarmente in un altro Stato dell’Ue a meno che non si tratti di articoli che offendono la morale pubblica o di armi.
Il secondo principio riguarda la tutela per un prodotto difettato. Infatti se si è acquistato un prodotto difettato è possibile restituirlo per la riparazione o la eventuale sostituzione. In alternativa il consumatore può chiedere non solo una riduzione del prezzo di vendita ma anche il rimborso completo. Questa tutela è garantita per i primi due anni dalla vendita del prodotto, mentre per i primi sei mesi spetta al venditore (piuttosto che al consumatore) dimostrare che il bene venduto era conforme al contratto di vendita.
Il terzo principio riguarda la sicurezza alimentare. Tutt’oggi l’Ue dispone di leggi che garantiscono la sicurezza dei prodotti messi in vendita. Tuttavia non si può garantire ai consumatori una certezza assoluta anche se l’Unione dispone di norme per la tutela alimentare che sono tra le più elevate al mondo. L’Ue inoltre prevede leggi severe sulla sicurezza degli alimenti importati in Europa dai suoi partner commerciali presenti in altre parti del mondo. È previsto un attento e minuzioso controllo sull’intera catena alimentare. Questo comporta che se un’impresa si accorge di aver commercializzato prodotti pe-ricolosi è tenuta ad informare le autorità competenti dei Paesi in cui il prodotto è stato venduto e qualora questo prodotto risulti un serio rischio per la salute umana deve ritirarlo immediatamente dal mercato.
A parte gli alimenti anche gli altri beni di consumo quali i cosmetici, i giocattoli, gli apparecchi elettrici, ecc., sono regolati da una normativa altrettanto severa che prevede comunque l’obbligo generico di assicurare la sicurezza di tutti i prodotti venduti.
Il quarto principio impone una adeguata informazione sui cibi presenti sulle nostre tavole. In base alla normativa europea l’etichetta deve contenere informazioni complete sugli ingredienti utilizzati per preparare un alimento a cui si devono aggiungere informazioni su eventuali coloranti, edulcoranti, conservanti e altri additivi chimici. Qualora uno degli ingredienti utilizzati per la preparazione del prodotto dovesse essere un fattore allergico, allora ciò va riportato sull’etichetta. Il diritto comunitario consente inoltre di sapere quali prodotti possono essere chiamati biologici e quali sono gli alimenti geneticamente modificati (OGM) sempre tramite uno sguardo all’etichetta del prodotto stesso.
Ulteriore principio è quello che garantisce contratti equi nei confronti dei consumatori. A volte può capitare di firmare un contratto che contenga clausole scritte a caratteri microscopici, dannose per il consumatore. In questo caso la Comunità tutela il cittadino vietando in maniera assoluta le clausole contrattuali abusive, indipendentemente dallo Stato Ue in cui il contratto è stato firmato.
Ancora, il vademecum prevede che il consumatore possa anche cambiare idea dopo aver acquistato un oggetto in maniera frettolosa. Infatti innanzitutto è possibile annullare il contratto entro dieci giorni dall’acquisto sia esso fatto in un locale commerciale sia fatto a distanza o via internet, a parte alcune eccezioni per i contratti di assicurazione e per gli acquisti per un valore sino a 60 euro (solo in alcuni Stati membri). Mentre truffe come l’invio di beni non richiesti con successivo sollecito di pagamento sono esplicitamente proibite dal diritto comunitario.
Settimo principio è la possibilità di effettuare un confronto tra i prezzi. La normativa europea impone l’obbligo di indicare sulle scatole dei prodotti il prezzo al chilo o al litro in modo da facilitare il consumatore nella scelta del prodotto più conveniente.
Ancora, si ribadisce il principio del marketing leale. Ossia non si deve ingannare il consumatore. Infatti la pubblicità ingannevole è assolutamente vietata dalla normativa europea, e proprio in virtù della stessa il consumatore deve essere in possesso di informazioni complete sui prodotti venduti e sul relativo prezzo compresi i tempi di consegna. Anche le società di credito e di gestione di carte di credito sono soggette a vincoli imposti dall’Unione europea in quanto devono indicare per iscritto tutte le informazioni riguardanti i contratti stipulati e la loro durata, compreso le modalità di risoluzione degli stessi e gli interessi da pagare.
Il penultimo principio tende a tutelare il consumatore durante le sue vacanze. Qualora le vacanze non corrispondano a ciò che il consumatore si aspettava, il “tour operator” lo deve risarcire e se l’agenzia aumenta il prezzo o cambia il luogo di villeggiatura senza aver prima informato l’acquirente, esso ha il diritto di annullare la prenotazione.
Qualora invece si parli di multiproprietà, la normativa comunitaria tutela i consumatori dai contratti per l’acquisto di questo genere di beni, in quanto assicura un periodo di riflessione di dieci giorni durante il quale l’acquirente può decidere di annullare il contratto senza dover fornire alcuna spiegazione. Inoltre diventa più facile portare con se un animale domestico. Se infatti esso è fornito di passaporto potrà viaggiare con il proprietario in qualsiasi Paese europeo.
Ultimo principio del vademecum è quello che garantisce strumenti di ricorso efficaci nel caso si instaurino delle controversie transfrontaliere. A questo scopo è stata creata la rete di centri europei dei consumatori (ECC-Net).
ECC-Net (European Consumer Centres Network) è una rete di Centri europei presenti nei Paesi dell’Ue e del SEE, nata dalla fusione tra la preesistente rete “EEJ-Net” (European Extra Judicial Network) ed il network dei “Centri europei dei consumatori” (CEC, chiamati anche Eurosportelli). Compito della nuova rete ECC-Net, operativa dal 1° gennaio 2005, è quello di offrire al consumatore un servizio completo di informazione ed assistenza nel caso di problematiche originate da transazioni aventi carattere transfrontaliero, in particolare fornendo al consumatore informazioni in ordine alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia e facilitando, anche attraverso la cooperazione tra i Centri ECC-Net dei vari Paesi aderenti, il primo contatto tra consumatore e fornitore nonché, laddove opportuno, agevolando l’accesso delle parti all’organismo di risoluzione extragiudiziale della controversia (Alternative Dispute Resolution o ADR) più adeguato al caso concreto e monitorando gli sviluppi della controversia stessa.
Infatti, una delle priorità del Centro è sensibilizzare i cittadini sui vantaggi dell’ADR.
L’ADR è ancora poco conosciuta ed utilizzata in Europa ma presenta grandi vantaggi per il contenzioso del consumatore: costi minori, tempi più brevi, non è necessaria l’assistenza di un avvocato, la soluzione è “amichevole” e possibilmente evita l’interruzione del rapporto tra impresa e cliente.
L’impegno del Centro Europeo Consumatori è quello di fornire informazioni dettagliate sugli organi extragiudiziali nazionali, attivi anche a livello transfrontaliero e notificati alla Commissione Europea per conformità alle Raccomandazioni 98/257/CE ed 2001/310/CE.
Il Centro si attiva presso l’organismo ADR più appropriato per tematica, prossimità o altra caratteristica, gli trasmette il fascicolo del reclamo, acquisisce la disponibilità del consumatore ad adire la via extragiudiziale di risoluzione del problema e prosegue il suo servizio monitorando presso lo stesso organismo l’andamento della pratica, di cui informa periodicamente il consumatore.
Presso ciascun Paese aderente alla rete, le funzioni di Centro ECC-Net sono esercitate da un organismo annualmente designato dallo Stato ed approvato dalla Commissione europea.
Nel nostro Paese, per l’annualità 2006, le funzioni di Centro nazionale ECC-Net sono state assegnate dalla Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico all’As-sociazione ADICONSUM ed al CTCU (Centro Tutela Consumatori Utenti) di Bolzano. Il Centro ECC-Net Italia dispone, per lo svolgimento delle proprie attività, di sei sedi dislocate nel territorio nazionale e presenti, in particolare, in Roma, Bolzano, Alessandria, Bologna, Milano e Firenze.
Il Centro ECC-Net Italia si caratterizza per l’assistenza e consulenza individuale ai consumatori: ogni singolo caso riceve una valutazione alla luce della normativa e della giurisprudenza, viene istruito e seguito da esperti di settore ed avvocati, che esaminano i documenti contrattuali e i fatti riferiti. In base alla valutazione del caso, le richieste del consumatore vengono valutate per congruità ed eventualmente riformulate in base ai diritti sanciti dalla legge.
L’obiettivo del Centro è contattare la controparte, con l’aiuto del Centro ECC-Net del Paese interessato, per giungere con la stessa ad una soluzione amichevole.
Il fatto di interagire a distanza e le possibili difficoltà linguistiche e tecnico-giuridiche rendono preziosa l’assistenza che il Centro Europeo Consumatori offre: infatti, grazie alla rete dei centri ECC corrispondenti (25 ad oggi), il Centro facilita il contatto tra il fornitore e il consumatore. È una assistenza a tutto campo, sia legale che linguistica, ma anche logistica, assolutamente gratuita: infatti il Centro ECC-Net si accolla tutti i costi, inclusi quelli delle telefonate, fax e raccomandate internazionali.
Per ulteriori informazioni su attività, orari ed indirizzi delle sedi del Centro ECC-Net Italia: www.ecc-netitalia.it
Per ulteriori informazioni sulla rete ECC-Net: www.europa.eu.int
Sulla base dei programmi (l’ultimo riunisce le politiche di sanità pubblica e di tutela dei consumatori dal 2007 al 2013) e delle disposizioni man mano approvate, si è pervenuti ad un approccio complessivo articolato in cinque obiettivi base, corrispondenti ad altrettanti diritti fondamentali del consumatore:
- la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- il diritto a ricevere una migliore informazione in relazione ai prodotti che acquista;
- la tutela degli interessi economici dei consumatori;
- il diritto di ottenere un adeguato risarcimento per i danni derivanti da prodotti difettosi;
- la possibilità per i rappresentanti dei consumatori di prendere parte attivamente ai meccanismi decisionali relativi a materie che li riguardano.
La politica comunitaria ha provveduto nel corso degli ultimi anni a migliorare la comunicazione con i cittadini per quanto riguarda le questioni attinenti alla tutela dei consumatori, tramite campagne di sensibilizzazione, inchieste, conferenze e seminari, riunioni di esperti, pubblicazioni e punti di informazione.
Proprio in quest’ottica la Direzione Generale consumatori della Commissione europea ha realizzato quest’anno un vademecum che contiene tutti i principi di base grazie ai quali la legislazione europea tutela il consumatore indipendentemente dallo Stato membro in cui si trova.
Questo dimostra inoltre che la semplice appartenenza alla Comunità garantisce ai consumatori europei un’ulteriore protezione.
Questo libricino indica nelle sue pagine il livello minimo di tutela che tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare ai loro consumatori, in base alle norme comunitarie, anche se le regole precise viste nei dettagli variano da uno Stato all’altro a seconda del recepimento della normativa europea nel diritto nazionale, che in alcuni casi può addirittura garantire un livello di protezione del consumatore ben più elevato di quello europeo.
Dieci sono i principi indicati nel vademecum.
Il primo riguarda la possibilità del consumatore di comprare tutto ciò che desideri senza preoccuparsi di eventuali dazi doganali o Iva supplementare una volta rientrato nel proprio Paese. In via generica le autorità di un Paese non possono impedire ad un consumatore di importare un prodotto che è stato acquistato regolarmente in un altro Stato dell’Ue a meno che non si tratti di articoli che offendono la morale pubblica o di armi.
Il secondo principio riguarda la tutela per un prodotto difettato. Infatti se si è acquistato un prodotto difettato è possibile restituirlo per la riparazione o la eventuale sostituzione. In alternativa il consumatore può chiedere non solo una riduzione del prezzo di vendita ma anche il rimborso completo. Questa tutela è garantita per i primi due anni dalla vendita del prodotto, mentre per i primi sei mesi spetta al venditore (piuttosto che al consumatore) dimostrare che il bene venduto era conforme al contratto di vendita.
Il terzo principio riguarda la sicurezza alimentare. Tutt’oggi l’Ue dispone di leggi che garantiscono la sicurezza dei prodotti messi in vendita. Tuttavia non si può garantire ai consumatori una certezza assoluta anche se l’Unione dispone di norme per la tutela alimentare che sono tra le più elevate al mondo. L’Ue inoltre prevede leggi severe sulla sicurezza degli alimenti importati in Europa dai suoi partner commerciali presenti in altre parti del mondo. È previsto un attento e minuzioso controllo sull’intera catena alimentare. Questo comporta che se un’impresa si accorge di aver commercializzato prodotti pe-ricolosi è tenuta ad informare le autorità competenti dei Paesi in cui il prodotto è stato venduto e qualora questo prodotto risulti un serio rischio per la salute umana deve ritirarlo immediatamente dal mercato.
A parte gli alimenti anche gli altri beni di consumo quali i cosmetici, i giocattoli, gli apparecchi elettrici, ecc., sono regolati da una normativa altrettanto severa che prevede comunque l’obbligo generico di assicurare la sicurezza di tutti i prodotti venduti.
Il quarto principio impone una adeguata informazione sui cibi presenti sulle nostre tavole. In base alla normativa europea l’etichetta deve contenere informazioni complete sugli ingredienti utilizzati per preparare un alimento a cui si devono aggiungere informazioni su eventuali coloranti, edulcoranti, conservanti e altri additivi chimici. Qualora uno degli ingredienti utilizzati per la preparazione del prodotto dovesse essere un fattore allergico, allora ciò va riportato sull’etichetta. Il diritto comunitario consente inoltre di sapere quali prodotti possono essere chiamati biologici e quali sono gli alimenti geneticamente modificati (OGM) sempre tramite uno sguardo all’etichetta del prodotto stesso.
Ulteriore principio è quello che garantisce contratti equi nei confronti dei consumatori. A volte può capitare di firmare un contratto che contenga clausole scritte a caratteri microscopici, dannose per il consumatore. In questo caso la Comunità tutela il cittadino vietando in maniera assoluta le clausole contrattuali abusive, indipendentemente dallo Stato Ue in cui il contratto è stato firmato.
Ancora, il vademecum prevede che il consumatore possa anche cambiare idea dopo aver acquistato un oggetto in maniera frettolosa. Infatti innanzitutto è possibile annullare il contratto entro dieci giorni dall’acquisto sia esso fatto in un locale commerciale sia fatto a distanza o via internet, a parte alcune eccezioni per i contratti di assicurazione e per gli acquisti per un valore sino a 60 euro (solo in alcuni Stati membri). Mentre truffe come l’invio di beni non richiesti con successivo sollecito di pagamento sono esplicitamente proibite dal diritto comunitario.
Settimo principio è la possibilità di effettuare un confronto tra i prezzi. La normativa europea impone l’obbligo di indicare sulle scatole dei prodotti il prezzo al chilo o al litro in modo da facilitare il consumatore nella scelta del prodotto più conveniente.
Ancora, si ribadisce il principio del marketing leale. Ossia non si deve ingannare il consumatore. Infatti la pubblicità ingannevole è assolutamente vietata dalla normativa europea, e proprio in virtù della stessa il consumatore deve essere in possesso di informazioni complete sui prodotti venduti e sul relativo prezzo compresi i tempi di consegna. Anche le società di credito e di gestione di carte di credito sono soggette a vincoli imposti dall’Unione europea in quanto devono indicare per iscritto tutte le informazioni riguardanti i contratti stipulati e la loro durata, compreso le modalità di risoluzione degli stessi e gli interessi da pagare.
Il penultimo principio tende a tutelare il consumatore durante le sue vacanze. Qualora le vacanze non corrispondano a ciò che il consumatore si aspettava, il “tour operator” lo deve risarcire e se l’agenzia aumenta il prezzo o cambia il luogo di villeggiatura senza aver prima informato l’acquirente, esso ha il diritto di annullare la prenotazione.
Qualora invece si parli di multiproprietà, la normativa comunitaria tutela i consumatori dai contratti per l’acquisto di questo genere di beni, in quanto assicura un periodo di riflessione di dieci giorni durante il quale l’acquirente può decidere di annullare il contratto senza dover fornire alcuna spiegazione. Inoltre diventa più facile portare con se un animale domestico. Se infatti esso è fornito di passaporto potrà viaggiare con il proprietario in qualsiasi Paese europeo.
Ultimo principio del vademecum è quello che garantisce strumenti di ricorso efficaci nel caso si instaurino delle controversie transfrontaliere. A questo scopo è stata creata la rete di centri europei dei consumatori (ECC-Net).
ECC-Net (European Consumer Centres Network) è una rete di Centri europei presenti nei Paesi dell’Ue e del SEE, nata dalla fusione tra la preesistente rete “EEJ-Net” (European Extra Judicial Network) ed il network dei “Centri europei dei consumatori” (CEC, chiamati anche Eurosportelli). Compito della nuova rete ECC-Net, operativa dal 1° gennaio 2005, è quello di offrire al consumatore un servizio completo di informazione ed assistenza nel caso di problematiche originate da transazioni aventi carattere transfrontaliero, in particolare fornendo al consumatore informazioni in ordine alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia e facilitando, anche attraverso la cooperazione tra i Centri ECC-Net dei vari Paesi aderenti, il primo contatto tra consumatore e fornitore nonché, laddove opportuno, agevolando l’accesso delle parti all’organismo di risoluzione extragiudiziale della controversia (Alternative Dispute Resolution o ADR) più adeguato al caso concreto e monitorando gli sviluppi della controversia stessa.
Infatti, una delle priorità del Centro è sensibilizzare i cittadini sui vantaggi dell’ADR.
L’ADR è ancora poco conosciuta ed utilizzata in Europa ma presenta grandi vantaggi per il contenzioso del consumatore: costi minori, tempi più brevi, non è necessaria l’assistenza di un avvocato, la soluzione è “amichevole” e possibilmente evita l’interruzione del rapporto tra impresa e cliente.
L’impegno del Centro Europeo Consumatori è quello di fornire informazioni dettagliate sugli organi extragiudiziali nazionali, attivi anche a livello transfrontaliero e notificati alla Commissione Europea per conformità alle Raccomandazioni 98/257/CE ed 2001/310/CE.
Il Centro si attiva presso l’organismo ADR più appropriato per tematica, prossimità o altra caratteristica, gli trasmette il fascicolo del reclamo, acquisisce la disponibilità del consumatore ad adire la via extragiudiziale di risoluzione del problema e prosegue il suo servizio monitorando presso lo stesso organismo l’andamento della pratica, di cui informa periodicamente il consumatore.
Presso ciascun Paese aderente alla rete, le funzioni di Centro ECC-Net sono esercitate da un organismo annualmente designato dallo Stato ed approvato dalla Commissione europea.
Nel nostro Paese, per l’annualità 2006, le funzioni di Centro nazionale ECC-Net sono state assegnate dalla Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico all’As-sociazione ADICONSUM ed al CTCU (Centro Tutela Consumatori Utenti) di Bolzano. Il Centro ECC-Net Italia dispone, per lo svolgimento delle proprie attività, di sei sedi dislocate nel territorio nazionale e presenti, in particolare, in Roma, Bolzano, Alessandria, Bologna, Milano e Firenze.
Il Centro ECC-Net Italia si caratterizza per l’assistenza e consulenza individuale ai consumatori: ogni singolo caso riceve una valutazione alla luce della normativa e della giurisprudenza, viene istruito e seguito da esperti di settore ed avvocati, che esaminano i documenti contrattuali e i fatti riferiti. In base alla valutazione del caso, le richieste del consumatore vengono valutate per congruità ed eventualmente riformulate in base ai diritti sanciti dalla legge.
L’obiettivo del Centro è contattare la controparte, con l’aiuto del Centro ECC-Net del Paese interessato, per giungere con la stessa ad una soluzione amichevole.
Il fatto di interagire a distanza e le possibili difficoltà linguistiche e tecnico-giuridiche rendono preziosa l’assistenza che il Centro Europeo Consumatori offre: infatti, grazie alla rete dei centri ECC corrispondenti (25 ad oggi), il Centro facilita il contatto tra il fornitore e il consumatore. È una assistenza a tutto campo, sia legale che linguistica, ma anche logistica, assolutamente gratuita: infatti il Centro ECC-Net si accolla tutti i costi, inclusi quelli delle telefonate, fax e raccomandate internazionali.
Per ulteriori informazioni su attività, orari ed indirizzi delle sedi del Centro ECC-Net Italia: www.ecc-netitalia.it
Per ulteriori informazioni sulla rete ECC-Net: www.europa.eu.int