VERSO UN PUBBLICO MINISTERO EUROPEO?
Archivio > Anno 2002 > Settembre 2002
di Stefano Fumarulo
All’interno
delle politiche dell’Unione europea volte a sviluppare il cosiddetto
Terzo Pilastro, quello riguardante giustizia e affari interni, numerosi
sono i progetti di riforma che introdurrebbero nuove forme di
cooperazione tra gli Stati membri e nuove figure giuridiche.
Ad oggi è partito il progetto EUROJUST con il fine di facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati nella lotta contro le forme gravi di criminalità. Gli obiettivi del nuovo organismo composto da quindici membri nazionali sono quelli di migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri, migliorare la cooperazione tra le stesse, agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle domande di estradizione e prestare assistenza alle autorità competenti degli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali.
E’ stata inoltre accettata la proposta di istituire un mandato di cattura europeo, strumento che dovrebbe sostituire le procedure di estradizione degli Stati membri. In sostanza, i paesi dell'Unione europea, in base al principio del riconoscimento reciproco, si impegnano ad eseguire le decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro "in vista dell'arresto e della consegna di una persona ricercata, ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena".
Accanto a questi istituti, la Commissione sta studiando la possibilità di istituire una Procura europea al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Questa proposta è da interpretare come continuazione della politica europea in questo fondamentale ambito iniziata con la Convenzione sulla Tutela degli Interessi Finanziari Comunitari del 26 luglio 1995 (non ancora entrata in vigore) e proseguita con il Trattato di Amsterdam.
Nel Dicembre del 2001 la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato un “libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea” con la finalità di intavolare una riflessione allargata a tutti gli operatori del diritto.
Durante la conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali tenutasi a Nizza nel settembre del 2000, la Commissione ufficializzò la proposta “di istituire una procura europea per contrastare il fenomeno delle frodi ai danni delle finanze europee, di ovviare al frazionamento dello spazio penale sul territorio dell’Unione creando una procura europea. La tutela degli interessi finanziari comunitari esige infatti, per la sua stessa specificità, una risposta specifica che permetta di trascendere i limiti della cooperazione giudiziaria.” I lavori preparatori di questa proposta erano stati pubblicati nel cosiddetto Corpus Juris nel quale esperti di diritto penale degli Stati membri, a seguito di uno studio comparato dei diversi sistemi penali nazionali, avevano presentato un corpo di norme riguardanti la tutela penale degli interessi finanziari comunitari.
Nello Special Report No. 8/98 O.J., para 7.5 si afferma che “le frodi contro il budget comunitario sono spesso transnazionali. Le agenzie di enforcement, tuttavia, operano in base ad un elevato numero di differenti procedure il che implica una lentezza eccessiva nelle indagini, a differenza dei criminali che compiono frodi utilizzando la loro rete internazionale di contatti. Le procedure attuali degli Stati membri non possono tenere testa alle nuove reti criminali.”
Dunque prevenzione ed individuazione delle frodi sono importanti ma non garantiscono la riduzione del problema, per la quale è necessaria una politica repressiva, anche e soprattutto alla luce dei risultati dei rapporti condotti dall’Unità di coordinamento e di lotta contro le frodi (UCLAF) ora trasformatasi in Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei quali si evidenziano le preoccupazioni per il chiaro coinvolgimento di organizzazioni criminali in casi di frode contro gli interessi finanziari comunitari.
Al fine di combattere efficacemente le frodi contro l’Unione europea si suggerisce che ogni Stato membro abbia forze dell’ordine specializzate in questo tipo di indagini, un’adeguata legislazione penale e infine la capacità di assicurare ogni necessaria forma di cooperazione ad altri Stati dato il carattere principalmente transnazionale dei casi finora analizzati.
I capi di Stato durante il Consiglio europeo di Tampere nel 1999 hanno ribadito la loro volontà di rafforzare lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate anche per quanto concerne la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima; è evidente come la proposta di istituire una procura europea si inserisce all’interno di questo contesto “cercando di approfondire l’esercizio comune di competenze condivise dalla Comunità e dagli Stati membri (articolo 280 CE) in un determinato ambito.” Lo stesso articolo 280 del Trattato CE, però, non può costituire la base giuridica dell’istituzione della procura europea e di conseguenza la Commissione ha già proposto l’introduzione di un articolo 280 bis che preveda le condizioni di nomina e di destituzione del procuratore europeo definendone i compiti e le principali caratteristiche relative alla funzione da svolgere. L’articolo 280 bis dovrebbe attribuire alla procura europea il dovere di “ricercare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori o i complici dei reati che ledono gli interessi finanziari della Comunità e di esercitare dinanzi ai tribunali competenti degli Stati membri l’azione penale relativa a questi reati, nel quadro delle regole fissate dal legislatore comunitario.”
Dunque la futura procura europea avrebbe un raggio d’azione limitato solo all’ambito della tutela degli interessi finanziari comunitari: i reati presi in considerazione nella proposta della Commissione sono la frode, la corruzione e il riciclaggio di capitali che ad esse è connesso. Nel Corpus Juris si è giunti alla conclusione che al fine di rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la procura europea dovrebbe avere la possibilità di esercitare l’azione penale anche su reati connessi alla tutela degli interessi finanziari come la frode in materia di aggiudicazione di appalti, l’associazione a delinquere, l’abuso di ufficio e la rilevazione di un segreto di ufficio. Naturalmente accanto ai reati si dovranno stabilire a livello comunitario anche le regole concernenti le sanzioni penali corrispondenti agli illeciti che ricadono nella sfera di competenza della procura europea.
Per quel che riguarda la struttura della procura europea dovrebbe essere organizzata con un procuratore europeo, capo del pubblico ministero europeo, il quale verrebbe incaricato di dirigere e coordinare le attività investigative e l’azione penale, per tutti i reati di sua competenza, sull’intero spazio comune e con uno o più procuratori delegati europei che appartengono ai sistemi giudiziari dei singoli Stati membri i quali eserciterebbero in concreto l’azione penale.
Il tema della procura europea è ancora in fase di perfezionamento e merita senza dubbio un’analisi più approfondita. Resta comunque la convinzione che all’interno del processo di evoluzione della Unione europea da unione economica ad unione politica, il reale rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia attuabile principalmente attraverso il funzionamento di strumenti come l’istituzione di una procura europea o il mandato di arresto europeo.
Ad oggi è partito il progetto EUROJUST con il fine di facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati nella lotta contro le forme gravi di criminalità. Gli obiettivi del nuovo organismo composto da quindici membri nazionali sono quelli di migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri, migliorare la cooperazione tra le stesse, agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle domande di estradizione e prestare assistenza alle autorità competenti degli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali.
E’ stata inoltre accettata la proposta di istituire un mandato di cattura europeo, strumento che dovrebbe sostituire le procedure di estradizione degli Stati membri. In sostanza, i paesi dell'Unione europea, in base al principio del riconoscimento reciproco, si impegnano ad eseguire le decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro "in vista dell'arresto e della consegna di una persona ricercata, ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena".
Accanto a questi istituti, la Commissione sta studiando la possibilità di istituire una Procura europea al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Questa proposta è da interpretare come continuazione della politica europea in questo fondamentale ambito iniziata con la Convenzione sulla Tutela degli Interessi Finanziari Comunitari del 26 luglio 1995 (non ancora entrata in vigore) e proseguita con il Trattato di Amsterdam.
Nel Dicembre del 2001 la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato un “libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea” con la finalità di intavolare una riflessione allargata a tutti gli operatori del diritto.
Durante la conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali tenutasi a Nizza nel settembre del 2000, la Commissione ufficializzò la proposta “di istituire una procura europea per contrastare il fenomeno delle frodi ai danni delle finanze europee, di ovviare al frazionamento dello spazio penale sul territorio dell’Unione creando una procura europea. La tutela degli interessi finanziari comunitari esige infatti, per la sua stessa specificità, una risposta specifica che permetta di trascendere i limiti della cooperazione giudiziaria.” I lavori preparatori di questa proposta erano stati pubblicati nel cosiddetto Corpus Juris nel quale esperti di diritto penale degli Stati membri, a seguito di uno studio comparato dei diversi sistemi penali nazionali, avevano presentato un corpo di norme riguardanti la tutela penale degli interessi finanziari comunitari.
Nello Special Report No. 8/98 O.J., para 7.5 si afferma che “le frodi contro il budget comunitario sono spesso transnazionali. Le agenzie di enforcement, tuttavia, operano in base ad un elevato numero di differenti procedure il che implica una lentezza eccessiva nelle indagini, a differenza dei criminali che compiono frodi utilizzando la loro rete internazionale di contatti. Le procedure attuali degli Stati membri non possono tenere testa alle nuove reti criminali.”
Dunque prevenzione ed individuazione delle frodi sono importanti ma non garantiscono la riduzione del problema, per la quale è necessaria una politica repressiva, anche e soprattutto alla luce dei risultati dei rapporti condotti dall’Unità di coordinamento e di lotta contro le frodi (UCLAF) ora trasformatasi in Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei quali si evidenziano le preoccupazioni per il chiaro coinvolgimento di organizzazioni criminali in casi di frode contro gli interessi finanziari comunitari.
Al fine di combattere efficacemente le frodi contro l’Unione europea si suggerisce che ogni Stato membro abbia forze dell’ordine specializzate in questo tipo di indagini, un’adeguata legislazione penale e infine la capacità di assicurare ogni necessaria forma di cooperazione ad altri Stati dato il carattere principalmente transnazionale dei casi finora analizzati.
I capi di Stato durante il Consiglio europeo di Tampere nel 1999 hanno ribadito la loro volontà di rafforzare lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate anche per quanto concerne la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima; è evidente come la proposta di istituire una procura europea si inserisce all’interno di questo contesto “cercando di approfondire l’esercizio comune di competenze condivise dalla Comunità e dagli Stati membri (articolo 280 CE) in un determinato ambito.” Lo stesso articolo 280 del Trattato CE, però, non può costituire la base giuridica dell’istituzione della procura europea e di conseguenza la Commissione ha già proposto l’introduzione di un articolo 280 bis che preveda le condizioni di nomina e di destituzione del procuratore europeo definendone i compiti e le principali caratteristiche relative alla funzione da svolgere. L’articolo 280 bis dovrebbe attribuire alla procura europea il dovere di “ricercare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori o i complici dei reati che ledono gli interessi finanziari della Comunità e di esercitare dinanzi ai tribunali competenti degli Stati membri l’azione penale relativa a questi reati, nel quadro delle regole fissate dal legislatore comunitario.”
Dunque la futura procura europea avrebbe un raggio d’azione limitato solo all’ambito della tutela degli interessi finanziari comunitari: i reati presi in considerazione nella proposta della Commissione sono la frode, la corruzione e il riciclaggio di capitali che ad esse è connesso. Nel Corpus Juris si è giunti alla conclusione che al fine di rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la procura europea dovrebbe avere la possibilità di esercitare l’azione penale anche su reati connessi alla tutela degli interessi finanziari come la frode in materia di aggiudicazione di appalti, l’associazione a delinquere, l’abuso di ufficio e la rilevazione di un segreto di ufficio. Naturalmente accanto ai reati si dovranno stabilire a livello comunitario anche le regole concernenti le sanzioni penali corrispondenti agli illeciti che ricadono nella sfera di competenza della procura europea.
Per quel che riguarda la struttura della procura europea dovrebbe essere organizzata con un procuratore europeo, capo del pubblico ministero europeo, il quale verrebbe incaricato di dirigere e coordinare le attività investigative e l’azione penale, per tutti i reati di sua competenza, sull’intero spazio comune e con uno o più procuratori delegati europei che appartengono ai sistemi giudiziari dei singoli Stati membri i quali eserciterebbero in concreto l’azione penale.
Il tema della procura europea è ancora in fase di perfezionamento e merita senza dubbio un’analisi più approfondita. Resta comunque la convinzione che all’interno del processo di evoluzione della Unione europea da unione economica ad unione politica, il reale rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia attuabile principalmente attraverso il funzionamento di strumenti come l’istituzione di una procura europea o il mandato di arresto europeo.