PIÙ TUTELATO CHI COMPRA UN PRODOTTO DIFETTOSO
Archivio > Anno 2002 > Settembre 2002
di Amarillide Genovese
Il decreto
legislativo del 2 febbraio 2002 n. 24, “Attuazione della direttiva
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo” e le nuove forme di tutela del consumatore.
La direttiva 1999/44/CE “su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo”, propone il ravvicinamento delle regole nazionali relative alle garanzie in materia di compravendita, al fine di garantire una protezione minima uniforme dei consumatori nel quadro del mercato unico. La misura comunitaria promuove la libertà d’azione del consumatore che intende beneficiare dei vantaggi offerti dal mercato europeo, acquistando beni in uno Stato membro diverso da quello di residenza, riconoscendogli un ruolo “attivo” nel completamento del mercato; tra l’altro le possibilità di accedere ai sistemi di distribuzione di altri paesi risultano semplificate dalle nuove tecniche di comunicazione a distanza.
L’iniziativa mira a tutelare gli interessi economici dei consumatori, in particolare disponendo il loro diritto a ricevere beni conformi al contratto e promovendo il diritto all’informazione, attraverso una corretta e trasparente formulazione delle garanzie commerciali offerte dagli operatori economici. Per tale via, la direttiva in questione introduce regole generali che incidono in modo decisivo e sostanziale nei rapporti tra aziende produttrici di beni di consumo, venditori e consumatori.
La normativa comunitaria è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 24/2002 (Gazz. Uff. n. 57 dell’08 marzo 2002), che ha novellato il codice civile, introducendo un paragrafo intitolato “Della vendita di beni di consumo” all’interno della Sezione II (Della vendita di cose mobili), del capo I (Della vendita), del titolo III (Dei singoli contratti). L’ambito d’operatività delle disposizioni di tutela, strettamente mobiliare, è esteso ai contratti di permuta e somministrazione, d’opera e di appalto, ed in generale, a tutti i contratti diretti alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre.
Si tratta di norme di grande rilievo e di moltissima importanza pratica, che apportano sensibili innovazioni sia al contenuto della garanzia, sia alle misure di protezione del compratore (artt. 1519 bis – nonies).
Il sistema italiano delle garanzie legali, infatti, è ancora incentrato sulla distinzione tra vizi della cosa (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) e prestazione di aliud pro alio, nozione di elaborazione giurisprudenziale, che si riferisce sia alla consegna di cosa radicalmente diversa da quella pattuita, sia all’ipotesi in cui la cosa difetti delle qualità necessarie ad assolvere alla funzione sua propria o programmata dalle parti. Il codice civile del 1942 riconosce al compratore i soli rimedi della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto (art. 1492 c.c.).
Il nuovo art. 1519 ter del codice civile impone al venditore “l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”. La nozione unitaria di conformità dei beni, costituisce un concetto nuovo e centrale, che consente di superare la distinzione tra le varie ipotesi di inesattezza materiale della prestazione (vizi, mancanza di qualità, ecc.).
La “conformità” deriva non soltanto dalla corrispondenza alle determinazioni contrattuali, ma anche da quella ad alcuni criteri legali enunciati in termini positivi dalla disposizione; essi sono diretti a imporre la idoneità del bene all’uso normale, ovvero all’uso “particolare voluto dal consumatore” (purché il venditore lo abbia accettato, anche per fatti concludenti); la conformità alla descrizione fatta dal venditore, anche mediante campioni o modelli presentati al compratore per indurlo all’acquisto; la sussistenza di qualità e prestazioni che il consumatore può ragionevolmente attendersi, “tenuto conto della natura del bene” e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene provenienti dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura. Quest’ultimo è certamente il criterio più interessante: esso si riferisce al principio di conformità dei beni alle “attese legittime” del consumatore ed alle aspettative indotte dall’attività promozionale del venditore o del produttore. Il messaggio pubblicitario acquista un’ulteriore rilevanza giuridica: il suo contenuto non solo non deve essere ingannevole (d. lgs. 74/1992), ma può integrare il regolamento negoziale del contratto.
L'art.1519 quater c.c. dispone che il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, e che si manifesta entro un termine di due anni. L'individuazione della consegna quale momento in cui devono sussistere i difetti di conformità, e l’allungamento del termine entro cui fruire della tutela, introducono una notevole differenziazione rispetto alla garanzia offerta dal codice agli artt. 1490 e ss.
Il difetto che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è assimilato al difetto di conformità, quando l’installazione rientra nelle prestazioni oggetto del contratto di vendita, ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Questa previsione si applica anche nel caso in cui il prodotto sia installato dal consumatore in modo scorretto, a causa di istruzioni insufficienti o poco chiare.
Nel caso in cui il bene presenti un difetto, il consumatore ha diritto di richiedere al venditore la riparazione o la sostituzione e di ottenerle senza spese aggiuntive, entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti. La disposizione sanziona una prassi che si è andata consolidando negli ultimi decenni e che ha visto adottare i rimedi della riparazione o sostituzione dei beni, soprattutto nella grande distribuzione. Se la riparazione o la sostituzione risultano impossibili o eccessivamente onerose, ovvero il venditore non vi abbia provveduto entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, questi può richiedere un’adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, quest’ultima esclusa nel caso di difetto di lieve entità. Le tradizionali azioni di garanzia di cui all’art. 1492 c.c., nel sistema delineato dalle nuove disposizioni di derivazione comunitaria, hanno carattere residuale e sussidiario.
Il diritto alla garanzia può essere esercitato nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene, contro l’anno di prescrizione finora previsto per la generalità delle vendite; il consumatore ha tuttavia l’onere di denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta.
La disposizione dell’art.1519 septies impone obblighi di trasparenza e chiarezza al venditore o al produttore che offrano una garanzia commerciale “supplementare”. La garanzia deve specificare che il consumatore è comunque titolare dei diritti previsti dal nuovo disposto del codice civile (artt. 1519 bis e ss.), e deve poi indicare in modo chiaro e comprensibile gli elementi essenziali per farla valere, segnatamente la durata, l’estensione territoriale, il nome ed il domicilio di chi la presta e l’oggetto della garanzia. Essa vincola “chiunque la offre” secondo le modalità stabilite nel documento di garanzia e nella relativa pubblicità; la previsione muove dalla considerazione che il consumatore fa spesso affidamento sulle indicazioni pubblicitarie, piuttosto che sulle condizioni di garanzia, di cui generalmente viene a conoscenza quando ha già deciso l’acquisto. Si tratta di un principio molto importante che contribuirà a rendere più leali le pratiche pubblicitarie e ad impedire che i consumatori siano indotti in errore riguardo alle garanzie concretamente applicabili.
La protezione garantita ha carattere imperativo; l’art.1519 octies c.c. dispone, infatti, la nullità delle clausole o degli accordi contrattuali conclusi con il venditore, volti ad escludere o limitare i diritti riconosciuti ai consumatore.
La nuova disciplina sulle garanzie della vendita realizza una tutela efficace ed incisiva degli interessi dei consumatori. E tuttavia, sebbene essa contenga numerose indicazioni che consentono di precisare gli elementi da considerare per stabilire l’esistenza di un difetto di conformità ed accertare la responsabilità del venditore, la materia costituisce un terreno privilegiato d’intervento del giudice: le nozioni di conformità del bene al contratto, d’informazione contrattuale corretta, di qualità soddisfacente del bene, si preciseranno secondo il significato e la portata che il giudice nazionale attribuirà loro, applicandole ai casi concreti.
La direttiva 1999/44/CE “su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo”, propone il ravvicinamento delle regole nazionali relative alle garanzie in materia di compravendita, al fine di garantire una protezione minima uniforme dei consumatori nel quadro del mercato unico. La misura comunitaria promuove la libertà d’azione del consumatore che intende beneficiare dei vantaggi offerti dal mercato europeo, acquistando beni in uno Stato membro diverso da quello di residenza, riconoscendogli un ruolo “attivo” nel completamento del mercato; tra l’altro le possibilità di accedere ai sistemi di distribuzione di altri paesi risultano semplificate dalle nuove tecniche di comunicazione a distanza.
L’iniziativa mira a tutelare gli interessi economici dei consumatori, in particolare disponendo il loro diritto a ricevere beni conformi al contratto e promovendo il diritto all’informazione, attraverso una corretta e trasparente formulazione delle garanzie commerciali offerte dagli operatori economici. Per tale via, la direttiva in questione introduce regole generali che incidono in modo decisivo e sostanziale nei rapporti tra aziende produttrici di beni di consumo, venditori e consumatori.
La normativa comunitaria è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 24/2002 (Gazz. Uff. n. 57 dell’08 marzo 2002), che ha novellato il codice civile, introducendo un paragrafo intitolato “Della vendita di beni di consumo” all’interno della Sezione II (Della vendita di cose mobili), del capo I (Della vendita), del titolo III (Dei singoli contratti). L’ambito d’operatività delle disposizioni di tutela, strettamente mobiliare, è esteso ai contratti di permuta e somministrazione, d’opera e di appalto, ed in generale, a tutti i contratti diretti alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre.
Si tratta di norme di grande rilievo e di moltissima importanza pratica, che apportano sensibili innovazioni sia al contenuto della garanzia, sia alle misure di protezione del compratore (artt. 1519 bis – nonies).
Il sistema italiano delle garanzie legali, infatti, è ancora incentrato sulla distinzione tra vizi della cosa (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) e prestazione di aliud pro alio, nozione di elaborazione giurisprudenziale, che si riferisce sia alla consegna di cosa radicalmente diversa da quella pattuita, sia all’ipotesi in cui la cosa difetti delle qualità necessarie ad assolvere alla funzione sua propria o programmata dalle parti. Il codice civile del 1942 riconosce al compratore i soli rimedi della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto (art. 1492 c.c.).
Il nuovo art. 1519 ter del codice civile impone al venditore “l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”. La nozione unitaria di conformità dei beni, costituisce un concetto nuovo e centrale, che consente di superare la distinzione tra le varie ipotesi di inesattezza materiale della prestazione (vizi, mancanza di qualità, ecc.).
La “conformità” deriva non soltanto dalla corrispondenza alle determinazioni contrattuali, ma anche da quella ad alcuni criteri legali enunciati in termini positivi dalla disposizione; essi sono diretti a imporre la idoneità del bene all’uso normale, ovvero all’uso “particolare voluto dal consumatore” (purché il venditore lo abbia accettato, anche per fatti concludenti); la conformità alla descrizione fatta dal venditore, anche mediante campioni o modelli presentati al compratore per indurlo all’acquisto; la sussistenza di qualità e prestazioni che il consumatore può ragionevolmente attendersi, “tenuto conto della natura del bene” e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene provenienti dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura. Quest’ultimo è certamente il criterio più interessante: esso si riferisce al principio di conformità dei beni alle “attese legittime” del consumatore ed alle aspettative indotte dall’attività promozionale del venditore o del produttore. Il messaggio pubblicitario acquista un’ulteriore rilevanza giuridica: il suo contenuto non solo non deve essere ingannevole (d. lgs. 74/1992), ma può integrare il regolamento negoziale del contratto.
L'art.1519 quater c.c. dispone che il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, e che si manifesta entro un termine di due anni. L'individuazione della consegna quale momento in cui devono sussistere i difetti di conformità, e l’allungamento del termine entro cui fruire della tutela, introducono una notevole differenziazione rispetto alla garanzia offerta dal codice agli artt. 1490 e ss.
Il difetto che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è assimilato al difetto di conformità, quando l’installazione rientra nelle prestazioni oggetto del contratto di vendita, ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Questa previsione si applica anche nel caso in cui il prodotto sia installato dal consumatore in modo scorretto, a causa di istruzioni insufficienti o poco chiare.
Nel caso in cui il bene presenti un difetto, il consumatore ha diritto di richiedere al venditore la riparazione o la sostituzione e di ottenerle senza spese aggiuntive, entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti. La disposizione sanziona una prassi che si è andata consolidando negli ultimi decenni e che ha visto adottare i rimedi della riparazione o sostituzione dei beni, soprattutto nella grande distribuzione. Se la riparazione o la sostituzione risultano impossibili o eccessivamente onerose, ovvero il venditore non vi abbia provveduto entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, questi può richiedere un’adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, quest’ultima esclusa nel caso di difetto di lieve entità. Le tradizionali azioni di garanzia di cui all’art. 1492 c.c., nel sistema delineato dalle nuove disposizioni di derivazione comunitaria, hanno carattere residuale e sussidiario.
Il diritto alla garanzia può essere esercitato nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene, contro l’anno di prescrizione finora previsto per la generalità delle vendite; il consumatore ha tuttavia l’onere di denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta.
La disposizione dell’art.1519 septies impone obblighi di trasparenza e chiarezza al venditore o al produttore che offrano una garanzia commerciale “supplementare”. La garanzia deve specificare che il consumatore è comunque titolare dei diritti previsti dal nuovo disposto del codice civile (artt. 1519 bis e ss.), e deve poi indicare in modo chiaro e comprensibile gli elementi essenziali per farla valere, segnatamente la durata, l’estensione territoriale, il nome ed il domicilio di chi la presta e l’oggetto della garanzia. Essa vincola “chiunque la offre” secondo le modalità stabilite nel documento di garanzia e nella relativa pubblicità; la previsione muove dalla considerazione che il consumatore fa spesso affidamento sulle indicazioni pubblicitarie, piuttosto che sulle condizioni di garanzia, di cui generalmente viene a conoscenza quando ha già deciso l’acquisto. Si tratta di un principio molto importante che contribuirà a rendere più leali le pratiche pubblicitarie e ad impedire che i consumatori siano indotti in errore riguardo alle garanzie concretamente applicabili.
La protezione garantita ha carattere imperativo; l’art.1519 octies c.c. dispone, infatti, la nullità delle clausole o degli accordi contrattuali conclusi con il venditore, volti ad escludere o limitare i diritti riconosciuti ai consumatore.
La nuova disciplina sulle garanzie della vendita realizza una tutela efficace ed incisiva degli interessi dei consumatori. E tuttavia, sebbene essa contenga numerose indicazioni che consentono di precisare gli elementi da considerare per stabilire l’esistenza di un difetto di conformità ed accertare la responsabilità del venditore, la materia costituisce un terreno privilegiato d’intervento del giudice: le nozioni di conformità del bene al contratto, d’informazione contrattuale corretta, di qualità soddisfacente del bene, si preciseranno secondo il significato e la portata che il giudice nazionale attribuirà loro, applicandole ai casi concreti.