LA TUTELA DEI CONSUMATORI TRA CLAUSOLE ABUSIVE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - Sud in Europa

Vai ai contenuti

LA TUTELA DEI CONSUMATORI TRA CLAUSOLE ABUSIVE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Archivio > Anno 2009 > Ottobre 2009
di Ilaria CASU    
1. Una recente indagine che ha interessato 26 Stati membri dell’Unione europea, oltre a Norvegia e Islanda, consente di svolgere alcune riflessioni circa l’attenzione riservata in àmbito europeo ai contratti conclusi tra consumatori e professionisti. L’indagine, più precisamente, ha riguardato i contratti conclusi a distanza che, per le loro proprie caratteristiche, pongono il consumatore-acquirente in una particolare condizione di “debolezza” rispetto al venditore.
L’indagine (doc. MEMO 09/379, disponibile on line sul sito www.europa.eu) si è soffermata sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche sleali, ed è stata condotta attraverso un monitoraggio dei principali siti web che vendono prodotti elettronici. Più precisamente, si è trattato di 200 siti che vendono apparecchiature elettroniche e più di 100 siti individuati a seguito di reclami da parte dei consumatori. La finalità è stata quella di verificare la loro ottemperanza alle tre normative comunitarie essenziali in materia di consumatori, vale a dire la direttiva sulle vendite a distanza (direttiva 1997/7/CE del Parla­men­to europeo e del Consi­glio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, GUCE L 144 del 4 giugno 1997, p. 19 ss.), la direttiva sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, GUCE L 178 del 17 luglio 2000, p. 1 ss.) e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, GUUE L 149 dell’11 giugno 2005, p. 22 ss.).
I risultati consentono di constatare come le informazioni fornite dai siti, spesso carenti o fuorvianti, rendano di fatto particolarmente svantaggiosa la posizione del consumatore rispetto a quella del venditore. Nei contratti conclusi on line sono state così individuate tre categorie di informazioni fornite in modo in­sufficiente e la cui carenza di fatto va ad incidere sul­l’“equilibrio” del contratto. Si tratta delle seguenti categorie: a) in­formazioni per contattare il commerciante, che in base alla vi­gente normativa UE devono essere dettagliate e devono riportare il nome, l’indirizzo geografico e l’indirizzo e-mail del commerciante; b) informazioni sull’offerta, che nelle vendite a di­stanza devono essere particolarmente chiare e puntuali; c) le informazioni sui diritti dei consumatori.
Nel documento illustrativo dei risultati dell’indagine si sottolineano innanzitutto le prescrizioni della normativa comunitaria in relazione alle informazioni sull’offerta, secondo cui l’in­dicazione dei costi deve essere comprensiva non solo delle tasse ma anche dei costi di spedizione, delle modalità di pagamento, mentre il prezzo finale da pagare deve corrispondere a quello indicato nelle informazioni fornite prima dell’acquisto. La stessa normativa inoltre, in relazione al “diritto di restituzione” dei beni acquistati a distanza, prevede che il diritto di recesso debba essere accordato entro un minimo di sette giorni e senza obbligo di motivazione.
Proprio le informazioni sul prezzo totale e sui diritti dei con­sumatori, come hanno mo­strato i contratti conclusi sui siti web esaminati, rappresentano quella parte dei contratti conclusi a distanza che può nascondere le maggiori insidie. È stato infatti riscontrato come il 45% dei siti monitorati presentasse informazioni fuorvianti sul prezzo. Ad esempio, gli extra vengono calcolati soltanto in occasione del pagamento mentre non vengono indicati nella fase dell’offerta; oppure, alcuni siti indicano talune offerte con la dicitura “acquisto tutto compreso” per poi ap­plicare costi extra di consegna. Altrettanto ingannevoli sono ap­parse le informazioni concernenti i diritti dei consumatori: ben il 66% dei siti presentava informazioni sul diritto di recesso inadeguate o in violazione della disciplina comunitaria. Il diritto di restituzione del bene acquistato mediante contratto concluso a distanza deve essere infatti consentito entro un minimo di sette giorni e senza obbligo di motivazione, mentre nei siti campione sono state spesso riscontrate clausole in base alle quali il commerciante non accettava la restituzione del prodotto o secondo cui gli acquirenti potevano ottenere un rimborso esclusivamente in forma di “buoni acquisto” invece che in contante. Ancora, i consumatori venivano spesso ingannati quanto al loro diritto di far riparare o sostituire un prodotto difettoso durante il periodo di garanzia che non è inferiore ex lege a due anni: nei siti analizzati veniva invece applicata una garanzia più breve, nella fattispecie annuale.
I dati forniti da questa indagine pertanto mostrano come, malgrado la corposa produzione normativa comunitaria in tema di contratti tra consumatori e venditori professionisti, l’obiet­tivo di una tutela effettiva del contraente debole sia ancora lontana. A supporto di quanto affermato, non si può non osservare come la stessa Corte di giustizia delle Comunità europee abbia recentemente ribadito l’importanza di queste direttive che mirano proprio a garantire una omogenea ed efficace tutela del consumatore in tutto il territorio dell’Unione europea. Le difformità applicative degli strumenti normativi appena ricordati possono infatti determinare significative variazioni circa il grado di tutela del consumatore, andando conseguentemente a creare disparità di discipline tra Stati membri. Il riferimento, più precisamente, attiene alle pronunce in via pregiudiziale in materia di recesso nelle vendite a distanze (3 settembre 2009, C-489/07, Pia Messner c. Firma Stefan Krüger, non ancora pubblicata in Raccolta) e, più in generale, in materia di clausole incluse nei contratti conclusi tra venditore e consumatore (4 giugno 2009, causa C-243/08, Pannon GSM Zrt c. Erzsébet Sustikné Gyürfi, non ancora pubblicata in Raccolta).

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta all’attenzione della Corte di giustizia nel caso Pia Messner c. Firma Stefan Krüger verteva sull’interpretazione dell’art. 6 della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. L’acquirente aveva acquistato dal sito internet della Stefan Krüger un computer portatile e le condizioni generali di vendita prevedevano che, all’atto dell’eventuale recesso dal contratto di compravendita, l’acquirente avrebbe dovuto corrispondere un’in­dennità per il deterioramento del prodotto derivante da un uso della merce conforme alla sua destinazione. La direttiva in esame afferma che, al fine di rendere effettiva la tutela del consumatore che acquisti a distanza, si deve dare adeguato tempo e modo di visionare il bene; inoltre, per rendere concretamente esercitabile il diritto di recesso, i costi sostenuti a tal fine dall’acquirente devono essere limitati ai quelli “diretti” di spedizione. Le legislazioni nazionali possono inoltre introdurre regole relative ai casi di “ricezione di beni deteriorati o servizi alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione contenuta nell’offerta di tali prodotti e servizi” nonché alle altre condizioni e modalità per l’esercizio del diritto di recesso (quattordicesimo “considerando” della direttiva 97/7/CE). L’art. 6 precisa a tal proposito che “1. per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha il diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. (…) 2. se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni”. Agli Stati membri è attribuita la facoltà di adottare disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato (art. 14 della citata direttiva).
Alla Corte, pertanto, è stato chiesto se l’art. 6 della direttiva 97/7/CE fosse di ostacolo ad una normativa nazionale la quale preveda (come nel caso in oggetto) che il venditore possa chiedere al consumatore, esercitante il diritto di recesso nei termini consueti, un’indennità per l’uso di un bene acquistato tramite contratto a distanza. Secondo il giudice comunitario, la lettura congiunta dell’art. 6 e del quattordicesimo “considerando” della direttiva de qua consente di affermare come la previsione di un’indennità per l’uso del bene acquistato a mezzo di contratto a distanza sia in contrasto con gli obiettivi della tutela del consumatore. Infatti, una siffatta previsione scoraggerebbe quest’ultimo a esercitare il diritto di recesso in virtù delle conseguenze pecuniarie negative. L’ap­plicazione di un’in­den­nità, pertanto, per il sol fatto che il consumatore ha visionato ed utilizzato il bene acquistato a di­stanza risulterebbe in vio­lazione della direttiva, che ha invece lo sco­po di accordare il diritto di recesso in condizione “di piena libertà e senza alcuna pressione” (punto 23 della sentenza).
Dunque, in questa sentenza la Corte ha concluso nel senso di ritenere incompatibile con la direttiva 97/7/CE una qualunque normativa na­zionale che prevede la generica possibilità per il venditore di chiedere un’indennità per l’uso del bene acquistato in occasione del recesso da parte del consumatore. Questione differente è se, invece, tale indennità possa essere richiesta dal venditore ove il bene sia stato utilizzato dal consumatore-recedente in modo incompatibile con i principi del diritto civile, ed in particolare con quelli di buona fede e dell’arricchimento senza giusta causa. A tal proposito, la Corte ha ricordato (al punto 25) che la direttiva sui contratti a distanza non ha come obiettivo quello di accordare diritti che vadano oltre quanto necessario a consentire al consumatore di esercitare il proprio diritto di recesso. Pertanto, ferma restando la necessità di assicurare un diritto di recesso non condizionato da previsioni di indennità, l’art. 6 non considera contrarie al diritto comunitario le normative nazionali che prevedono un’equa indennità in caso di uso del bene incompatibile con i principi civilistici della buona fede o dell’arricchimento senza giusta causa. Tale accertamento dovrà essere svolto dal giudice nazionale, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto quali la natura del prodotto, l’eventuale uso dello stesso non conforme alla sua destinazione nonché “la durata del periodo al termine del quale, in ragione del mancato rispetto da parte del venditore del suo obbligo di informazione, il consumatore ha esercitato il suo diritto di recesso” (punto 28).

3. Il grado di tutela riconosciuto ai consumatori può variare sensibilmente anche in ragione della presenza di clausole che, sebbene non disciplinino profili concernenti i costi o il recesso, possono di fatto mettere i consumatori in condizioni di svantaggio rispetto al venditore professionista. Il riferimento, più esattamente, è a quelle clausole sul foro competente in caso di controversie e sulla rilevabilità d’ufficio del carattere abusivo di siffatta clausola da parte del giudice nazionale. Anche su tale quesito ha avuto modo di esprimersi il giudice comunitario nel citato caso Pannon GSM Zrt. La controversia nazionale riguardava la clausola di un contratto stipulato da un utente con la compagnia di telefonia mobile ungherese Pannon, la quale prevedeva come foro competente per eventuali controversie quello della sede della società telefonica. In occasione di un presunto inadempimento contrattuale da parte del consumatore-utente, il giudice competente secondo la clausola contrattuale rilevava come l’abbonata convenuta in giudizio avesse la residenza in un comune notevolmente distante da quello indicato nel contratto, e che pertanto le sue possibilità di difendersi in giudizio risultavano fortemente limitate: ciò non solo a causa della distanza geografica ma soprattutto per il fatto che l’abbonata risultava beneficiaria di una pensione di invalidità, con conseguenti limiti in termini di trasporto. Secondo le pertinenti norme del codice di procedura civile ungherese, il foro competente sarebbe stato quello della residenza dell’utente; tuttavia, il giudice del rinvio osservava non solo che non si trattava di un foro esclusivo, ma anche che il convenuto aveva già presentato un primo atto difensivo non eccependo il difetto di competenza territoriale, ragion per cui non era più possibile rilevare d’ufficio tale ultima questione.
Il giudice nazionale, pertanto, nutrendo dubbi sull’eventuale carattere abusivo della clausola di competenza inclusa nelle condizioni generali del contratto (dunque, non oggetto di negoziazione specifica), sottoponeva alla Corte tre quesiti sull’esatta interpretazione della direttiva comunitaria 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulate con i consumatori (del 5 aprile 1993, in GUCE L 95 del 5 aprile 1993, p. 29). Tale ultima direttiva, nel perseguire il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di clausole abusive nei contratti tra consumatori e professionisti, prevede infatti tutta una serie di disposizioni finalizzate allo “smascheramento” di tali clausole. Alla luce dell’art. 3, una clausola è considerata “abusiva” ove non sia stata oggetto di negoziazione individuale e, malgrado la buona fede, determini a danno del consumatore un significativo squilibrio tra diritti e obblighi. L’allegato alla direttiva contiene inoltre un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere considerate abusive, tra le quali vengono annoverate anche quelle che hanno per oggetto o per effetto quello di “sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore”. Il carattere abusivo delle clausole deve essere valutato avendo riguardo alla “natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende” (art. 4, n. 1). Ove l’interprete riconosca una clausola come abusiva, la stessa non vincola il consumatore mentre il contratto rimane valido per le restanti previsioni, salvo che esso non possa sussistere senza la clausola abusiva (art. 6, n.1).
Alla Corte è stato chiesto, in primo luogo, se l’art. 6, n. 1 della direttiva 93/13/CEE possa essere interpretato nel senso che il consumatore non sia vincolato da una clausola predisposta dal professionista solo a condizione che egli abbia presentato apposita domanda in tal senso e non ipso iure; in secondo luogo, se anche in assenza di impugnazione fondata sull’abusività della clausola il giudice possa pronunciarsi d’ufficio nel contesto dell’esame della sua competenza; e infine, in tale ultima ipotesi, quali elementi debbano essere considerati dal giudice. La Corte ha osservato, con riguardo alla prima questione, come una tutela effettiva del consumatore sia possibile solo nel caso in cui al giudice nazionale venga data facoltà di valutare d’ufficio la natura abusiva delle clausole. L’art. 6 n. 1 è norma imperativa ove afferma che le clausole abusive “non vincolano il consumatore”: essa mira, in virtù dell’“inferiorità di una delle parti contrattuali”, a ristabilire un equilibrio tra diritti e obblighi delle parti. Affinché tale tutela sia effettiva, l’art. 6 deve essere interpretato ritenendo ipso iure la clausola abusiva non vincolante e, dunque, anche in assenza di formale impugnazione da parte del consumatore (punti 25-28).
Pertanto, pronunciandosi anche sul secondo quesito, la Corte ha stabilito che il giudice adito deve garantire quanto più possibile “l’effetto utile della tutela cui mirano le disposizioni della direttiva” (punto 31). A tal fine, detto giudice deve potersi pronunciare sulla natura abusiva delle clausole non solo in via facoltativa ma anche d’ufficio, dal momento in cui disponga di tutti gli elementi di fatto e di diritto idonei a tal fine. Pertanto, il giudice nazionale deve dichiarare la natura abusiva di una clausola, con conseguente disapplicazione della stessa, anche in occasione della verifica della competenza territoriale, salvo opposizione del consumatore.
Infine, quanto agli elementi che il giudice nazionale deve prendere in esame per valutare l’eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale, la Corte osserva come tale valutazione debba essere condotta alla luce degli elementi del caso concreto, rilevando a tal fine i criteri dei già illustrati articoli 3 e 4. Inoltre, simile clausola deve essere considerata particolarmente abusiva qualora, come nel caso di specie, venga introdotta nelle clausole generali di un contratto tra venditore professionista e consumatore, dunque in assenza di negoziazione individuale.

4. Le pronunce illustrate, insieme ai dati emersi dalla recentissima indagine sulle vendite a distanza, mostrano ancora una volta come l’attenzione riservata in àmbito comunitario ai temi della tutela dei consumatori sia elevata. Il legislatore italiano ha recepito le direttive comunitarie citate mediante l’adozione del c.d. “codice del consumo” (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, GURI dell’8 ottobre 2005, n. 235), all’interno del quale l’obiettivo della trasparenza nei contratti tra venditori professionisti e consumatori sembra essere adeguatamente realizzato. A supporto di quanto affermato, si veda la previsione di minuziosi obblighi di informazione, la cui violazione comporta per il venditore la sanzione dell’allungamento dei termini previsti per l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore (art. 65, comma 3). Inoltre la disciplina italiana sembra porsi in sintonia con quanto affermato nelle recenti pronunce della Corte di giustizia, stante la previsione del diritto di recesso senza penalità e senza obblighi di motivazione (art. 64) e la tutela rafforzata del consumatore in virtù della rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione (art. 36).
Ciò posto, non si può fare a meno di osservare come le pratiche commerciali odierne tendano a varcare sempre più i confini nazionali. In queste ipotesi, le inevitabili divergenze normative tra gli Stati comunitari e i dubbi interpretativi che possono sorgere circa la portata applicativa delle direttive indicate sembrano idonei a vanificare in una certa misura l’obiettivo di un’efficace tutela dei consumatori.
Torna ai contenuti