LA CORTE DI GIUSTIZIA INTERVIENE SULLA TRADUZIONE DEGLI ATTI DA NOTIFICARE ALL'ESTERO - Sud in Europa

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LA CORTE DI GIUSTIZIA INTERVIENE SULLA TRADUZIONE DEGLI ATTI DA NOTIFICARE ALL'ESTERO

Archivio > Anno 2005 > Dicembre 2005

di Angela Maria ROMITO    
Con la recentissima pronuncia dell’8 novembre 2005, nel caso Götz Leffler contro Berlin Chemie AG (causa C-443/03), la Corte di Giustizia delle Comunità europee, riunita in Grande Sezione, è intervenuta per la prima volta sul tema della sanatoria di vizi di una notificazione o di una comunicazione transnazionale.
La sentenza si impone all’attenzione del lettore per due ordini di motivi: per essere ancora una delle poche pronunce dei giudici di Lussemburgo ex art. 68 CE, e per la evidente rilevanza pratica della questione affrontata.
Sotto il primo profilo, è a tutti noto che il meccanismo di ricorso alla Corte disegnato nel Titolo IV del Trattato comunitario (art. 68 in combinato disposto con l’art. 234 CE) limita la possibilità di sollevare una questione pregiudiziale volta alla interpretazione delle disposizioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia solo ai giudici nazionali di ultima istanza, precludendo in modo considerevole l’accesso alla giustizia a tutti coloro che non abbiano la disponibilità economica e la caparbietà di affrontare tutti gradi di giudizio interni. Omettendo in questa sede ogni commento circa l’effettività delle tutela giurisdizionale garantita, in particolare, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, è opportuno analizzare il caso affrontato dalla Corte e ripercorrere l’iter logico argomentativo da essa seguito, al fine di rilevare gli effetti pratici della questione.
Il procedimento traeva origine da una causa pendente dinanzi al giudice olandese tra il ricorrente tedesco residente nei Paesi Bassi, Götz Leffler (in prosieguo: il «sig. Leffler») e una società di diritto tedesco con sede in Germania, la Berlin Chemie AG (in prosieguo: la «Berlin Chemie»).
Il sig. Leffler aveva citato in sede di procedimento sommario la Berlin Chemie dinanzi al Presidente del Tribunale olandese per ottenere la revoca di alcuni sequestri effettuati da tale società a suo danno, nonché un’ingiunzione che impedisse di procedere a nuovi sequestri. La resistente si era opposta ed il Presidente del Tribunale aveva respinto le domande proposte dal ricorrente.
Proposto appello, la controparte non era comparsa all’udienza, sicché il giudice adito, prima di pronunciarsi sulla contumacia del convenuto, aveva deciso di sospendere il giudizio contro la Berlin Chemie e consentire all’appellante di citare nuovamente la detta società a comparire, notificando la vocatio in ius conformemente alle norme del codice di procedura civile olandese ed al regolamento comunitario sulla notifica e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (Reg. n. 1348/2000).
Rinnovata la notifica, la convenuta ancora una volta non si costituiva in giudizio, ed il giudice del gravame, dopo aver esaminato la produzione dei documenti a corredo della avvenuta notifica nel rispetto delle norme processuali nazionali e dell’art. 19 del regolamento comunitario, anziché pronunciarsi sulla contumacia della società tedesca, ha dichiarato chiuso il procedimento. Il giudice di secondo grado nel proprio provvedimento spiegava il rifiuto di pronunciarsi in contumacia contro la Berlin Chemie, rilevando che l’atto di citazione notificato in Germania non era stato tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di consegna o in una lingua che fosse compresa dal destinatario dell’atto, non ottemperando, in tal modo, al requisito di cui all’art. 8 del regolamento CE sulle notifiche.
L’ostinato sig. Leffler ha impugnato la sentenza con ricorso in cassazione, sostenendo tra gli altri motivi di gravame che il giudice di appello avrebbe dovuto fissare una nuova udienza e disporre che la Berlin Chemie fosse citata a comparire a tale data, previa rettifica degli eventuali errori del precedente atto dell’ufficiale giudiziario.
Il giudice di ultima istanza, constatato che l’art. 8 del regolamento n. 1348/2000 non chiarisce le conseguenze di un rifiuto di ricevere una notifica, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art.8, n.1, del regolamento (CE) n. 1348/2000 debba essere interpretato nel senso che – in caso di rifiuto da parte del destinatario di accettare l’atto, per il fatto che non è stato osservato il regime linguistico di cui alla menzionata disposizione – il mittente ha la possibilità di porre rimedio a tale omissione. 2) Per il caso in cui la soluzione della questione 1 sia di senso negativo, se al rifiuto di accettare l’atto debba essere necessariamente collegata la conseguenza che la notifica è del tutto priva di effetti. 3) Per il caso in cui la soluzione della questione 1 sia di senso affermativo: a) entro quale termine e con quali modalità si debba portare a conoscenza del destinatario la traduzione. Se per l’invio della traduzione vigano i requisiti prescritti dal regolamento per le notifiche e le comunicazioni di atti o se l’invio sia in forma libera. b) Se alla possibilità di sanare l’atto si applichi il diritto processuale civile nazionale».
In caso di rifiuto da parte del destinatario di un atto o di una comunicazione perché questi non rispettano i canoni linguistici previsti nel regolamento comunitario si deve ritenere la notifica come non avvenuta, o deve consentirsi alla parte notificante di sanare i vizi facendo pervenire al destinatario una traduzione dell’atto stesso? Entro quali termini e con quali modalità la traduzione deve essere portata a conoscenza del destinatario? Per l’invio della traduzione si deve seguire l’iter indicato dal regolamento per le notifiche e le comunicazioni degli atti o le modalità di invio sono libere?
L’autorità giurisdizionale sovranazionale, chiamata essenzialmente a chiarire quali conseguenze giuridiche discendano dal regime linguistico previsto dal regolamento 1348/2000 (in particolare con riferimento al caso che il destinatario di un atto oggetto di notificazione o comunicazione faccia uso del diritto, a questi attribuito dall’art. 8 del regolamento, di rifiutare la ricezione dell’atto oggetto di notifica, in quanto non tradotto nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende), ha stabilito che lo stesso dev’essere interpretato nel senso che il mittente ha la possibilità di rimediarvi inviando la traduzione richiesta; questa poi, deve essere spedita secondo le modalità previste dal regolamento n. 1348/2000 e nel più breve tempo possibile.
Inoltre per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, non previsti dal regolamento come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il suo diritto processuale nazionale, vegliando al contempo affinché sia garantita la piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto della sua finalità.
Particolarmente interessante è l’iter argomentativo seguito dalla Corte, costretta a districarsi in un ginepraio: da un lato, amministrazione della giustizia, tutela del convenuto ed economia processuale (quali problemi strettamente connessi alla trasmissione e la notificazione di atti giuridici); dall’altro lato, autonomia procedurale dei singoli Stati, principio di equivalenza, principio di effettività e necessaria esigenza di uniformità (quali problemi sempre aperti nell’ordinamento comunitario).
Innanzitutto va segnalato che i giudici di Lussemburgo solo in parte hanno fatto proprie le conclusioni dell’Avv. Generale, conclusioni che si dilungano maggiormente sui temi della autonomia processuale e del principio di effettività: esse portano a suggerire una soluzione dei quesiti pregiudiziali parzialmente differente nel senso di ritenere che la mancata traduzione dell’atto da notificare o comunicare non renderebbe la notifica inefficace, verificandosi piuttosto un effetto impeditivo, che, nei confronti del richiedente, perdurerebbe fintantoché non sia accertato se il rifiuto è legittimo, mentre, nei confronti del destinatario, fino all’effettuazione di una notifica regolare; secondo il parere dell’Avv. Generale, inoltre, la procedura di notifica “sanante”, comprensiva delle traduzioni eventualmente necessarie, si dovrebbe compiere secondo le modalità indicate nel regolamento sulle notifiche. Nella sua pronuncia, invece, il giudice ad quem sposta l’attenzione dagli effetti della mancata traduzione dell’atto sulla notifica, ai profili pratici del rifiuto di ricezione dell’atto non tradotto, attribuendo dunque al mittente il diritto di rimediarvi inviando al destinatario, in un secondo momento, la traduzione richiesta.
La Corte, dopo aver ricordato le finalità della disciplina comunitaria (la maggiore rapidità ed efficacia della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, bilanciata con le esigenze di tutela del convenuto), considera che il silenzio dell’art. 8 del regolamento sulle conseguenze giuridiche derivanti dal rifiuto di un atto da parte del destinatario, non possa essere interpretato nel senso di determinare la nullità di tale atto. Al contrario, se è vero che il regolamento non precisa le esatte conseguenze del rifiuto dell’atto, altre sue disposizioni, quanto meno, suggeriscono che la mancanza di traduzione sia sanabile.
Sulla base dell’analisi del dato letterale del regolamento de quo, ed in particolare dell’art. 8, n. 2, dell’art. 6, nn. 2 e 3, e dell’art. 10, si considera che il rifiuto dell’atto non deve essere considerato una fattispecie di mancata notificazione o comunicazione.
Peraltro, ammettere che non si possa mai rimediare a tale rifiuto lederebbe i diritti del mittente in maniera tale che questi non si accollerebbe mai il rischio di notificare un atto non tradotto, il che comprometterebbe l’utilità del regolamento e, in particolare, delle sue disposizioni relative alla traduzione degli atti, che concorrono alla finalità di garantire la rapidità della trasmissione di questi ultimi. Né tantomeno le conseguenze giuridiche scaturenti dal rifiuto dell’atto possono essere interpretate alla luce del diritto nazionale, in quanto una interpretazione differenziata di tali conseguenze produrrebbe un’incertezza del diritto ed una frammentazione inaccettabile, proprio in un settore particolarmente delicato per i diritti fondamentali come quello del processo civile. Si impone pertanto una interpretazione autonoma del regolamento, svincolata sia dai diritti nazionali, sia dalla relazione esplicativa della Convenzione (sullo stesso tema adottata con atto del Consiglio nel 1997 e mai entrata in vigore) da cui il regolamento prende le mosse.
Con specifico riferimento al problema del bilanciamento tra la autonomia processuale degli Stati e la incidenza sul diritto processuale nazionale delle pronunce della Corte, i giudici di Lussemburgo si affrettano a chiarire che interpretare il regolamento nel senso su indicato, cioè in via autonoma rispetto agli ordinamenti dei Paesi membri, non pregiudica l’importanza del diritto nazionale e il ruolo del giudice nazionale. Richiamando la sua costante giurisprudenza, essa riafferma che in mancanza di disciplina comunitaria spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetti diretto, a condizione che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti diritti che trovano origine nell’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
In applicazione dei ridetti principi il giudice nazionale è tenuto, quindi, ad applicare le modalità procedurali previste dal proprio ordinamento giuridico interno soltanto qualora esse non pregiudichino la ratio del regolamento; ne discende che, qualora il regolamento non preveda le conseguenze di determinati fatti, è compito del giudice nazionale applicare, in via di principio, il proprio diritto nazionale vegliando nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario; il che può indurlo, ove occorra, a disapplicare una norma nazionale che vi si opponga o ad interpretare una norma nazionale adottata unicamente in vista di una situazione puramente interna al fine di applicarla alla situazione transfrontaliera di cui trattasi. «Spetta parimenti al giudice nazionale vigilare affinché siano tutelati i diritti delle parti, tra i quali in particolare la possibilità per il destinatario di un atto di disporre di tempo sufficiente ad apprestare le proprie difese o il diritto, per il mittente, di non subire – ad esempio nell’ambito di un procedimento d’urgenza in cui il convenuto resti contumace – le conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio e manifestamente abusivo di ricevere un atto non tradotto, laddove possa essere provato che il destinatario di tale atto comprende la lingua dello Stato membro mittente nella quale tale atto è stato scritto».
Infine, in risposta al terzo quesito, relativo al termine entro il quale la traduzione debba essere portata a conoscenza del destinatario, la Corte di Giustizia ritiene che i principi generali del diritto comunitario e le altre disposizioni del regolamento siano di ausilio al giudice nazionale a preservare l’effetto utile del regolamento. Essa propone come termine indicativo per l’invio della traduzione il termine di un mese a decorrere dalla data in cui l’organo mittente è stato informato del rifiuto, ma tale termine potrà essere valutato dal giudice nazionale a seconda delle circostanze ed in considerazione degli interessi da tutelare delle parti in causa.
Ancora una volta, dunque il diritto comunitario finisce con il condizionare il diritto processuale civile degli Stati membri, nella direzione di un minore formalismo rispetto ai criteri stabiliti dai legislatori nazionali, senza per altro con questo risultare meno garantista.
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