I CITTADINI - CONSUMATORI PER UNA PARTECIPAZIONE DAL BASSO ALL'INTEGRAZIONE EUROPEA
Archivio > Anno 2005 > Febbraio 2005
di Laura MARRONE (Dottoranda di ricerca in Diritto internazionale nell’Università degli studi di Bari)
L’Unione Europea ha, fra gli altri, il compito di agevolare il processo di avvicinamento sociale, economico e legislativo fra gli Stati membri. Sotto questo profilo la materia del diritto e della tutela dei consumatori ha quindi rappresentato un aspetto innovativo e centrale. L’intervento comunitario in questo campo non è dettato solo da fini solidaristici; il consumatore è protagonista del mercato e scopo della Comunità è far si che quest’ultimo operi secondo uno schema di regole affidabili e coerenti. A questo scopo è indirizzata la disciplina dei rapporti fra consumatore e professionista: il primo, di fronte a regole chiare, parteciperà con meno reticenza alla catena dei commerci, facendo crescere il numero degli scambi internazionali e la concorrenza fra soggetti economici di Stati differenti. Più i consumatori si sentiranno protetti più saranno disposti a fare affidamento sul mercato europeo che automaticamente ne trarrà vantaggio.
Il mezzo per attuare questi obiettivi è un’opera di unificazione legislativa che si sta attuando a più livelli; la Comunità utilizza lo strumento delle direttive per guidare gli Stati nell’emanazione di leggi nazionali quanto meno uniformi lasciando però loro lo spazio per dar voce ad esigenze particolari.
A sua volta l’Italia, dopo un iniziale ritardo, ha deciso di operare anche a livello regionale. Gli interventi che coinvolgono anche le istituzioni regionali vanno esaminati in una prospettiva di tutela effettiva e tesa a coinvolgere direttamente i soggetti interessati. La legge costituzionale n. 3/2001, configurando la tutela del consumatore come materia di competenza regionale, ha posto le basi per un disegno di legge regionale in materia.
La riforma del titolo V della nostra Costituzione permette infatti alle Regioni di partecipare all’attuazione ed all’esecuzione degli atti dell’Unione Europea, amplificando il ruolo in Europa. L’Unione comincia quindi a dialogare direttamente con gli organi regionali chiedendo loro di partecipare attivamente al processo di integrazione anche grazie al nuovo sistema federalista, predisposto dal Titolo V, con cui alle Regioni è riconosciuto il potere di concludere accordi internazionali con Stati e intese con enti substatali.
Prima della riforma, la Corte Costituzionale sosteneva che ci fosse una "esclusiva soggettività internazionale dello Stato, che non consente il frazionamento o la pluralità di titolari della politica estera" (sent. 343/1996). Nel connettere la politica estera alla soggettività internazionale, la Corte sembrava quindi evocare l'unitarietà del potere estero dello Stato. Ora, è proprio questa unitarietà che sembra venir meno nel nuovo assetto costituzionale, aprendo scenari nuovi ed in una certa misura sconosciuti alle dinamiche giuridiche dei rapporti fra Stati ed enti decentrati.
Alle Regioni è pertanto oggi affidato in termini di maggiore responsabilità e concretezza il compito di coinvolgere i cittadini rendendo effettive quelle opportunità che il Trattato enuncia nella parte seconda, riservandole ai “cittadini europei”, nuovi protagonisti dell’ ordinamento comunitario.
Il consumatore è facilmente identificabile con il comune cittadino e la sua tutela si traduce in un mezzo di diffusione degli interventi comunitari a vantaggio dei singoli.
Come sostiene il Comitato delle Regioni a Bruxelles, compito degli enti locali è “attuare la legislazione UE sul campo”, con effetto immediato sulla vita dei cittadini.
Ed è questo che comincia a fare anche la Puglia.
Il nuovo Statuto regionale, approvato il 5 febbraio 2004, riconosce e dichiara di ispirarsi ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea già nell’art. 1, e nell’ art. 9 ribadisce di voler operare nel quadro dei principi e delle norme dell’UE perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le regioni d’Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d’integrazione.
La Regione Puglia si impegna dunque a partecipare, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, potrà concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
Questo aprirà prospettive interessanti per la Puglia soprattutto a seguito dell’allargamento dell’Unione a paesi dell’Est europeo. Intanto i primi interventi concreti sono proprio inerenti alla disciplina dei diritti del consumatore, probabilmente sempre per la molteplicità di obiettivi che questa disciplina riesce a centrare e per lo stato di sviluppo già avanzato cui è giunta a livello europeo ed ormai anche nazionale.
Sulla base della legge 388 del 2000 e con decreto del Mi-nistro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002, capitolo n. 1650, è stato istituito un “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”. Questo fondo ha lo scopo di finanziare nuovi progetti di difesa del consumatore proposti dalle regioni ed anche iniziative già avviate.
La Regione Puglia ha colto l’occasione per presentare domanda di ammissione al finanziamento e realizzare le suddette iniziative (Del. n. 1291/02.08.03). Lo scorso agosto la Giunta regionale ha deliberato a favore della partecipazione della Regione ad un programma di cofinanziamento (Stato-Regioni) previsto dal Direttore Generale per l’armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori con il decreto 3 luglio 2003 e teso alla realizzazione di progetti finalizzati alla tutela dei diritti dei consumatori, nonché alla loro informazione.
La Puglia si è dunque impegnata a presentare progetti in tal senso.
In particolare i progetti che prenderanno il via sono due. Il primo, denominato “ C² - CONSUMO CONSAPEVOLE”, si propone di fornire un adeguato servizio di informazione-formazione del consumatore, con il fine di orientare all’acquisto di un prodotto con piena consapevolezza.
Il secondo, “Costituzione dell’istituto pugliese per la tutela dei consumatori”, prevede appunto la nascita di un’istituzione atta a fornire ai consumatori pugliesi ed alle organizzazioni che li rappresentano un supporto operativo in grado di valorizzare anche le esperienze e le specificità locali. Ciò avverrà in una prospettiva generale di valorizzazione dei diritti collettivi dei “cittadini-consumatori”, il progetto intende inoltre far conoscere a questa categoria di soggetti “le nuove opportunità derivanti dai diritti di derivazione europea recepiti in Italia, tra cui la legge 281/98.
Si tratta di un modello che è già operativo in diversi Paesi europei, come Spagna e Germania, ma per l’Italia la Puglia sarà seconda solo al Piemonte (unica regione già impegnata in progetti simili).
Il costo complessivo dell’iniziativa è pari a 800 mila euro, finanziati per il 30% dalla Regione e dal Ministero per le Attività Produttive e per il restante 70% dall’utilizzo degli introiti del Fondo formato dalle multe pagate all’ Antitrust, ed avrà una durata di 18 mesi a partire dall’avvio ufficiale.
Insomma un intervento incisivo che dimostra un interesse crescente per questa categoria ed una migliore coesione fra istituzioni extranazionali.
Il processo di approfondimento e di ampliamento comunitario dovrà necessariamente appoggiarsi a sistemi istituzionali locali; la maggior esperienza sul campo di cui essi sono portatori accelererà i processi di integrazione.
I vantaggi derivanti dal decentramento avranno effetti plurimi. La Puglia, e le altre regioni che seguiranno, otterranno una maggiore visibilità extranazionale e la trasmetteranno alle imprese che vorranno adeguarsi a standard europei; lo Stato sgraverà il legislatore nazionale di alcune incombenze evitando il ripetersi di ritardi attuativi delle direttive impartite a livello comunitario. L’ingresso nell’Unione Europea degli Stati dell’Europa dell’Est renderà praticabile il “ponte sul Mediterraneo” che la Puglia si fregia di rappresentare.
In effetti, avendo autonomia di dialogo a livello comunitario, la Regione avrà il potere di operare con un certo grado di indipendenza sul piano internazionale, di assumere in nome proprio impegni disciplinati dal diritto internazionale e potrà dunque sviluppare le sue potenzialità economiche e commerciali su nuovi mercati, vicini non solo geograficamente ai propri.
Questa conclusione apre certo scenari nuovi nella misura in cui le Regioni si collocheranno nell'ambito di un processo evolutivo dei modelli teorici di federalismo e di allocazione dei poteri fra enti centrali ed enti decentrati delineando un nuovo sviluppo dei modelli federali.
La stessa Unione Europea, al di là delle indubbie insidie che ogni programma teorico poi incontra nella sua attuazione pratica, potrà avvantaggiarsene; questa istituzione, finora lontana dall’avere un contatto diretto con quei cittadini europei, che si propone di formare, renderà concreti i suoi interventi, fungibili dai soggetti cui sono rivolti e con cui le è spesso arduo entrare in relazione.
Uno dei deficit più evidenti dell’Unione Europea è proprio quello democratico, se si renderanno consapevoli i cittadini delle iniziative europee a loro favore, il passo verso la loro partecipazione diventerà meno complesso.
Ciò sarà possibile proprio delegando il compito informativo agli enti per cui quest’opera è più facile, a partire dalle Regioni e proseguendo con gli enti locali. Essi infatti, dando per scontate le ragioni di utilità pratica e maggiore fungibilità, sono i soggetti ai quali è più corretto affidare questa responsabilità in base anche al principio generale di sussidiarietà sancito dal Trattato UE.
Il mezzo per attuare questi obiettivi è un’opera di unificazione legislativa che si sta attuando a più livelli; la Comunità utilizza lo strumento delle direttive per guidare gli Stati nell’emanazione di leggi nazionali quanto meno uniformi lasciando però loro lo spazio per dar voce ad esigenze particolari.
A sua volta l’Italia, dopo un iniziale ritardo, ha deciso di operare anche a livello regionale. Gli interventi che coinvolgono anche le istituzioni regionali vanno esaminati in una prospettiva di tutela effettiva e tesa a coinvolgere direttamente i soggetti interessati. La legge costituzionale n. 3/2001, configurando la tutela del consumatore come materia di competenza regionale, ha posto le basi per un disegno di legge regionale in materia.
La riforma del titolo V della nostra Costituzione permette infatti alle Regioni di partecipare all’attuazione ed all’esecuzione degli atti dell’Unione Europea, amplificando il ruolo in Europa. L’Unione comincia quindi a dialogare direttamente con gli organi regionali chiedendo loro di partecipare attivamente al processo di integrazione anche grazie al nuovo sistema federalista, predisposto dal Titolo V, con cui alle Regioni è riconosciuto il potere di concludere accordi internazionali con Stati e intese con enti substatali.
Prima della riforma, la Corte Costituzionale sosteneva che ci fosse una "esclusiva soggettività internazionale dello Stato, che non consente il frazionamento o la pluralità di titolari della politica estera" (sent. 343/1996). Nel connettere la politica estera alla soggettività internazionale, la Corte sembrava quindi evocare l'unitarietà del potere estero dello Stato. Ora, è proprio questa unitarietà che sembra venir meno nel nuovo assetto costituzionale, aprendo scenari nuovi ed in una certa misura sconosciuti alle dinamiche giuridiche dei rapporti fra Stati ed enti decentrati.
Alle Regioni è pertanto oggi affidato in termini di maggiore responsabilità e concretezza il compito di coinvolgere i cittadini rendendo effettive quelle opportunità che il Trattato enuncia nella parte seconda, riservandole ai “cittadini europei”, nuovi protagonisti dell’ ordinamento comunitario.
Il consumatore è facilmente identificabile con il comune cittadino e la sua tutela si traduce in un mezzo di diffusione degli interventi comunitari a vantaggio dei singoli.
Come sostiene il Comitato delle Regioni a Bruxelles, compito degli enti locali è “attuare la legislazione UE sul campo”, con effetto immediato sulla vita dei cittadini.
Ed è questo che comincia a fare anche la Puglia.
Il nuovo Statuto regionale, approvato il 5 febbraio 2004, riconosce e dichiara di ispirarsi ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea già nell’art. 1, e nell’ art. 9 ribadisce di voler operare nel quadro dei principi e delle norme dell’UE perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le regioni d’Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d’integrazione.
La Regione Puglia si impegna dunque a partecipare, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, potrà concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
Questo aprirà prospettive interessanti per la Puglia soprattutto a seguito dell’allargamento dell’Unione a paesi dell’Est europeo. Intanto i primi interventi concreti sono proprio inerenti alla disciplina dei diritti del consumatore, probabilmente sempre per la molteplicità di obiettivi che questa disciplina riesce a centrare e per lo stato di sviluppo già avanzato cui è giunta a livello europeo ed ormai anche nazionale.
Sulla base della legge 388 del 2000 e con decreto del Mi-nistro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002, capitolo n. 1650, è stato istituito un “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”. Questo fondo ha lo scopo di finanziare nuovi progetti di difesa del consumatore proposti dalle regioni ed anche iniziative già avviate.
La Regione Puglia ha colto l’occasione per presentare domanda di ammissione al finanziamento e realizzare le suddette iniziative (Del. n. 1291/02.08.03). Lo scorso agosto la Giunta regionale ha deliberato a favore della partecipazione della Regione ad un programma di cofinanziamento (Stato-Regioni) previsto dal Direttore Generale per l’armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori con il decreto 3 luglio 2003 e teso alla realizzazione di progetti finalizzati alla tutela dei diritti dei consumatori, nonché alla loro informazione.
La Puglia si è dunque impegnata a presentare progetti in tal senso.
In particolare i progetti che prenderanno il via sono due. Il primo, denominato “ C² - CONSUMO CONSAPEVOLE”, si propone di fornire un adeguato servizio di informazione-formazione del consumatore, con il fine di orientare all’acquisto di un prodotto con piena consapevolezza.
Il secondo, “Costituzione dell’istituto pugliese per la tutela dei consumatori”, prevede appunto la nascita di un’istituzione atta a fornire ai consumatori pugliesi ed alle organizzazioni che li rappresentano un supporto operativo in grado di valorizzare anche le esperienze e le specificità locali. Ciò avverrà in una prospettiva generale di valorizzazione dei diritti collettivi dei “cittadini-consumatori”, il progetto intende inoltre far conoscere a questa categoria di soggetti “le nuove opportunità derivanti dai diritti di derivazione europea recepiti in Italia, tra cui la legge 281/98.
Si tratta di un modello che è già operativo in diversi Paesi europei, come Spagna e Germania, ma per l’Italia la Puglia sarà seconda solo al Piemonte (unica regione già impegnata in progetti simili).
Il costo complessivo dell’iniziativa è pari a 800 mila euro, finanziati per il 30% dalla Regione e dal Ministero per le Attività Produttive e per il restante 70% dall’utilizzo degli introiti del Fondo formato dalle multe pagate all’ Antitrust, ed avrà una durata di 18 mesi a partire dall’avvio ufficiale.
Insomma un intervento incisivo che dimostra un interesse crescente per questa categoria ed una migliore coesione fra istituzioni extranazionali.
Il processo di approfondimento e di ampliamento comunitario dovrà necessariamente appoggiarsi a sistemi istituzionali locali; la maggior esperienza sul campo di cui essi sono portatori accelererà i processi di integrazione.
I vantaggi derivanti dal decentramento avranno effetti plurimi. La Puglia, e le altre regioni che seguiranno, otterranno una maggiore visibilità extranazionale e la trasmetteranno alle imprese che vorranno adeguarsi a standard europei; lo Stato sgraverà il legislatore nazionale di alcune incombenze evitando il ripetersi di ritardi attuativi delle direttive impartite a livello comunitario. L’ingresso nell’Unione Europea degli Stati dell’Europa dell’Est renderà praticabile il “ponte sul Mediterraneo” che la Puglia si fregia di rappresentare.
In effetti, avendo autonomia di dialogo a livello comunitario, la Regione avrà il potere di operare con un certo grado di indipendenza sul piano internazionale, di assumere in nome proprio impegni disciplinati dal diritto internazionale e potrà dunque sviluppare le sue potenzialità economiche e commerciali su nuovi mercati, vicini non solo geograficamente ai propri.
Questa conclusione apre certo scenari nuovi nella misura in cui le Regioni si collocheranno nell'ambito di un processo evolutivo dei modelli teorici di federalismo e di allocazione dei poteri fra enti centrali ed enti decentrati delineando un nuovo sviluppo dei modelli federali.
La stessa Unione Europea, al di là delle indubbie insidie che ogni programma teorico poi incontra nella sua attuazione pratica, potrà avvantaggiarsene; questa istituzione, finora lontana dall’avere un contatto diretto con quei cittadini europei, che si propone di formare, renderà concreti i suoi interventi, fungibili dai soggetti cui sono rivolti e con cui le è spesso arduo entrare in relazione.
Uno dei deficit più evidenti dell’Unione Europea è proprio quello democratico, se si renderanno consapevoli i cittadini delle iniziative europee a loro favore, il passo verso la loro partecipazione diventerà meno complesso.
Ciò sarà possibile proprio delegando il compito informativo agli enti per cui quest’opera è più facile, a partire dalle Regioni e proseguendo con gli enti locali. Essi infatti, dando per scontate le ragioni di utilità pratica e maggiore fungibilità, sono i soggetti ai quali è più corretto affidare questa responsabilità in base anche al principio generale di sussidiarietà sancito dal Trattato UE.