VIA LIBERA DELL'UE ALLA PATENTE EUROPEA
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di Donatella DEL VESCOVO
La
prima direttiva che ha provveduto ad armonizzare tra loro le diverse
patenti esistenti all’interno dell’Unione europea è stata varata negli
anni ’80. Fino a quel mo-mento infatti l’unico documento su cui si
faceva affidamento nel campo del diritto internazionale era la
Convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968, che disciplinava
il traffico transfrontaliero (Convention on Road Traffic, 8 novembre
1968, United Nations Treaty Series, vol. 1042, pag. 17).
La situazione vigente a quel tempo prevedeva che i cittadini che cambiavano residenza trasferendola in un altro Stato membro fossero costretti a sostituire la propria patente dovendo per giunta fare nuovi esami di guida e visite mediche per riuscire ad avere la patente vigente nello Stato di nuova residenza.
Questa condizione si è protratta per numerosi anni, creando numerose difficoltà organizzative, fino a quando la Corte di Giustizia dieci anni dopo l’adozione della Convenzione di Vienna e precisamente nel 1978, con la sentenza Choquet (Causa 16/78, Choquet [1978], Raccolta p. 2293) ha dichiarato tale meccanismo contrario alla libera circolazione delle persone all’interno della Comunità, spingendo le altre Istituzioni a fare qualcosa per risolvere il problema.
Si giunse così all’adozione della prima direttiva in materia, varata appunto negli anni ’80, la 80/1263/CEE (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 1) che ha sancito il dovere di ogni Stato membro di riconoscere la patente di guida emanata dagli altri Stati membri senza alcun obbligo di superare nuovi esami per colui che dovesse cambiare residenza. Rimaneva però il fatto che bisognava sostituire la patente entro un anno dal cambio di residenza lasciando quindi irrisolti i problemi burocratici in merito alla sostituzione del documento in questione.
La libera circolazione di persone pertanto rimaneva limitata dall’obbligo di sostituire la propria patente, anche perché era spesso difficile venire a conoscenza di questo vincolo dato che nulla era riportato a proposito sulla patente stessa.
Si dovette attendere pertanto il 1991 per vedere garantito l’obbligo del reciproco riconoscimento e per vedere abolita la procedura di sostituzione della patente vigente in un altro Stato membro.
Con la direttiva 91/439/CEE (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1) infatti, si è non solo migliorata notevolmente la sicurezza sulle strade ma si è garantita, tramite il principio del riconoscimento reciproco, una più libera circolazione delle persone all’interno della Comunità.
Tuttavia permaneva una sorta di incertezza giuridica per coloro che trasferivano la propria residenza in un altro Stato membro dovuta alla mancanza di armonizzazione dei diversi periodi di validità tra le patenti e dalla diversa periodicità degli esami medici obbligatori.
La Commissione, nella sua proposta del 21 ottobre 2003 (Dec. COM (2003)621) sulla patente di guida europea, sottolineava la necessità di modificare la situazione esistente per garantire una vera libertà di circolazione tra le diverse patenti europee. Infatti, ribadiva la Commissione, proprio per la mancata armonizzazione dei periodi di validità, circolavano tranquillamente circa 80 differenti modelli di patente accompagnati da altrettanti differenti diritti e questo rendeva del tutto impossibile controllare il rispetto delle disposizioni in esse contenute.
Questa situazione preoccupava particolarmente i responsabili governativi dei diversi Paesi soprattutto dopo la tragedia dell’11 Settembre 2001, in cui è stata sollevata per la prima volta l’importante questione della protezione antifrode.
Protezione antifrode che doveva essere ancor più garantita dato che la patente di guida non è solo un documento che consente la guida di ogni sorta di veicolo ma anche un documento che permette di effettuare ogni operazione di tipo burocratico quale la prenotazione di un volo o l’affitto di un’abitazione.
Pertanto, a motivo della protezione antifrode e della libertà di movimento dei cittadini, dopo ben due anni di negoziati è stato raggiunto un accordo politico dal Consiglio dei ministri del 27 marzo sulla citata proposta della Commissione.
La decisione tuttavia sarà sottoposta in seconda lettura al Parlamento europeo che varerà una direttiva entro la fine del 2006, applicabile al più tardi alla fine del 2012.
Dopo l’entrata in vigore della direttiva gli Stati membri avranno 26 anni di tempo per sostituire le patenti attualmente in uso.
Gli obiettivi della nuova direttiva saranno:
aumentare la protezione antifrode: sostituire il modello cartaceo della patente di guida con un modello tipo tesserino di plastica. Le attuali patenti di carta non saranno sostituite ma cesseranno di essere rilasciate a decorrere dalla data di applicazione della nuova normativa. Gli Stati membri che lo vorranno potranno dotare questo nuovo modello di patente di un microchip elettronico che riprende le informazioni stampate sul tesserino; microchip che permetterà una maggiore protezione delle informazioni memorizzate e che consentirà un ritiro immediato della patente nel caso di violazioni reiterate del codice della strada.
assicurare libertà di movimento dei cittadini: i titolari di patente di guida conserveranno i diritti acquisiti, ma il regolare rinnovo del documento limiterà le possibilità di frode permettendo l'aggiornamento degli elementi di protezione di tutte le patenti. Tutte le patenti avranno la stessa durata di validità in tutti gli Stati membri, che verrà riportata, per ogni evenienza, sulla patente stessa. Ricordiamo che la patente autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie: categoria A - motocicli di massa inferiore a 750 chilogrammi; categoria B - veicoli di massa inferiore a 3500 chilogrammi; categoria B+E - veicoli B con rimorchio; categoria C - autoveicoli la cui massa supera i 3500 chilogrammi; categoria C+E - veicoli C con rimorchio; categoria D - autoveicoli il cui numero di posti a sedere è superiore a 8 e categoria D+E - veicoli D con rimorchio.
Tutte le nuove patenti della categoria A (motocicli) e B (autovetture) rilasciate dopo l'entrata in vigore della futura direttiva saranno valide per 10 anni o 5 anni se il titolare ha superato i 65 anni di età. Tutte le nuove patenti della categoria C (camion) e D (autobus/autocarri) saranno valide per 5 anni o un anno se il titolare ha superato i 65 anni di età. Questo permetterà da un lato una più ampia libertà di circolazione, dall’altro una maggiore protezione antifrode, in quanto avendo tutte le patenti una identica validità amministrativa non ci sarà bisogno di applicare le diverse legislazioni nazionali in materia. Inoltre vi sarà l’obbligo di aggiornare la fotografia riportata sul documento onde consentire un maggior controllo da parte delle autorità amministrative e delle forze di polizia sulla veridicità del documento;
contribuire al miglioramento della sicurezza stradale: introdurre una nuova categoria di patenti per i ciclomotori, armonizzare la periodicità delle visite mediche per i conducenti professionisti e introdurre requisiti minimi per la qualificazione iniziale e la formazione degli esaminatori di guida
Il problema a questo punto diventano le vecchie patenti che rimarranno in circolazione al momento dell’entrata in vigore della nuova direttiva, patenti dotate di periodi di validità differenti e di una insufficiente protezione antifrode.
Sarebbe impensabile sostituire tutti i vecchi modelli di patenti di guida anche nell’arco di una decina d’anni in quanto sarebbe un’operazione di una vastità inaudita.
Le vecchie patenti, infatti, rimarranno in circolazione fino alla data di scadenza quando, una volta introdotto un identico periodo di validità amministrativa per tutte le patenti in circolazione, il cittadino interessato sarà obbligato a rinnovare la patente seguendo la direttiva.
La soluzione è sembrata essere quella di lasciare che le vecchie patenti scadano gradualmente al fine di introdurre un periodo di validità amministrativa limitato a tutte le patenti rilasciate successivamente all’entrata in vigore della direttiva.
Tutto questo non senza un’opportuna protezione antifrode, dato che per un determinato periodo di tempo abbastanza lungo convivranno le nuove e le vecchie patenti, e dato che queste ultime saranno più facilmente falsificabili rispetto alle prime.
Sebbene una idonea protezione antifrode fosse già prevista nella direttiva 91/439/CEE, è stata reintrodotta anche nella futura direttiva, per assicurare una tutela adeguata sui vecchi modelli di patente fino alla graduale eliminazione dei modelli cartacei.
Il compito di controllare questo procedimento di eliminazione graduale spetterà alla Commissione, che potrà avviare le necessarie procedure d’infrazione qualora gli Stati membri non procedano al subentro della nuova patente nei tempi previsti.
Agli Stati membri, invece, in base al principio di sussidiarietà, spetterà indicare i criteri e la tempistica di questa sostituzione.
Al momento del rinnovo amministrativo, inoltre, gli stessi Stati membri potranno decidere se richiedere o meno altre misure di sicurezza stradale o diversi controlli medici.
Diversamente varrà per i motocicli per i quali non è previsto alcun obbligo di esami medici a livello comunitario.
Per i titolari di patenti di guida per autocarri e autobus, la periodicità dei controlli medici già obbligatori sarà armonizzata e coinciderà con il rinnovo amministrativo.
Abbiamo detto che uno degli obiettivi fondamentali della futura direttiva in esame sarà quello di assicurare una maggiore libertà di movimento a tutti i cittadini europei.
Questo avverrà tramite una armonizzazione di tutte le sottocategorie di patente, che ancora oggi sono lasciate alla discrezionalità dello Stato membro, armonizzazione che contribuirebbe senz’altro a facilitare la sostituzione graduale dei vari modelli di patente presenti in circolazione.
Al fine di contribuire a un più efficace miglioramento della sicurezza stradale infine è prevista l’introduzione di una specifica categoria di patente di guida per i ciclomotori che sono senza dubbio una delle categorie di veicoli tra le più pericolose, anche perché vengono usate maggiormente dai giovani che sono sicuramente più spericolati alla guida.
La direttiva infatti si occuperà per la prima volta anche di questo mezzo di locomozione.
Essa stabilirà il principio dell'accesso graduale alle motociclette di maggiori dimensioni e cilindrata superiore che sarà possibile soltanto a partire dai 24 anni di età e dopo aver superato un esame teorico e pratico.
Una delle questioni che non è mai stata affrontata prima della suddetta direttiva in fase di approvazione è l’importante problema dell’armonizzazione della formazione che dovrà avere l’esaminatore di guida che risulta ancora tutt’oggi differente in ciascun Paese europeo.
Infatti pur avendo una praticamente identica funzione in ciascuno Stato membro, gli esaminatori per le patenti di guida vengono formati con una non lieve differenza soprattutto in merito alla qualità della preparazione.
Il problema verrà risolto con l’introduzione di un allegato IV che imporrà a ciascun Paese dei requisiti minimi a cui si dovrà attenere per la formazione degli esaminatori
Ultimo problema, ma non in ordine di importanza, è quello dell’attuazione compatta del ritiro delle patenti di guida.
La questione assume un’importanza notevole laddove si riscontrano richieste da parte dei cittadini europei di cambi di residenza in Stati membri diversi, al fine di ottenere una nuova patente di guida nel caso in cui la stessa sia stata sequestrata nello Stato di residenza abituale per una grave infrazione al codice della strada. Questa situazione, già regolamentata nella direttiva 91/439/CEE (l’articolo 7, par. 5 stabilisce che: “Si può essere titolari di un’unica pa-tente di guida rilasciata da uno Stato membro”) e di fatto vietata dalla stessa, viene interdetta anche nella futura di-rettiva di cui trattasi, in quanto si prevede un netto divieto per gli Stati membri di rilasciare una nuova patente di guida a chiunque sia già titolare di un’altra patente. Questo divieto dovrebbe così porre fine al cosiddetto “turismo delle patenti di guida” .
Vengono ribaditi inoltre i criteri per il rilascio della patente che saranno uguali in ciascun Stato membro, che sono:
a) il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonchè il soddisfacimento di norme mediche;
b) la residenza normale o la prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida;
c) il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia.
Secondo le nuove regole, infine, tutte le vecchie patenti dovranno essere sostituite entro il 2032.
La situazione vigente a quel tempo prevedeva che i cittadini che cambiavano residenza trasferendola in un altro Stato membro fossero costretti a sostituire la propria patente dovendo per giunta fare nuovi esami di guida e visite mediche per riuscire ad avere la patente vigente nello Stato di nuova residenza.
Questa condizione si è protratta per numerosi anni, creando numerose difficoltà organizzative, fino a quando la Corte di Giustizia dieci anni dopo l’adozione della Convenzione di Vienna e precisamente nel 1978, con la sentenza Choquet (Causa 16/78, Choquet [1978], Raccolta p. 2293) ha dichiarato tale meccanismo contrario alla libera circolazione delle persone all’interno della Comunità, spingendo le altre Istituzioni a fare qualcosa per risolvere il problema.
Si giunse così all’adozione della prima direttiva in materia, varata appunto negli anni ’80, la 80/1263/CEE (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 1) che ha sancito il dovere di ogni Stato membro di riconoscere la patente di guida emanata dagli altri Stati membri senza alcun obbligo di superare nuovi esami per colui che dovesse cambiare residenza. Rimaneva però il fatto che bisognava sostituire la patente entro un anno dal cambio di residenza lasciando quindi irrisolti i problemi burocratici in merito alla sostituzione del documento in questione.
La libera circolazione di persone pertanto rimaneva limitata dall’obbligo di sostituire la propria patente, anche perché era spesso difficile venire a conoscenza di questo vincolo dato che nulla era riportato a proposito sulla patente stessa.
Si dovette attendere pertanto il 1991 per vedere garantito l’obbligo del reciproco riconoscimento e per vedere abolita la procedura di sostituzione della patente vigente in un altro Stato membro.
Con la direttiva 91/439/CEE (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1) infatti, si è non solo migliorata notevolmente la sicurezza sulle strade ma si è garantita, tramite il principio del riconoscimento reciproco, una più libera circolazione delle persone all’interno della Comunità.
Tuttavia permaneva una sorta di incertezza giuridica per coloro che trasferivano la propria residenza in un altro Stato membro dovuta alla mancanza di armonizzazione dei diversi periodi di validità tra le patenti e dalla diversa periodicità degli esami medici obbligatori.
La Commissione, nella sua proposta del 21 ottobre 2003 (Dec. COM (2003)621) sulla patente di guida europea, sottolineava la necessità di modificare la situazione esistente per garantire una vera libertà di circolazione tra le diverse patenti europee. Infatti, ribadiva la Commissione, proprio per la mancata armonizzazione dei periodi di validità, circolavano tranquillamente circa 80 differenti modelli di patente accompagnati da altrettanti differenti diritti e questo rendeva del tutto impossibile controllare il rispetto delle disposizioni in esse contenute.
Questa situazione preoccupava particolarmente i responsabili governativi dei diversi Paesi soprattutto dopo la tragedia dell’11 Settembre 2001, in cui è stata sollevata per la prima volta l’importante questione della protezione antifrode.
Protezione antifrode che doveva essere ancor più garantita dato che la patente di guida non è solo un documento che consente la guida di ogni sorta di veicolo ma anche un documento che permette di effettuare ogni operazione di tipo burocratico quale la prenotazione di un volo o l’affitto di un’abitazione.
Pertanto, a motivo della protezione antifrode e della libertà di movimento dei cittadini, dopo ben due anni di negoziati è stato raggiunto un accordo politico dal Consiglio dei ministri del 27 marzo sulla citata proposta della Commissione.
La decisione tuttavia sarà sottoposta in seconda lettura al Parlamento europeo che varerà una direttiva entro la fine del 2006, applicabile al più tardi alla fine del 2012.
Dopo l’entrata in vigore della direttiva gli Stati membri avranno 26 anni di tempo per sostituire le patenti attualmente in uso.
Gli obiettivi della nuova direttiva saranno:
aumentare la protezione antifrode: sostituire il modello cartaceo della patente di guida con un modello tipo tesserino di plastica. Le attuali patenti di carta non saranno sostituite ma cesseranno di essere rilasciate a decorrere dalla data di applicazione della nuova normativa. Gli Stati membri che lo vorranno potranno dotare questo nuovo modello di patente di un microchip elettronico che riprende le informazioni stampate sul tesserino; microchip che permetterà una maggiore protezione delle informazioni memorizzate e che consentirà un ritiro immediato della patente nel caso di violazioni reiterate del codice della strada.
assicurare libertà di movimento dei cittadini: i titolari di patente di guida conserveranno i diritti acquisiti, ma il regolare rinnovo del documento limiterà le possibilità di frode permettendo l'aggiornamento degli elementi di protezione di tutte le patenti. Tutte le patenti avranno la stessa durata di validità in tutti gli Stati membri, che verrà riportata, per ogni evenienza, sulla patente stessa. Ricordiamo che la patente autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie: categoria A - motocicli di massa inferiore a 750 chilogrammi; categoria B - veicoli di massa inferiore a 3500 chilogrammi; categoria B+E - veicoli B con rimorchio; categoria C - autoveicoli la cui massa supera i 3500 chilogrammi; categoria C+E - veicoli C con rimorchio; categoria D - autoveicoli il cui numero di posti a sedere è superiore a 8 e categoria D+E - veicoli D con rimorchio.
Tutte le nuove patenti della categoria A (motocicli) e B (autovetture) rilasciate dopo l'entrata in vigore della futura direttiva saranno valide per 10 anni o 5 anni se il titolare ha superato i 65 anni di età. Tutte le nuove patenti della categoria C (camion) e D (autobus/autocarri) saranno valide per 5 anni o un anno se il titolare ha superato i 65 anni di età. Questo permetterà da un lato una più ampia libertà di circolazione, dall’altro una maggiore protezione antifrode, in quanto avendo tutte le patenti una identica validità amministrativa non ci sarà bisogno di applicare le diverse legislazioni nazionali in materia. Inoltre vi sarà l’obbligo di aggiornare la fotografia riportata sul documento onde consentire un maggior controllo da parte delle autorità amministrative e delle forze di polizia sulla veridicità del documento;
contribuire al miglioramento della sicurezza stradale: introdurre una nuova categoria di patenti per i ciclomotori, armonizzare la periodicità delle visite mediche per i conducenti professionisti e introdurre requisiti minimi per la qualificazione iniziale e la formazione degli esaminatori di guida
Il problema a questo punto diventano le vecchie patenti che rimarranno in circolazione al momento dell’entrata in vigore della nuova direttiva, patenti dotate di periodi di validità differenti e di una insufficiente protezione antifrode.
Sarebbe impensabile sostituire tutti i vecchi modelli di patenti di guida anche nell’arco di una decina d’anni in quanto sarebbe un’operazione di una vastità inaudita.
Le vecchie patenti, infatti, rimarranno in circolazione fino alla data di scadenza quando, una volta introdotto un identico periodo di validità amministrativa per tutte le patenti in circolazione, il cittadino interessato sarà obbligato a rinnovare la patente seguendo la direttiva.
La soluzione è sembrata essere quella di lasciare che le vecchie patenti scadano gradualmente al fine di introdurre un periodo di validità amministrativa limitato a tutte le patenti rilasciate successivamente all’entrata in vigore della direttiva.
Tutto questo non senza un’opportuna protezione antifrode, dato che per un determinato periodo di tempo abbastanza lungo convivranno le nuove e le vecchie patenti, e dato che queste ultime saranno più facilmente falsificabili rispetto alle prime.
Sebbene una idonea protezione antifrode fosse già prevista nella direttiva 91/439/CEE, è stata reintrodotta anche nella futura direttiva, per assicurare una tutela adeguata sui vecchi modelli di patente fino alla graduale eliminazione dei modelli cartacei.
Il compito di controllare questo procedimento di eliminazione graduale spetterà alla Commissione, che potrà avviare le necessarie procedure d’infrazione qualora gli Stati membri non procedano al subentro della nuova patente nei tempi previsti.
Agli Stati membri, invece, in base al principio di sussidiarietà, spetterà indicare i criteri e la tempistica di questa sostituzione.
Al momento del rinnovo amministrativo, inoltre, gli stessi Stati membri potranno decidere se richiedere o meno altre misure di sicurezza stradale o diversi controlli medici.
Diversamente varrà per i motocicli per i quali non è previsto alcun obbligo di esami medici a livello comunitario.
Per i titolari di patenti di guida per autocarri e autobus, la periodicità dei controlli medici già obbligatori sarà armonizzata e coinciderà con il rinnovo amministrativo.
Abbiamo detto che uno degli obiettivi fondamentali della futura direttiva in esame sarà quello di assicurare una maggiore libertà di movimento a tutti i cittadini europei.
Questo avverrà tramite una armonizzazione di tutte le sottocategorie di patente, che ancora oggi sono lasciate alla discrezionalità dello Stato membro, armonizzazione che contribuirebbe senz’altro a facilitare la sostituzione graduale dei vari modelli di patente presenti in circolazione.
Al fine di contribuire a un più efficace miglioramento della sicurezza stradale infine è prevista l’introduzione di una specifica categoria di patente di guida per i ciclomotori che sono senza dubbio una delle categorie di veicoli tra le più pericolose, anche perché vengono usate maggiormente dai giovani che sono sicuramente più spericolati alla guida.
La direttiva infatti si occuperà per la prima volta anche di questo mezzo di locomozione.
Essa stabilirà il principio dell'accesso graduale alle motociclette di maggiori dimensioni e cilindrata superiore che sarà possibile soltanto a partire dai 24 anni di età e dopo aver superato un esame teorico e pratico.
Una delle questioni che non è mai stata affrontata prima della suddetta direttiva in fase di approvazione è l’importante problema dell’armonizzazione della formazione che dovrà avere l’esaminatore di guida che risulta ancora tutt’oggi differente in ciascun Paese europeo.
Infatti pur avendo una praticamente identica funzione in ciascuno Stato membro, gli esaminatori per le patenti di guida vengono formati con una non lieve differenza soprattutto in merito alla qualità della preparazione.
Il problema verrà risolto con l’introduzione di un allegato IV che imporrà a ciascun Paese dei requisiti minimi a cui si dovrà attenere per la formazione degli esaminatori
Ultimo problema, ma non in ordine di importanza, è quello dell’attuazione compatta del ritiro delle patenti di guida.
La questione assume un’importanza notevole laddove si riscontrano richieste da parte dei cittadini europei di cambi di residenza in Stati membri diversi, al fine di ottenere una nuova patente di guida nel caso in cui la stessa sia stata sequestrata nello Stato di residenza abituale per una grave infrazione al codice della strada. Questa situazione, già regolamentata nella direttiva 91/439/CEE (l’articolo 7, par. 5 stabilisce che: “Si può essere titolari di un’unica pa-tente di guida rilasciata da uno Stato membro”) e di fatto vietata dalla stessa, viene interdetta anche nella futura di-rettiva di cui trattasi, in quanto si prevede un netto divieto per gli Stati membri di rilasciare una nuova patente di guida a chiunque sia già titolare di un’altra patente. Questo divieto dovrebbe così porre fine al cosiddetto “turismo delle patenti di guida” .
Vengono ribaditi inoltre i criteri per il rilascio della patente che saranno uguali in ciascun Stato membro, che sono:
a) il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonchè il soddisfacimento di norme mediche;
b) la residenza normale o la prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida;
c) il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia.
Secondo le nuove regole, infine, tutte le vecchie patenti dovranno essere sostituite entro il 2032.