L'UE PARTECIPA AI NEGOZIATI PER L'ELABORAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA CONTRATTAZIONE ELETTRONICA
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Il
16 giugno 2005 la Commissione Europea (in virtù dell’art. 130 TCE) ha
richiesto al Consiglio l’autorizzazione al fine di poter iniziare i
negoziati, a nome dell’Unione Europea, sul progetto di convenzione
promosso dalle Nazioni Unite e diretto a facilitare la stipulazione dei
contratti internazionali tra le imprese attraverso internet. Solo lo
scorso 7 luglio 2005, il Consiglio ha emesso il mandato di negoziazione a
favore della Commissione.
I negoziati si svilupperanno sotto la guida della Commissione delle Nazioni unite per il diritto commerciale internazionale “UNCITRAL”.
Il Commissario incaricato del mercato unico, Charlie McCreevy ha dichiarato che il numero crescente di imprese piccole, medie e grandi che operano al livello internazionale e l’incremento delle attività commerciali trasnazionali, sono fenomeni ineludibili e che, come tali, spingono l’Unione a partecipare ai negoziati.
La partecipazione attiva dell’Unione europea, come organizzazione rappresentativa degli Stati membri, e in qualità di centro di interessi non solo economici, ma anche politici e giuridici, è volta a garantire che le imprese europee vengano tutelate nei loro interessi e soprattutto che possano partecipare da vicino a questa evoluzione così importante.
La possibilità che l’Europa possa esprimersi con voce unica nell’elaborazione della Convenzione contribuirà ad una maggiore diffusione del ricorso alla contrattazione elettronica nell’ambito del mercato interno con conseguente incremento delle transazioni commerciali transfrontaliere e la possibilità per le imprese di trarne i migliori benefici.
E così, lo scopo della creazione di un mercato unico a livello europeo che ha accompagnato il nascere delle Comunità europee, prima, e lo sviluppo dell’Unione poi, potrebbe aprirsi oggi, grazie alla contrattazione elettronica, verso nuovi orizzonti.
L’utilizzo delle nuove tecnologie legate al commercio elettronico ed alla firma digitale nell’ambito della contrattazione commerciale internazionale consentirebbero di migliorare lo sviluppo economico, anche perché operatori economici ubicati in zone geografiche differenti avrebbero la possibilità di entrare in contatto tra di loro in modo più immediato per concludere transazioni su scala internazionale.
Ad ogni modo la globalizzazione dell’economia importa, quale immediata esigenza, la globalizzazione del diritto su scala internazionale; sorge la necessità, quindi, di raggiungere un duplice obiettivo: in primis, è necessario regolamentare, attraverso gli strumenti classici proposti dal diritto internazionale (quali la stipulazione di convenzioni internazionali) la contrattazione a distanza che spesso pone rilevanti problemi anche e soprattutto con riferimento all’individuazione della legge applicabile.
In secondo luogo, a livello europeo, si rende indispensabile un coordinamento tra la normativa comunitaria e quella internazionale in modo da garantire, comunque, la possibilità per le imprese comunitarie di poter usufruire in modo agevole dei nuovi strumenti tecnologici per la conclusione delle relazioni commerciali internazionali.
Il ricorso crescente alle comunicazioni elettroniche ha generato, infatti, la necessità sempre maggiore per gli operatori dell’economia e del diritto a ricorre ai moderni sistemi elettronici per concludere le transazioni commerciali internazionali, e di qui la necessità avvertita dall’Uncitral di promuovere l’elaborazione di una nuova convenzione diretta a creare delle regole uniformi che permettano una semplificazione della contrattazione elettronica internazionale. La convezione si propone, infatti, di migliorare il quadro giuridico delle attività commerciali internazionali che gli operatori concludono attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche; ulteriore scopo che si prefiggono i redattori è quello di contribuire alla promozione del commercio mondiale ed alla crescita dell’economia.
Inoltre, obiettivo della convenzione è anche quello di assicurare la massima compatibilità tra il progetto stesso, teso a disegnare la disciplina internazionale, e la “Direttiva sul commercio elettronico” n. 2000/31/CE (in GUCE n. L 178 del 17 luglio 2000), attuata in Italia con Decreto Legislativo del 9 aprile 2003, n. 79 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n. 87 – suppl. Ord.), soprattutto in reazione alle disposizioni della normativa europea relative alla conclusione dei contratti attraverso strumenti elettronici.
L’uniformità o la compatibilità tra la normativa europea e le norme internazionali dovrebbe migliorare la certezza giuridica e la sicurezza per le imprese europee che svolgono la propria attività al di fuori dell’Unione Europea.
Ricordiamo che la base giuridica della cooperazione degli Stati membri nelle relazioni con l’esterno è disciplinata dal titolo V del Trattato sull’Unione Europea, intitolato «Politica estera e sicurezza comune», ed in particolare, l’art. 11 TUE definisce la PESC, limitandosi a disporre, in modo generico che “l’Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza”. Lo stesso articolo delinea gli obiettivi fondamentali della PESC, taluni con valenza universale, basti pensare al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, la promozione della cooperazione internazionale, il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, ed il rispetto dei diritti dell’uomo, altri più specificamente riferiti all’Unione, come ad esempio la salvaguardia degli interessi fondamentali.
Per quanto attiene, invece, alla capacità delle Comunità europee a concludere accordi internazionali, il Trattato attribuisce agli organi comunitari tale competenza solo nelle materie tassativamente indicate.
Le negoziazioni avviate sono da ricondursi nell’ambito della materia della politica economica. Nell’art. 133 manca, invero, una vera e propria definizione della politica commerciale comune, se non per il tramite indiretto di un elenco non esaustivo di materie che vi rientrano.
La Corte di giustizia è intervenuta in sede consultiva, indicando che si debba dare una interpretazione estensiva della no-zione di “politica economica comune”: rientra oggi nella politica commerciale una misura ad esempio che, in base al contentuto ed allo scopo essenziale di questa, e a prescindere da clausole particolari di carattere accessorio, disciplini, in generale gli scambi commerciali tra i Paesi comunitari e gli Stati terzi. (CGCE, Parere 4 ottobre 1978, n. 1/78, in Raccolta, 1979, pag. 2871).
La Corte ha, infatti, ritenuto che la politica commerciale comune non si possa restringere agli strumenti tradizionali del commercio estero, ma debba tenere in debito conto l’evoluzione della stessa, anche alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie, nelle relazioni commerciali internazionali; in caso contrario la politica commerciale comune divverrebbe gradualmente inoperante.
Giova notare che, nonostante le limitazioni imposte dal diritto comunitario alla stipulazione di accordi internazionali e di trattati internazionali effettuate direttamente dalle istituzioni comunitarie, nel caso esaminato, la Commissione sollecita la partecipazione delle istituzioni comunitarie ai negoziati finalizzati alla redazione della Convenzione per le contrattazioni elettroniche.
Anche se, infatti, la Convenzione dovrà essere ratificata dai singoli Stati membri, l’Unione europea rappresenta un forte centro di interessi non solo economici, ma anche politici, culturali, sociali e soprattutto giuridici.
Se non si può parlare ancora di un diritto globale, non può negarsi che l’esigenza espressa dalla Commissione in relazione al coordinamento tra la normativa internazionale e quella comunitaria, nel settore della information technology rappresenta un ottimo segnale di crescita non solo economica, ma anche tecnologica e giuridica.
I negoziati si svilupperanno sotto la guida della Commissione delle Nazioni unite per il diritto commerciale internazionale “UNCITRAL”.
Il Commissario incaricato del mercato unico, Charlie McCreevy ha dichiarato che il numero crescente di imprese piccole, medie e grandi che operano al livello internazionale e l’incremento delle attività commerciali trasnazionali, sono fenomeni ineludibili e che, come tali, spingono l’Unione a partecipare ai negoziati.
La partecipazione attiva dell’Unione europea, come organizzazione rappresentativa degli Stati membri, e in qualità di centro di interessi non solo economici, ma anche politici e giuridici, è volta a garantire che le imprese europee vengano tutelate nei loro interessi e soprattutto che possano partecipare da vicino a questa evoluzione così importante.
La possibilità che l’Europa possa esprimersi con voce unica nell’elaborazione della Convenzione contribuirà ad una maggiore diffusione del ricorso alla contrattazione elettronica nell’ambito del mercato interno con conseguente incremento delle transazioni commerciali transfrontaliere e la possibilità per le imprese di trarne i migliori benefici.
E così, lo scopo della creazione di un mercato unico a livello europeo che ha accompagnato il nascere delle Comunità europee, prima, e lo sviluppo dell’Unione poi, potrebbe aprirsi oggi, grazie alla contrattazione elettronica, verso nuovi orizzonti.
L’utilizzo delle nuove tecnologie legate al commercio elettronico ed alla firma digitale nell’ambito della contrattazione commerciale internazionale consentirebbero di migliorare lo sviluppo economico, anche perché operatori economici ubicati in zone geografiche differenti avrebbero la possibilità di entrare in contatto tra di loro in modo più immediato per concludere transazioni su scala internazionale.
Ad ogni modo la globalizzazione dell’economia importa, quale immediata esigenza, la globalizzazione del diritto su scala internazionale; sorge la necessità, quindi, di raggiungere un duplice obiettivo: in primis, è necessario regolamentare, attraverso gli strumenti classici proposti dal diritto internazionale (quali la stipulazione di convenzioni internazionali) la contrattazione a distanza che spesso pone rilevanti problemi anche e soprattutto con riferimento all’individuazione della legge applicabile.
In secondo luogo, a livello europeo, si rende indispensabile un coordinamento tra la normativa comunitaria e quella internazionale in modo da garantire, comunque, la possibilità per le imprese comunitarie di poter usufruire in modo agevole dei nuovi strumenti tecnologici per la conclusione delle relazioni commerciali internazionali.
Il ricorso crescente alle comunicazioni elettroniche ha generato, infatti, la necessità sempre maggiore per gli operatori dell’economia e del diritto a ricorre ai moderni sistemi elettronici per concludere le transazioni commerciali internazionali, e di qui la necessità avvertita dall’Uncitral di promuovere l’elaborazione di una nuova convenzione diretta a creare delle regole uniformi che permettano una semplificazione della contrattazione elettronica internazionale. La convezione si propone, infatti, di migliorare il quadro giuridico delle attività commerciali internazionali che gli operatori concludono attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche; ulteriore scopo che si prefiggono i redattori è quello di contribuire alla promozione del commercio mondiale ed alla crescita dell’economia.
Inoltre, obiettivo della convenzione è anche quello di assicurare la massima compatibilità tra il progetto stesso, teso a disegnare la disciplina internazionale, e la “Direttiva sul commercio elettronico” n. 2000/31/CE (in GUCE n. L 178 del 17 luglio 2000), attuata in Italia con Decreto Legislativo del 9 aprile 2003, n. 79 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n. 87 – suppl. Ord.), soprattutto in reazione alle disposizioni della normativa europea relative alla conclusione dei contratti attraverso strumenti elettronici.
L’uniformità o la compatibilità tra la normativa europea e le norme internazionali dovrebbe migliorare la certezza giuridica e la sicurezza per le imprese europee che svolgono la propria attività al di fuori dell’Unione Europea.
Ricordiamo che la base giuridica della cooperazione degli Stati membri nelle relazioni con l’esterno è disciplinata dal titolo V del Trattato sull’Unione Europea, intitolato «Politica estera e sicurezza comune», ed in particolare, l’art. 11 TUE definisce la PESC, limitandosi a disporre, in modo generico che “l’Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza”. Lo stesso articolo delinea gli obiettivi fondamentali della PESC, taluni con valenza universale, basti pensare al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, la promozione della cooperazione internazionale, il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, ed il rispetto dei diritti dell’uomo, altri più specificamente riferiti all’Unione, come ad esempio la salvaguardia degli interessi fondamentali.
Per quanto attiene, invece, alla capacità delle Comunità europee a concludere accordi internazionali, il Trattato attribuisce agli organi comunitari tale competenza solo nelle materie tassativamente indicate.
Le negoziazioni avviate sono da ricondursi nell’ambito della materia della politica economica. Nell’art. 133 manca, invero, una vera e propria definizione della politica commerciale comune, se non per il tramite indiretto di un elenco non esaustivo di materie che vi rientrano.
La Corte di giustizia è intervenuta in sede consultiva, indicando che si debba dare una interpretazione estensiva della no-zione di “politica economica comune”: rientra oggi nella politica commerciale una misura ad esempio che, in base al contentuto ed allo scopo essenziale di questa, e a prescindere da clausole particolari di carattere accessorio, disciplini, in generale gli scambi commerciali tra i Paesi comunitari e gli Stati terzi. (CGCE, Parere 4 ottobre 1978, n. 1/78, in Raccolta, 1979, pag. 2871).
La Corte ha, infatti, ritenuto che la politica commerciale comune non si possa restringere agli strumenti tradizionali del commercio estero, ma debba tenere in debito conto l’evoluzione della stessa, anche alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie, nelle relazioni commerciali internazionali; in caso contrario la politica commerciale comune divverrebbe gradualmente inoperante.
Giova notare che, nonostante le limitazioni imposte dal diritto comunitario alla stipulazione di accordi internazionali e di trattati internazionali effettuate direttamente dalle istituzioni comunitarie, nel caso esaminato, la Commissione sollecita la partecipazione delle istituzioni comunitarie ai negoziati finalizzati alla redazione della Convenzione per le contrattazioni elettroniche.
Anche se, infatti, la Convenzione dovrà essere ratificata dai singoli Stati membri, l’Unione europea rappresenta un forte centro di interessi non solo economici, ma anche politici, culturali, sociali e soprattutto giuridici.
Se non si può parlare ancora di un diritto globale, non può negarsi che l’esigenza espressa dalla Commissione in relazione al coordinamento tra la normativa internazionale e quella comunitaria, nel settore della information technology rappresenta un ottimo segnale di crescita non solo economica, ma anche tecnologica e giuridica.