IL NUOVO PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
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di Angela Maria ROMITO
Con
il regolamento (CE) 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006 (pubblicato in GUUE 30 L 399 dicembre 2006,), che
detta nuove nor-me in materia di riscossione dei crediti
transfrontalieri, è stato istituito un procedimento europeo
d’ingiunzione di pagamento.
La sua finalità è indicata a chiare lettere nell’art.1: da un lato, “semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento”, dall’altro, “assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione”.
Il regolamento in commento si aggiunge alla già copiosa produzione normativa comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, espressamente prevista nell’art. 61, lett. c, TCE e nel dettaglio disciplinata dall’art. 65 TCE, teso alla creazione nel mercato interno di uno spazio giudiziario unitario in materia civile, nel quale siano garantiti, per i procedimenti con implicazioni transnazionali, l’accesso alla giustizia, il rispetto di fondamentali aspetti processuali ed il riconoscimento comunitario di decisioni giudiziarie secondo regole comuni ed uniformi.
L’esigenza di migliorare, semplificare ed accelerare la composizione delle controversie in ambito europeo è un problema da lungo tempo al vaglio del legislatore comunitario perchè è strumentale alla realizzazione del mercato unico: il grande volume di scambi commerciali in continua espansione all’interno della UE e l’incremento della circolazione delle persone, aumentano notevolmente la probabilità che i cittadini o le imprese possano venire coinvolti in controversie in un Paese diverso da quello di origine.
Tuttavia la complessità dei sistemi giuridici o amministrativi dei singoli Stati membri, la scarsa conoscenza delle procedure e dell’ammontare delle spese di giustizia dinanzi a un giudice comunitario diverso da quello nazionale, potrebbero essere un disincentivo per i cittadini europei e gli operatori economici a concludere transazioni intracomunitarie e, quindi, un freno allo sviluppo delle attività commerciali. Di conseguenza, preso atto che le divergenze nelle legislazioni processuali degli Stati membri si riflettono sul gioco della concorrenza e alterano le regole del mercato unico, l’intervento normativo delle istituzioni europee si è indirizzato verso la creazione di una rete di norme processuali comuni di carattere generale, che assicurino l’integrazione progressiva dei sistemi processuali nazionali, pur rispettandone l’autonomia.
In particolare l’iniziativa comunitaria in commento discende dalla semplice constatazione che anche la tutela del credito costituisce essa stessa un fattore economico: il rapido recupero dei crediti non contestati riveste una importanza primaria per gli operatori commerciali europei poiché i ritardi nei pagamenti rappresentano una delle principali cause di insolvenza in grado di minacciare la sopravvivenza stessa delle aziende, e produrre numerosi licenziamenti.
Per garantire una tutela privilegiata per i creditori in ambito europeo, un primo passo volto al più rapido recupero dei crediti pecuniari è stato il regolamento (CE) 805/2004, istitutivo di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in vigore dal 25 gennaio 2005 (si veda Sud in Europa gennaio - febbraio 2005). Tuttavia, mentre il titolo esecutivo europeo è un “passaporto” per la libera circolazione di un titolo idoneo a procedere all’esecuzione forzata nei Paesi UE, titolo pur sempre emesso sulla base del diritto processuale interno, il procedimento d’ingiunzione di pagamento europeo introduce una procedura comunitaria per ottenere una decisione immediatamente esecutiva in ogni Paese UE.
Per meglio dire: mentre il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, abolendo il principio di exequatur, permette all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere un’ingiunzione che dovrà essere eseguita in un altro Stato membro senza un esame formale, il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento si propone come una procedura europea uniforme, rapida ed economica, specifica per il recupero dei crediti transfrontalieri (che si suppone non siano contestati), alternativa e non sostitutiva dei procedimenti monitori nazionali.
Il regolamento1896/2006 vede la luce dopo un lungo dibattito in seno alle istituzioni comunitarie: infatti, a seguito delle conclusioni di Tampere dell’ottobre 1999 e del programma di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, la Commissione europea, già nel dicembre 2002, aveva adottato un “libro verde sul procedimento d’ingiunzione di pagamento europeo e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità” (COM(2002) 746 def.), in cui si considerava che la difficoltà di giungere ad una procedura uniforme di “ingiunzione di pagamento” derivava dalle differenze strutturali sussistenti tra le procedure monitorie conosciute nella maggior parte degli Stati membri, riconducibili essenzialmente a due diverse famiglie giuridiche quella germanica (cd. procedimento monitorio “puro” o “senza prova”), e quella della tradizione franco-italiana (cd. procedimento “documentale”o “con prova”).
Il regolamento 1896/2006 volto a semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati consta di 33 articoli ed entrerà in vigore negli Stati membri, esclusa la Danimarca, il 12 dicembre 2008.
I tratti più salienti della nuova regola comunitaria riguardano il suo ambito di applicazione, l’utilizzo di formulari standard, il grado di controllo che dovrà essere applicato in giudizio nella valutazione del credito, la notifica all’ingiunzione europea e la possibilità di farvi ricorso.
Sotto il primo profilo, la disciplina non si applica in caso di controversie in materia fiscale, doganale, amministrativa né per le ipotesi di responsabilità dello Stato per gli acta iure imperii; ancora l’applicazione è esclusa per la riscossione dei crediti scaturenti da obbligazioni (transfrontaliere) in tema di sicurezza sociale, regime patrimoniale tra coniugi, testamenti, successioni, fallimenti, concordati (art. 2).
La competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia e, dunque, con riferimento al regolamento (CE) 44/2001; qualora, però, la domanda si riferisca ad un contratto concluso da un consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e sempre che il consumatore sia destinatario della ingiunzione, sono competenti soltanto i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, in applicazione dell’articolo 59 del regolamento che disciplina la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (art. 6).
Il nuovo procedimento europeo uniforme si basa sull’impiego di moduli standard volti a facilitare la comunicazione tra il giudice e le parti ed a semplificare la gestione dell’intera procedura fino addirittura a consentirne, in un prossimo futuro, il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.
La domanda d’ingiunzione di pagamento europea, compilata su apposito modulo (A), è esaminata dal giudice cui è presentata, il quale valuta prima facie, sulla scorta del contenuto del modulo, se siano soddisfatte le condizioni di legge e se la pretesa sia fondata. Il richiedente è tenuto a identificare esattamente il credito per cui agisce ed a indicarne brevemente le motivazioni. In presenza di tutti i requisiti richiesti, il tribunale competente, senza dover effettuare ulteriori approfondimenti, emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea che dovrà essere notificata al debitore secondo le molteplici modalità elencate agli artt. 13, 14 e 15: quelle indicate all’art. 13 sono caratterizzate dall’assoluta certezza che il documento notificato è pervenuto al destinatario; quelle, invece, elencate all’art.14, da un grado assai elevato di verosomiglianza; in ogni caso non è pregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) 1348/2000 sulle notifiche.
Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione, tuttavia non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea ovvero utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.
Nell’ingiunzione il convenuto è informato della possibilità di pagare al ricorrente l’importo ivi indicato oppure di opporsi dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard (F), riprodotto nell’Allegato VI al Regolamento (che verrà consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea). Occorre precisare però che - come indicato nel Considerando 23 - i giudici dovrebbero tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione purché sia espressa in modo chiaro.
Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dalla data in cui l’ingiunzione è stata notificata al debitore; da questo momento in poi il procedimento europeo si interrompe per proseguire dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine, con l’applicazione, quindi, delle norme di procedura civile interne, salvo che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.
A norma dell’art. 16 è previsto che in casi eccezionali, scaduto il termine per presentare opposizione, l’ingiunto possa chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea, senza che questo significhi attribuire al convenuto una seconda possibilità di contestare il credito, perché nella fase del riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto.
Trascorsi 30 giorni senza che sia stata presentata opposizione, il giudice dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard (G) riprodotto nell’Allegato VII.
L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati dell’Unione alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato di esecuzione senza che, quindi, sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività.
La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l’ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione continueranno ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni minime stabilite dagli articoli 22, paragrafi 1 e 2, e 23.
Il largo uso della modulistica dettagliata e predeterminata dovrebbe rendere il procedimento fin qui descritto snello, semplificato e di facile gestione, tanto da non ritenere obbligatoria la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale né per il creditore nella fase monitoria né per il debitore in quella della opposizione.
La sua finalità è indicata a chiare lettere nell’art.1: da un lato, “semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento”, dall’altro, “assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione”.
Il regolamento in commento si aggiunge alla già copiosa produzione normativa comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, espressamente prevista nell’art. 61, lett. c, TCE e nel dettaglio disciplinata dall’art. 65 TCE, teso alla creazione nel mercato interno di uno spazio giudiziario unitario in materia civile, nel quale siano garantiti, per i procedimenti con implicazioni transnazionali, l’accesso alla giustizia, il rispetto di fondamentali aspetti processuali ed il riconoscimento comunitario di decisioni giudiziarie secondo regole comuni ed uniformi.
L’esigenza di migliorare, semplificare ed accelerare la composizione delle controversie in ambito europeo è un problema da lungo tempo al vaglio del legislatore comunitario perchè è strumentale alla realizzazione del mercato unico: il grande volume di scambi commerciali in continua espansione all’interno della UE e l’incremento della circolazione delle persone, aumentano notevolmente la probabilità che i cittadini o le imprese possano venire coinvolti in controversie in un Paese diverso da quello di origine.
Tuttavia la complessità dei sistemi giuridici o amministrativi dei singoli Stati membri, la scarsa conoscenza delle procedure e dell’ammontare delle spese di giustizia dinanzi a un giudice comunitario diverso da quello nazionale, potrebbero essere un disincentivo per i cittadini europei e gli operatori economici a concludere transazioni intracomunitarie e, quindi, un freno allo sviluppo delle attività commerciali. Di conseguenza, preso atto che le divergenze nelle legislazioni processuali degli Stati membri si riflettono sul gioco della concorrenza e alterano le regole del mercato unico, l’intervento normativo delle istituzioni europee si è indirizzato verso la creazione di una rete di norme processuali comuni di carattere generale, che assicurino l’integrazione progressiva dei sistemi processuali nazionali, pur rispettandone l’autonomia.
In particolare l’iniziativa comunitaria in commento discende dalla semplice constatazione che anche la tutela del credito costituisce essa stessa un fattore economico: il rapido recupero dei crediti non contestati riveste una importanza primaria per gli operatori commerciali europei poiché i ritardi nei pagamenti rappresentano una delle principali cause di insolvenza in grado di minacciare la sopravvivenza stessa delle aziende, e produrre numerosi licenziamenti.
Per garantire una tutela privilegiata per i creditori in ambito europeo, un primo passo volto al più rapido recupero dei crediti pecuniari è stato il regolamento (CE) 805/2004, istitutivo di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in vigore dal 25 gennaio 2005 (si veda Sud in Europa gennaio - febbraio 2005). Tuttavia, mentre il titolo esecutivo europeo è un “passaporto” per la libera circolazione di un titolo idoneo a procedere all’esecuzione forzata nei Paesi UE, titolo pur sempre emesso sulla base del diritto processuale interno, il procedimento d’ingiunzione di pagamento europeo introduce una procedura comunitaria per ottenere una decisione immediatamente esecutiva in ogni Paese UE.
Per meglio dire: mentre il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, abolendo il principio di exequatur, permette all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere un’ingiunzione che dovrà essere eseguita in un altro Stato membro senza un esame formale, il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento si propone come una procedura europea uniforme, rapida ed economica, specifica per il recupero dei crediti transfrontalieri (che si suppone non siano contestati), alternativa e non sostitutiva dei procedimenti monitori nazionali.
Il regolamento1896/2006 vede la luce dopo un lungo dibattito in seno alle istituzioni comunitarie: infatti, a seguito delle conclusioni di Tampere dell’ottobre 1999 e del programma di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, la Commissione europea, già nel dicembre 2002, aveva adottato un “libro verde sul procedimento d’ingiunzione di pagamento europeo e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità” (COM(2002) 746 def.), in cui si considerava che la difficoltà di giungere ad una procedura uniforme di “ingiunzione di pagamento” derivava dalle differenze strutturali sussistenti tra le procedure monitorie conosciute nella maggior parte degli Stati membri, riconducibili essenzialmente a due diverse famiglie giuridiche quella germanica (cd. procedimento monitorio “puro” o “senza prova”), e quella della tradizione franco-italiana (cd. procedimento “documentale”o “con prova”).
Il regolamento 1896/2006 volto a semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati consta di 33 articoli ed entrerà in vigore negli Stati membri, esclusa la Danimarca, il 12 dicembre 2008.
I tratti più salienti della nuova regola comunitaria riguardano il suo ambito di applicazione, l’utilizzo di formulari standard, il grado di controllo che dovrà essere applicato in giudizio nella valutazione del credito, la notifica all’ingiunzione europea e la possibilità di farvi ricorso.
Sotto il primo profilo, la disciplina non si applica in caso di controversie in materia fiscale, doganale, amministrativa né per le ipotesi di responsabilità dello Stato per gli acta iure imperii; ancora l’applicazione è esclusa per la riscossione dei crediti scaturenti da obbligazioni (transfrontaliere) in tema di sicurezza sociale, regime patrimoniale tra coniugi, testamenti, successioni, fallimenti, concordati (art. 2).
La competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia e, dunque, con riferimento al regolamento (CE) 44/2001; qualora, però, la domanda si riferisca ad un contratto concluso da un consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e sempre che il consumatore sia destinatario della ingiunzione, sono competenti soltanto i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, in applicazione dell’articolo 59 del regolamento che disciplina la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (art. 6).
Il nuovo procedimento europeo uniforme si basa sull’impiego di moduli standard volti a facilitare la comunicazione tra il giudice e le parti ed a semplificare la gestione dell’intera procedura fino addirittura a consentirne, in un prossimo futuro, il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.
La domanda d’ingiunzione di pagamento europea, compilata su apposito modulo (A), è esaminata dal giudice cui è presentata, il quale valuta prima facie, sulla scorta del contenuto del modulo, se siano soddisfatte le condizioni di legge e se la pretesa sia fondata. Il richiedente è tenuto a identificare esattamente il credito per cui agisce ed a indicarne brevemente le motivazioni. In presenza di tutti i requisiti richiesti, il tribunale competente, senza dover effettuare ulteriori approfondimenti, emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea che dovrà essere notificata al debitore secondo le molteplici modalità elencate agli artt. 13, 14 e 15: quelle indicate all’art. 13 sono caratterizzate dall’assoluta certezza che il documento notificato è pervenuto al destinatario; quelle, invece, elencate all’art.14, da un grado assai elevato di verosomiglianza; in ogni caso non è pregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) 1348/2000 sulle notifiche.
Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione, tuttavia non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea ovvero utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.
Nell’ingiunzione il convenuto è informato della possibilità di pagare al ricorrente l’importo ivi indicato oppure di opporsi dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard (F), riprodotto nell’Allegato VI al Regolamento (che verrà consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea). Occorre precisare però che - come indicato nel Considerando 23 - i giudici dovrebbero tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione purché sia espressa in modo chiaro.
Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dalla data in cui l’ingiunzione è stata notificata al debitore; da questo momento in poi il procedimento europeo si interrompe per proseguire dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine, con l’applicazione, quindi, delle norme di procedura civile interne, salvo che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.
A norma dell’art. 16 è previsto che in casi eccezionali, scaduto il termine per presentare opposizione, l’ingiunto possa chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea, senza che questo significhi attribuire al convenuto una seconda possibilità di contestare il credito, perché nella fase del riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto.
Trascorsi 30 giorni senza che sia stata presentata opposizione, il giudice dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard (G) riprodotto nell’Allegato VII.
L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati dell’Unione alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato di esecuzione senza che, quindi, sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività.
La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l’ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione continueranno ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni minime stabilite dagli articoli 22, paragrafi 1 e 2, e 23.
Il largo uso della modulistica dettagliata e predeterminata dovrebbe rendere il procedimento fin qui descritto snello, semplificato e di facile gestione, tanto da non ritenere obbligatoria la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale né per il creditore nella fase monitoria né per il debitore in quella della opposizione.