UNA NUOVA PRONUNCIA SUL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Archivio > Anno 2004 > Luglio 2004
di Antonietta DAMATO
Chiamata
a interpretare con riguardo all’esercizio della professione di
insegnante le direttive 89/48/CEE, relativa a un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni di una durata minima di tre anni e 92/51, relativa a un
secondo sistema generale di riconoscimento di formazione professionale,
la Corte di giustizia nella sentenza del 29 aprile 2004 (C-102/02),
oltre a precisare la portata della clausola di equiparazione sancita
dall’art. 1 lett. a), 2° comma della direttiva 89/48, ha riconosciuto
effetto diretto all’art. 3 lett. a) di entrambe le direttive anzidette,
chiarendo altresì il significato delle condizioni di applicazione della
deroga sancita dall’art. 3 ultimo comma della direttiva 92/51.
La richiesta d’interpretazione pregiudiziale si inserisce nell’ambito di un giudizio instaurato da una cittadina austriaca, titolare di un diploma austriaco di insegnante elementare conseguito al termine di studi di durata biennale, la quale si era trasferita in Germania, nel Land Baden-Wuttemberg, dove lavorava come insegnante. Quest’ultima, a seguito del rifiuto del competente organo amministrativo tedesco di riconoscere l’equivalenza tra il diploma ottenuto in Austria e la qualifica richiesta per la carriera di insegnante nelle scuole primarie e secondarie di tale Land e di accordarle una promozione nella scala retributiva del pubblico impiego, si rivolgeva al Verwaltungsgericht Stuttgart per far valere le proprie pretese sulla base della direttiva 89/48. Tale organo giurisdizionale rilevava che il rigetto della domanda della ricorrente risultava conforme alla normativa tedesca di attuazione della direttiva, che subordina la carriera di insegnante al possesso di una formazione post-secondaria almeno triennale, ma rilevava altresì che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risultava – in base a un parere rilasciato dal competente Ministero austriaco – che la formazione per insegnante in Austria era stata prolungata da due a tre anni di studio e che ai diplomati dei vecchi corsi di studio erano stati riconosciuti in tale Paese gli stessi diritti all’accesso e all’esercizio della professione conferiti ai diplomati del nuovo corso di formazione.
Ritenendo che il diritto al riconoscimento dell’equivalenza della qualifica ottenuta in Austria dalla ricorrente potesse fondarsi direttamente sulle direttive 89/48 e 92/51 – quest’ultima non ancora trasposta nell’ordinamento tedesco al momento dell’emissione dell’ordinanza di rinvio – il Verwaltungsgericht ha sollevato una serie di questioni pregiudiziali concernenti le direttive anzidette.
Con tali questioni il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza alla Corte se un cittadino di uno Stato membro che disponga della qualifica richiesta per l’accesso alla professione di insegnante ottenuto nel proprio Stato membro di origine, sulla base di una formazione di due anni, possa far valere direttamente le disposizioni della direttiva 89/48 o della direttiva 92/51 per vedersi riconoscere da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, il diritto di esercitare la professione di insegnante nelle scuole di tale Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo.
Modificando l’ordine dei quesiti proposti, la Corte si è soffermata innanzitutto sulla quarta questione pregiudiziale relativa all’interpretazione della clausola di equiparazione prevista dall’art. 1 lett. a), 2° comma della direttiva 89/48.
Ed invero, come opportunamente rilevato dalla Corte stessa, tale necessità era imposta dal fatto che la direttiva 89/48 prevede un sistema generale di riconoscimento di diplomi che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, mentre la ricorrente nella causa principale aveva seguito in Austria una formazione di soli due anni. Pertanto, in caso di risposta negativa a tale questione, l’interessata non avrebbe potuto invocare i diritti attribuiti da tale direttiva.
Va ricordato che in virtù dell’anzidetta clausola di equiparazione sono ricompresi nella nozione di diploma accolta dalla direttiva 89/48 ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata, tutti quei diplomi che pur non avendo i requisiti indicati nel 1° comma dell’art. 3 lett. a) – tra cui la durata triennale del ciclo di studi – soddisfano le condizioni seguenti: il diploma deve essere stato rilasciato da un’autorità di uno Stato membro e deve sancire una formazione acquisita nella Comunità, tale formazione deve essere riconosciuta da un’autorità competente come formazione di livello equivalente e il diploma in questione deve conferire in tale Stato membro gli stessi diritti di accesso o di esercizio di una professione regolamentata.
Risolvendo il quesito proposto dal giudice nazionale, la Corte ha quindi ritenuto che l’abilitazione alla professione di insegnante acquisita in Austria in seguito a una formazione biennale soddisfa le condizioni fissate dal 2° comma dell’art. 1 lett. a) quando l’autorità competente di tale Stato membro confermi che il certificato di esame rilasciato in seguito alla formazione biennale deve essere considerato equivalente al diploma ottenuto in seguito a una formazione triennale e conferisce, in tale Stato membro, gli stessi diritti per quanto riguarda l’accesso alla professione di insegnante o il suo esercizio.
Peraltro, poichè nel caso di specie si trattava di una formazione svolta per intero in Austria e la ricorrente, nel giudizio interno, aveva chiesto, oltre al riconoscimento dell’equivalenza del diploma, anche provvedimenti di tipo economico a ciò conseguenti, la Corte ha effettuato le seguenti ulteriori precisazioni.
Essa ha chiarito che ai sensi del citato art. 1 lett. a), 2° comma, l’espressione “formazione acquisita nella Comunità” comprende sia la formazione interamente compiuta nello Stato membro che ha rilasciato il diploma o certificato di cui si tratta, sia quella parzialmente o interamente acquisita in un altro Stato membro. Ad avviso della Corte tale interpretazione non solo risulta direttamente dal tenore letterale della norma, ma trova conferma altresì nella Relazione sullo stato di applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore presentata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento, nella quale si rileva che l’art. 1 lett. a), 2° comma della direttiva 89/48 è stato introdotto per tener conto delle persone che non hanno svolto un ciclo di studi superiori triennali, ma che posseggono qualifiche che conferiscono loro gli stessi diritti professionali che avrebbero se avessero effettuato tale ciclo.
La Corte si è soffermata, poi, sul significato dell’ultima condizione indicata dalla clausola di equiparazione, concernente l’«esercizio di una professione regolamentata». Essa ha precisato che tale condizione riguarda unicamente il diritto di esercitare tale professione e non la remunerazione e le altre condizioni di lavoro applicabili nello Stato membro che riconosce l’equivalenza tra la vecchia e la nuova formazione, rimettendo ai giudici nazionali la valutazione della sussistenza di tale condizione sulla base degli elementi di prova forniti dalle parti in conformità all’art. 8 della direttiva de qua – attestati o documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri – e delle disposizioni nazionali applicabili per la valutazione di tali elementi.
Chiamata a pronunciarsi, con la prima e la terza questione pregiudiziale, sulla conformità della legge tedesca di attuazione con il sistema di riconoscimento dei diplomi istituito dalla direttiva 89/48, la Corte ha poi affermato l’effetto diretto dell’art. 3 lett. a) di tale direttiva. A tale conclusione essa è giunta richiamando la propria giurisprudenza sull’effetto diretto delle direttive e valutando alla luce di essa la norma in questione.
Secondo tale giurisprudenza, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale sia che l’abbia recepita in modo inadeguato. Tali caratteristiche si riscontrano, ad avviso della Corte, nell’art. 3 lett. a) della direttiva 89/48. Tale norma – la quale dispone che l’autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare a un cittadino di uno Stato membro, per mancanza di qualifiche, di accedere ad una professione regolamentata o di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, se il richiedente possiede il diploma che un altro Stato membro richiede per accedere alla stessa professione o per esercitarla sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in uno Stato membro – costituisce, secondo la Corte, una disposizione dal punto di vista sostanziale incondizionata e sufficientemente precisa. Ciò implica che l’art. 3 lett. a) della direttiva 89/48 può essere invocato da un cittadino di uno Stato membro contro una normativa nazionale non conforme a tale direttiva. Circostanza, quest’ultima, verificatasi nel caso di specie. La Corte ritiene che tale direttiva osta a una normativa nazionale, come quella tedesca, che subordina senza ammettere eccezioni il riconoscimento delle qualifiche professionali ad una formazione post-secondaria di durata almeno triennale ed esige che essa riguardi almeno due tra le materie richieste per l’insegnamento nello Stato membro ospitante. Condividendo la posizione della Commissione, la Corte rileva che secondo il sistema istituito dalla direttiva 89/48 un diploma non è riconosciuto in ragione del valore intrinseco della formazione che sanziona, ma in quanto dà accesso, nello Stato membro in cui esso è stato rilasciato o riconosciuto ad una professione regolamentata. Pertanto, differenze nell’organizzazione o nel contenuto della formazione acquisita in un altro Stato membro rispetto a quella impartita nello Stato membro ospitante non possono bastare a giustificare il rifiuto di riconoscimento della qualifica professionale, potendosi al massimo, laddove sussistano differenze di natura sostanziale, richiedere dallo Stato di accoglienza che vengano soddisfatte le misure di compensazione previste dall’art. 4 della direttiva.
La Corte, infine, rispondendo alla seconda, quinta e sesta questione pregiudiziale, si è pronuncia in ordine all’interpretazione della direttiva 92/51.
Sottolineandone l’analogia di oggetto e di contenuto rispetto all’art. 3 lett. a) della direttiva 89/48, la Corte ha rilevato che l’art. 3 lett. a) della direttiva 92/51 sancisce che l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve riconoscere l’equivalenza di un’abilitazione alla professione allegata da un cittadino di uno Stato membro qualora il richiedente possieda un diploma, come definito dalle direttive 92/51 o 89/48, che è richiesto da uno Stato membro per l’accesso a tale professione o per l’esercizio di essa nel suo territorio. Essa, pertanto, ha riconosciuto l’effetto diretto anche di tale ultima disposizione e ha affermato che, in mancanza di misure di trasposizione nei termini prescritti – circostanza occorsa nel caso di specie – un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull’art. 3 lett. a) della direttiva 92/51 per ottenere, nello Stato membro ospitante il riconoscimento di un’abilitazione alla professione di insegnante come quella acquisita in Austria sulla base di una formazione di due anni.
È il caso di rilevare che, pronunciandosi in proposito, la Corte ha colto l’occasione per precisare il rapporto intercorrente tra i due sistemi di riconoscimento dei diplomi sanciti dalle direttive in parola ed ha affermato che quando un diploma soddisfi tutti i requisiti di riconoscimento sanciti dall’art. 1 lett. a) 2° comma della direttiva 89/48 è alla luce di tale direttiva che va accordato il riconoscimento e non in applicazione della direttiva 92/51.
La Corte si è espressa, infine, in ordine all’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. 3 della direttiva 92/51. Tale disposizione, che introduce una deroga al sistema di riconoscimento dei diplomi sancito da tale direttiva, stabilisce che il riconoscimento non è obbligatorio se nello Stato membro ospitante l’accesso alla professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito dalla direttiva 89/48, il cui rilascio richieda il completamento di un ciclo di studi post-secondari di durata superiore a quattro anni. Pronunciandosi al riguardo, la Corte ha chiarito che, benché una formazione professionale possa consistere in un ciclo di studi post-secondari completata da un tirocinio propedeutico, ai sensi della direttiva 92/51 la nozione di “ciclo di studi post-secondari” di cui al menzionato art. 3 ultimo comma è distinta da quella di “tirocinio propedeutico”. Di conseguenza, l’art. 3 ultimo comma riguarda esclusivamente la durata del ciclo di studi post-secondari e un periodo di tirocinio non può essere compreso nel calcolo della durata minima di quattro anni che costituisce una delle condizioni di applicazione della deroga sancita da tale norma.
In conclusione, dalla sentenza in parola, che ne effettua un’articolata disamina, si evince che una corretta interpretazione delle disposizioni delle direttive 89/48 e 92/51 deve essere ispirata al principio generale da esse stabilito, vale a dire il principio secondo cui lo Stato membro ospitante non può rifiutare l’accesso ad una professione regolamentata al cittadino di uno Stato membro che possiede la qualifica prescritta da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante per l’accesso alla stessa professione. È sulla base di tale principio che, in definitiva, la Corte non solo ha sancito l’effetto diretto dell’art. 3 lett. a) di tali direttive, ma ha interpretato la clausola di equiparazione sancita dall’art. 1 lett. a), 2° comma della direttiva 89/48, nonché, in termini restrittivi, la nozione di deroga di cui all’ art. 3 ultimo comma della direttiva 92/51. E pertanto, solo se conformi a tale principio, le normative interne di trasposizione potranno considerarsi come adeguata attuazione delle direttive in parola.
La richiesta d’interpretazione pregiudiziale si inserisce nell’ambito di un giudizio instaurato da una cittadina austriaca, titolare di un diploma austriaco di insegnante elementare conseguito al termine di studi di durata biennale, la quale si era trasferita in Germania, nel Land Baden-Wuttemberg, dove lavorava come insegnante. Quest’ultima, a seguito del rifiuto del competente organo amministrativo tedesco di riconoscere l’equivalenza tra il diploma ottenuto in Austria e la qualifica richiesta per la carriera di insegnante nelle scuole primarie e secondarie di tale Land e di accordarle una promozione nella scala retributiva del pubblico impiego, si rivolgeva al Verwaltungsgericht Stuttgart per far valere le proprie pretese sulla base della direttiva 89/48. Tale organo giurisdizionale rilevava che il rigetto della domanda della ricorrente risultava conforme alla normativa tedesca di attuazione della direttiva, che subordina la carriera di insegnante al possesso di una formazione post-secondaria almeno triennale, ma rilevava altresì che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risultava – in base a un parere rilasciato dal competente Ministero austriaco – che la formazione per insegnante in Austria era stata prolungata da due a tre anni di studio e che ai diplomati dei vecchi corsi di studio erano stati riconosciuti in tale Paese gli stessi diritti all’accesso e all’esercizio della professione conferiti ai diplomati del nuovo corso di formazione.
Ritenendo che il diritto al riconoscimento dell’equivalenza della qualifica ottenuta in Austria dalla ricorrente potesse fondarsi direttamente sulle direttive 89/48 e 92/51 – quest’ultima non ancora trasposta nell’ordinamento tedesco al momento dell’emissione dell’ordinanza di rinvio – il Verwaltungsgericht ha sollevato una serie di questioni pregiudiziali concernenti le direttive anzidette.
Con tali questioni il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza alla Corte se un cittadino di uno Stato membro che disponga della qualifica richiesta per l’accesso alla professione di insegnante ottenuto nel proprio Stato membro di origine, sulla base di una formazione di due anni, possa far valere direttamente le disposizioni della direttiva 89/48 o della direttiva 92/51 per vedersi riconoscere da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, il diritto di esercitare la professione di insegnante nelle scuole di tale Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo.
Modificando l’ordine dei quesiti proposti, la Corte si è soffermata innanzitutto sulla quarta questione pregiudiziale relativa all’interpretazione della clausola di equiparazione prevista dall’art. 1 lett. a), 2° comma della direttiva 89/48.
Ed invero, come opportunamente rilevato dalla Corte stessa, tale necessità era imposta dal fatto che la direttiva 89/48 prevede un sistema generale di riconoscimento di diplomi che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, mentre la ricorrente nella causa principale aveva seguito in Austria una formazione di soli due anni. Pertanto, in caso di risposta negativa a tale questione, l’interessata non avrebbe potuto invocare i diritti attribuiti da tale direttiva.
Va ricordato che in virtù dell’anzidetta clausola di equiparazione sono ricompresi nella nozione di diploma accolta dalla direttiva 89/48 ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata, tutti quei diplomi che pur non avendo i requisiti indicati nel 1° comma dell’art. 3 lett. a) – tra cui la durata triennale del ciclo di studi – soddisfano le condizioni seguenti: il diploma deve essere stato rilasciato da un’autorità di uno Stato membro e deve sancire una formazione acquisita nella Comunità, tale formazione deve essere riconosciuta da un’autorità competente come formazione di livello equivalente e il diploma in questione deve conferire in tale Stato membro gli stessi diritti di accesso o di esercizio di una professione regolamentata.
Risolvendo il quesito proposto dal giudice nazionale, la Corte ha quindi ritenuto che l’abilitazione alla professione di insegnante acquisita in Austria in seguito a una formazione biennale soddisfa le condizioni fissate dal 2° comma dell’art. 1 lett. a) quando l’autorità competente di tale Stato membro confermi che il certificato di esame rilasciato in seguito alla formazione biennale deve essere considerato equivalente al diploma ottenuto in seguito a una formazione triennale e conferisce, in tale Stato membro, gli stessi diritti per quanto riguarda l’accesso alla professione di insegnante o il suo esercizio.
Peraltro, poichè nel caso di specie si trattava di una formazione svolta per intero in Austria e la ricorrente, nel giudizio interno, aveva chiesto, oltre al riconoscimento dell’equivalenza del diploma, anche provvedimenti di tipo economico a ciò conseguenti, la Corte ha effettuato le seguenti ulteriori precisazioni.
Essa ha chiarito che ai sensi del citato art. 1 lett. a), 2° comma, l’espressione “formazione acquisita nella Comunità” comprende sia la formazione interamente compiuta nello Stato membro che ha rilasciato il diploma o certificato di cui si tratta, sia quella parzialmente o interamente acquisita in un altro Stato membro. Ad avviso della Corte tale interpretazione non solo risulta direttamente dal tenore letterale della norma, ma trova conferma altresì nella Relazione sullo stato di applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore presentata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento, nella quale si rileva che l’art. 1 lett. a), 2° comma della direttiva 89/48 è stato introdotto per tener conto delle persone che non hanno svolto un ciclo di studi superiori triennali, ma che posseggono qualifiche che conferiscono loro gli stessi diritti professionali che avrebbero se avessero effettuato tale ciclo.
La Corte si è soffermata, poi, sul significato dell’ultima condizione indicata dalla clausola di equiparazione, concernente l’«esercizio di una professione regolamentata». Essa ha precisato che tale condizione riguarda unicamente il diritto di esercitare tale professione e non la remunerazione e le altre condizioni di lavoro applicabili nello Stato membro che riconosce l’equivalenza tra la vecchia e la nuova formazione, rimettendo ai giudici nazionali la valutazione della sussistenza di tale condizione sulla base degli elementi di prova forniti dalle parti in conformità all’art. 8 della direttiva de qua – attestati o documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri – e delle disposizioni nazionali applicabili per la valutazione di tali elementi.
Chiamata a pronunciarsi, con la prima e la terza questione pregiudiziale, sulla conformità della legge tedesca di attuazione con il sistema di riconoscimento dei diplomi istituito dalla direttiva 89/48, la Corte ha poi affermato l’effetto diretto dell’art. 3 lett. a) di tale direttiva. A tale conclusione essa è giunta richiamando la propria giurisprudenza sull’effetto diretto delle direttive e valutando alla luce di essa la norma in questione.
Secondo tale giurisprudenza, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale sia che l’abbia recepita in modo inadeguato. Tali caratteristiche si riscontrano, ad avviso della Corte, nell’art. 3 lett. a) della direttiva 89/48. Tale norma – la quale dispone che l’autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare a un cittadino di uno Stato membro, per mancanza di qualifiche, di accedere ad una professione regolamentata o di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, se il richiedente possiede il diploma che un altro Stato membro richiede per accedere alla stessa professione o per esercitarla sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in uno Stato membro – costituisce, secondo la Corte, una disposizione dal punto di vista sostanziale incondizionata e sufficientemente precisa. Ciò implica che l’art. 3 lett. a) della direttiva 89/48 può essere invocato da un cittadino di uno Stato membro contro una normativa nazionale non conforme a tale direttiva. Circostanza, quest’ultima, verificatasi nel caso di specie. La Corte ritiene che tale direttiva osta a una normativa nazionale, come quella tedesca, che subordina senza ammettere eccezioni il riconoscimento delle qualifiche professionali ad una formazione post-secondaria di durata almeno triennale ed esige che essa riguardi almeno due tra le materie richieste per l’insegnamento nello Stato membro ospitante. Condividendo la posizione della Commissione, la Corte rileva che secondo il sistema istituito dalla direttiva 89/48 un diploma non è riconosciuto in ragione del valore intrinseco della formazione che sanziona, ma in quanto dà accesso, nello Stato membro in cui esso è stato rilasciato o riconosciuto ad una professione regolamentata. Pertanto, differenze nell’organizzazione o nel contenuto della formazione acquisita in un altro Stato membro rispetto a quella impartita nello Stato membro ospitante non possono bastare a giustificare il rifiuto di riconoscimento della qualifica professionale, potendosi al massimo, laddove sussistano differenze di natura sostanziale, richiedere dallo Stato di accoglienza che vengano soddisfatte le misure di compensazione previste dall’art. 4 della direttiva.
La Corte, infine, rispondendo alla seconda, quinta e sesta questione pregiudiziale, si è pronuncia in ordine all’interpretazione della direttiva 92/51.
Sottolineandone l’analogia di oggetto e di contenuto rispetto all’art. 3 lett. a) della direttiva 89/48, la Corte ha rilevato che l’art. 3 lett. a) della direttiva 92/51 sancisce che l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve riconoscere l’equivalenza di un’abilitazione alla professione allegata da un cittadino di uno Stato membro qualora il richiedente possieda un diploma, come definito dalle direttive 92/51 o 89/48, che è richiesto da uno Stato membro per l’accesso a tale professione o per l’esercizio di essa nel suo territorio. Essa, pertanto, ha riconosciuto l’effetto diretto anche di tale ultima disposizione e ha affermato che, in mancanza di misure di trasposizione nei termini prescritti – circostanza occorsa nel caso di specie – un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull’art. 3 lett. a) della direttiva 92/51 per ottenere, nello Stato membro ospitante il riconoscimento di un’abilitazione alla professione di insegnante come quella acquisita in Austria sulla base di una formazione di due anni.
È il caso di rilevare che, pronunciandosi in proposito, la Corte ha colto l’occasione per precisare il rapporto intercorrente tra i due sistemi di riconoscimento dei diplomi sanciti dalle direttive in parola ed ha affermato che quando un diploma soddisfi tutti i requisiti di riconoscimento sanciti dall’art. 1 lett. a) 2° comma della direttiva 89/48 è alla luce di tale direttiva che va accordato il riconoscimento e non in applicazione della direttiva 92/51.
La Corte si è espressa, infine, in ordine all’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. 3 della direttiva 92/51. Tale disposizione, che introduce una deroga al sistema di riconoscimento dei diplomi sancito da tale direttiva, stabilisce che il riconoscimento non è obbligatorio se nello Stato membro ospitante l’accesso alla professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito dalla direttiva 89/48, il cui rilascio richieda il completamento di un ciclo di studi post-secondari di durata superiore a quattro anni. Pronunciandosi al riguardo, la Corte ha chiarito che, benché una formazione professionale possa consistere in un ciclo di studi post-secondari completata da un tirocinio propedeutico, ai sensi della direttiva 92/51 la nozione di “ciclo di studi post-secondari” di cui al menzionato art. 3 ultimo comma è distinta da quella di “tirocinio propedeutico”. Di conseguenza, l’art. 3 ultimo comma riguarda esclusivamente la durata del ciclo di studi post-secondari e un periodo di tirocinio non può essere compreso nel calcolo della durata minima di quattro anni che costituisce una delle condizioni di applicazione della deroga sancita da tale norma.
In conclusione, dalla sentenza in parola, che ne effettua un’articolata disamina, si evince che una corretta interpretazione delle disposizioni delle direttive 89/48 e 92/51 deve essere ispirata al principio generale da esse stabilito, vale a dire il principio secondo cui lo Stato membro ospitante non può rifiutare l’accesso ad una professione regolamentata al cittadino di uno Stato membro che possiede la qualifica prescritta da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante per l’accesso alla stessa professione. È sulla base di tale principio che, in definitiva, la Corte non solo ha sancito l’effetto diretto dell’art. 3 lett. a) di tali direttive, ma ha interpretato la clausola di equiparazione sancita dall’art. 1 lett. a), 2° comma della direttiva 89/48, nonché, in termini restrittivi, la nozione di deroga di cui all’ art. 3 ultimo comma della direttiva 92/51. E pertanto, solo se conformi a tale principio, le normative interne di trasposizione potranno considerarsi come adeguata attuazione delle direttive in parola.