L'ASSUNZIONE DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE NELL'UE - Sud in Europa

Vai ai contenuti

L'ASSUNZIONE DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE NELL'UE

Archivio > Anno 2003 > Dicembre 2003
di Angela Maria ROMITO    

Nell’ambito della creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, nel quadro volto a garantire un riavvicinamento ed una maggiore cooperazione tra i sistemi giudiziari dei Paesi membri dell’Unione, il Consiglio dell’UE ha approvato il Regolamento n 1206/2001 (in GUCE L 174, 27.06.2001) relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale
Dal 1° gennaio 2004, il Regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione, ad eccezione della Danimarca.
L’obiettivo che si intende raggiungere è stabilire procedure che consentano di migliorare, semplificare e accelerare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale cercando di colmare le difficoltà ed i ritardi provocati dalle diversità, sia dei sistemi giudiziari nazionali, sia linguistiche; si tratta in sostanza di snellire le formalità necessarie per l’assunzione delle prove nelle cause transfrontaliere, al fine di facilitare l’accesso di tutti i cittadini europei ad una giustizia efficace e rapida, offrendo una soluzione pratica a quei problemi che si pongono quando, per decidere una questione civile o commerciale pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria di uno Stato membro, è necessario assumere prove in un altro Stato membro (nell’ambito delle controversie giudiziarie transnazionali potrebbe, ad esempio, essere necessario ascoltare la testimonianza di persone in un altro Stato membro, oppure il giudice potrebbe dover recarsi sui luoghi in cui il fatto è avvenuto, che si trova in un altro Stato membro).
Il nuovo Regolamento si presenta come sviluppo della Convenzione dell’Aja 1970, trattato internazionale applicabile soltanto tra 11 Paesi membri dell’Unione europea; esso, pertanto, pone delle regole uniformi su tutto il territorio europeo, non ostando, tuttavia, a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili, intesi ad accelerare ulteriormente o a semplificare l’esecuzione delle richieste di compimento di atti giudiziari.
Rispetto alla disciplina finora vigente si connota per la volontà di semplificare i rapporti tra le autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto, avvalendosi del principio di decentramento delle autorità competenti e dell’utilizzo di formulari uniformi (in modo analogo a quanto previsto dal Regolamento sulle notifiche).
Analizzando brevemente le disposizioni normative, va segnalato che il Regolamento si applica in materia civile e commerciale, allorché l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede all’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di compiere un atto, oppure di procedere direttamente all’assunzione delle prove. Si avvia, quindi, un nuovo sistema, rapido e diretto, di trasmissione ed esecuzione di tali richieste tra autorità giudiziarie: di norma, le richieste devono essere trasmesse direttamente dal giudice richiedente al giudice richiesto, ed al fine di facilitare tale comunicazione diretta tra i giudici, ciascuno Stato membro ha elaborato un elenco di autorità giudiziarie competenti per l’assunzione delle prove.
Ciascuno Stato membro ha infatti designato un’autorità centrale o, in alcuni casi più autorità centrali, incaricata di fornire informazioni ai giudici, di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta, e di trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta al giudice competente.
Inoltre, il regolamento definisce precisi criteri relativi alla forma e al contenuto della richiesta: questa deve essere presentata in conformità al formulario allegato (tipo A), deve obbligatoriamente contenere alcune indicazioni (il nome e l’indirizzo delle parti, la natura e l’oggetto dell’istanza, l’atto di istruzione richiesto) e deve essere formulata nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del giudice richiesto, ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare.
Al fine di evitare i ritardi nella fase di istruzione probatoria svolta all’estero, è previsto che la richiesta e qualsiasi altra co-municazione possono essere trasmesse dallo Stato richiedente con il mezzo più rapido, e devono essere eseguite senza indugio, al più tardi entro novanta giorni dalla loro ricezione dallo Stato richiesto.
Solo in casi tassativi l’esecuzione di una domanda può essere rifiutata: nel caso in cui la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento; quando l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario; se la richiesta non è completa, ovvero se la persona che è oggetto di una richiesta di audizione invoca validamente un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre.
Nell’ipotesi di rifiuto dell’esecuzione, il giudice richiesto deve informare il giudice richiedente entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta per mezzo del formulario (tipo H) che figura nell’allegato del Regolamento.
La novità da segnalare, in ultimo, è la possibilità che i rappresentanti dell’autorità giudiziaria richiedente e le parti possano essere presenti alla istruzione probatoria eseguita dalla autorità giudiziaria richiesta, sia assistendo personalmente l’autorità giudiziaria straniera, sia ricorrendo alle tecnologie di comunicazione moderne, ed in particolare alla videoconferenza.
Una prima valutazione concernente l’applicazione del Regolamento in commento nei sistemi giuridici nazionali, è prevista entro il 1° gennaio 2007, e in seguito ogni cinque anni, allorché la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Torna ai contenuti