LA TUTELA DEL PARMIGIANO REGGIANO - Sud in Europa

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LA TUTELA DEL PARMIGIANO REGGIANO

Archivio > Anno 2002 > Settembre 2002
di Valeria Di Comite    

Un formaggio grattugiato la cui vendita in Italia sia vietata con la denominazione “parmesan”, poiché non risponde ai requisiti necessari per usufruire della denominazione di origine protetta (DOP) Parmigiano Reggiano, può essere legalmente fabbricato in Italia per essere commercializzato al di fuori del nostro Paese, in altri Stati membri dell’UE? Tale questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Giustizia in risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Parma nell’ambito di un procedimento penale nazionale (Sentenza della Corte di Giustizia del 25 giugno 2002, C-66/2000, Bigi, non ancora pubblicata in Raccolta).
Il giudizio nazionale, promosso su denuncia del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, riguardava l’imputazione di un imprenditore italiano, stabilito a Parma, per frode nell’esercizio del commercio e della vendita di prodotti con segni industriali atti a indurre il pubblico in inganno. Gli veniva contestato di aver fabbricato in Italia, per commercializzare sul mercato europeo, un formaggio grattugiato, essiccato, pastorizzato e in polvere, preparato con un miscuglio di vari tipi di formaggi di diversa provenienza utilizzando in etichetta la denominazione “parmesan”. L’imprenditore per evitare le sanzioni a suo carico si difendeva invocando il regime derogatorio previsto dall’art. 13, n. 2, del Regolamento CE del Consiglio del 14 luglio 1992 n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GUCE L 208, del 24.7.1992, p. 1), come modificato dal Regolamento (CE) del Consiglio del 17 marzo 1997 n. 535 (GUCE L 83, 25.3.1997, p. 3).
Il Regolamento n. 2081/92 istituisce una protezione comunitaria delle denominazioni di origine e delle denominazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari stabilendo un procedura “ordinaria” per la registrazione di tali denominazioni protette. Alla procedura ordinaria si affianca un procedura “semplificata” che permette la registrazione delle denominazioni di origine che erano già esistenti a livello nazionale prima dell’entrata in vigore del succitato regolamento. In conformità a tale procedura semplificata gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione quali denominazioni protette volessero far registrare per ottenere la tutela comunitaria dei relativi prodotti. L’Italia aveva provveduto a far registrare il Parmigiano Reggiano secondo la procedura semplificata. In relazione alla tutela comunitaria dei prodotti DOP, ottenuta in base alla procedura semplificata, esiste un regime derogatorio previsto dall’art. 13 n. 2 del regolamento. Ai sensi di tale norma gli Stati membri - diversi dallo Stato che ha ottenuto la registrazione DOP - per un periodo transitorio, possono mantenere in vigore i sistemi nazionali che consentono l’impiego delle denominazioni registrate, in base alla procedura semplificata, (quindi non sono obbligati a rispettare tali DOP nell’ambito del loro territorio) a condizione che: a) i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del regolamento; b) le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante tale periodo; c) dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.
Secondo l’imputato egli non avrebbe commesso il reato contestatogli, perché aveva commercializzato il “parmesan” al di fuori dello Stato italiano, e ciò gli era consentito dal regime derogatorio stabilito dall’art. 13 n. 2. La Corte, confermando l’interpretazione data dall’Avvocato Generale Léger (Conclusioni del 9 ottobre 2001, punti 71-79), ha chiarito che la norma derogatoria deve interpretarsi nel senso che la possibilità di continuare ad utilizzare la denominazione protetta, senza rispettare i requisiti stabiliti nel disciplinare per ottenere la registrazione, sia concessa esclusivamente ai prodotti non originari dello Stato che ha ottenuto la registrazione DOP. Tale interpretazione trova la sua ratio in più elementi. In primo luogo, poiché il regime derogatorio ha lo scopo di evitare di arrecare pregiudizio ai produttori e di concedere loro un periodo d’adattamento. La necessità d’adattamento non può che riguardare i produttori degli Stati membri diversi da quello di registrazione, che hanno fabbricato e commercializzato legalmente il prodotto, fino al momento della registrazione della DOP. Infatti, i produttori dello Stato che ha richiesto la registrazione, proprio perché un requisito necessario per ottenere la registrazione DOP secondo la procedura semplificata è che il prodotto sia tutelato a livello nazionale, non potevano utilizzare la denominazione nello Stato della registrazione neanche prima dell’entrata in vigore del regolamento. In secondo luogo, bisogna osservare che una delle condizioni da rispettare per beneficiare della deroga è che sull’etichetta del prodotto risulti chiaramente la vera origine del prodotto. Tale condizione ha senso solo se il prodotto è fabbricato in uno Stato diverso da quello della registrazione. Riprendendo l’esempio fornito dall’Avvocato Generale si può ipotizzare che, se un formaggio grattugiato in busta venisse venduto in Inghilterra sotto la denominazione “parmesan”, ma con l’indicazione sull’etichetta che è fabbricato nel Regno Unito, il consumatore non sarebbe indotto in confusione. Al contrario se lo stesso prodotto fosse venduto con l’indicazione che il prodotto è fabbricato a Parma il consumatore potrebbe essere indotto in errore e potrebbe credere di comprare effettivamente del Parmigiano Reggiano. Per questi motivi la Corte ha ritenuto che gli operatori con sede nel territorio dello Stato membro di registrazione sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime derogatorio.
Alla luce di questa sentenza si può concludere che in Italia è vietato produrre un formaggio denominato “parmesan”, che non rispetti il disciplinare per essere denominato “Parmigiano Reggiano”, anche se lo stesso viene commercializzato al di fuori del nostro Stato.
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