SOTTRAZIONE DI MINORI: LA CORTE INTERPRETA IL REGOLAMENTO SU ESECUZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN MATERIA FAMILIARE
Archivio > Anno 2008 > Dicembre 2008
di Micaela FALCONE
Con
la sentenza dell’11 luglio 2008 (causa C-195/08, Inga Rinau) la Corte
di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sull’interpretazione
di alcune norme del regolamento (CE) del Consiglio del 27 novembre 2003
n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale (in GUUE del 23.12.2003, L 338/1, meglio noto
come Regolamento Bruxelles II bis).
Questo regolamento, che si inserisce nell’ambito degli strumenti normativi tesi a realizzare un comune sistema di cooperazione giudiziaria civile, ha introdotto importanti innovazioni rispetto all’abrogato regolamento (Ce) n. 1347/2000, con riferimento, in particolare, alla materia della responsabilità genitoriale e della tutela dei minori, che vanno ad integrare la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Tra le principali novità rilevano non solo il conferimento dell’autonomia ai procedimenti aventi per oggetto la responsabilità genitoriale (per i quali viene abolito il previgente nesso con i procedimenti matrimoniali), ma soprattutto l’introduzione di nuove disposizioni su riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore (di cui al Capo III, sez. IV del regolamento cit.), che costituiscono oggetto della pronuncia in esame.
La questione sottoposta all’autorità giurisdizionale comunitaria riguarda, infatti, il rientro di una minore, residente in Germania, nata dal matrimonio tra un cittadino tedesco e una cittadina lituana, condotta dalla madre in Lituania per una breve vacanza e ivi in seguito trattenuta.
Nello specifico, il Lietuvos Auksciausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia alcuni quesiti interpretativi sulla applicazione delle procedure relative al ritorno del minore previste dal regolamento 2201/2003 cit. Il giudice lituano intendeva stabilire, in base alla pronuncia della Corte, la propria competenza ad esaminare l’istanza di non riconoscimento presentata dalla madre, sig.ra Rinau, della sentenza resa dall’Amtsgericht Oranienburg tedesco che, affidando la custodia della minore al padre in seguito alla definizione del divorzio, la obbligava a ricondurre la bambina in Germania.
La domanda principale, cui sono riconducibili gli altri quesiti rivolti alla Corte, attiene alla conformità del provvedimento del giudice dello Stato d’origine che ordina il ritorno di un minore, qualora tale giudice non abbia rispettato le procedure previste dal regolamento comunitario. La violazione della procedura è ravvisata, nel caso di specie, nella circostanza che la decisione di ritorno, resa esecutiva, per effetto della soppressione dell’exequatur, dal rilascio del certificato ex art. 42 del regolamento, sarebbe stata adottata dall’autorità giudiziaria tedesca nonostante un provvedimento di ritorno del minore già emesso dal giudice dello Stato richiesto. In Lituania, infatti, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello) aveva riformato la decisione iniziale che negava il rientro della bambina emanata dal Tribunale regionale di Klaipeda su istanza del sig. Rinau, ordinando il ritorno della minore. L’esecuzione di tale decisione era stata in seguito appellata e sospesa e la sig.ra Rinau, nel frattempo, aveva presentato un ricorso in Cassazione diretto a ottenere il non riconoscimento della decisione di rientro pronunciata dal Tribunale tedesco, il cui esame ha determinato il rinvio ex art. 234 TCE.
Questo caso ha consentito alla Corte di chiarire alcuni aspetti procedurali talora problematici della disciplina in relazione alle difficoltà interpretative che potrebbero derivare dalla attuazione pratica di norme che, oltre a tener conto della complementarietà con la disciplina convenzionale, devono integrarsi con le diverse procedure nazionali.
Ripercorrendo le norme del regolamento 2201/2003, la Corte ha in sostanza precisato che il giudice dello Stato d’origine (competente nel merito in forza del criterio della ‘residenza abituale’ del minore prima del trasferimento illecito o del mancato rientro) può statuire sul ritorno del minore solo dopo che sia stato emanato, nello Stato in cui il minore è illecitamente trattenuto, un provvedimento contrario fondato sulle eccezioni di cui all’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980. Il rapporto cronologico, in termini di successione temporale, tra il provvedimento di diniego dello Stato richiesto e la successiva decisione del giudice competente emergono chiaramente dagli artt. 10, 11 n. 8, 40 lett. b) e 42 n. 2 lett. c), nonché dalla lettura del 17° ‘considerando’.
Allo scopo di favorire il ritorno immediato del minore, la decisione di ritorno emessa dal giudice d’origine (art. 40), che prevale su quella precedente e contraria dello Stato richiesto, è soggetta ad un regime agevolato secondo il quale la decisione acquista efficacia esecutiva senza ricorso alla procedura di exequatur. L’abolizione dell’exequatur, per quanto circoscritta ai provvedimenti in materia di diritto di visita e di ritorno del minore (di cui al Capo III, sez. IV), si ispira al principio della ‘reciproca fiducia’ tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri e rappresenta l’aspetto più innovativo introdotto dal regolamento n. 2201/2003. Esso infatti prevede che le decisioni sul ritorno del minore (anche solo provvisoriamente) esecutive rese nello Stato d’origine siano direttamente riconosciute ed eseguibili nello Stato membro richiesto alla stregua di un titolo esecutivo nazionale, purchè corredate dell’apposito certificato rilasciato d’ufficio dal giudice d’origine secondo il formulario standard di cui all’allegato IV del regolamento (art. 42). Il rilascio del certificato, che costituisce presupposto indispensabile per il riconoscimento e l’esecutività della decisione di ritorno del minore, è soggetto alle condizioni cumulative stabilite dall’art. 42 n. 2, utili ad attestare il rispetto delle garanzie procedimentali esperite dal giudice d’origine. Esse riguardano l’audizione delle parti e del minore, la notifica in caso di convenuto contumace e l’adeguata valutazione dei motivi di diniego alla base del provvedimento di non ritorno emesso nello Stato richiesto. Una volta rilasciato, il predetto certificato non è revocabile né soggetto ad impugnazione, è suscettibile di rettifiche solo in caso di errori materiali secondo il diritto interno dello Stato d’origine ed il suo effetto è strettamente collegato al carattere esecutivo della sentenza (artt. 43 e 44). In linea di principio può pertanto apparire fondata la domanda del giudice del rinvio poiché, sulla base della disciplina delineata, in seguito alla riforma dell’iniziale provvedimento di rifiuto del ritorno del minore intervenuta nello Stato richiesto, verrebbero meno le condizioni alle quali il regolamento 2201/2003 subordina il rilascio del certificato, agendo di conseguenza anche sul riconoscimento della decisione da parte del giudice dell’esecuzione.
Tuttavia la Corte, pur confermando l’interpretazione che in tal senso emerge dal regolamento nel suo insieme, ha affermato la conformità della procedura adottata dall’Amtsgericht tedesco per la decisione di ritorno del minore e del sistema di certificazione utilizzato, argomentando che “gli incidenti procedurali che si producono o riproducono nello Stato membro dell’esecuzione dopo un provvedimento contro il ritorno non sono determinanti e possono essere considerati irrilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento”. È evidente del resto che, in caso contrario, “il regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l’obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell’esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dallo Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto” (punti 80 e 81 della sentenza). Pertanto, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo, non ostano al rilascio del certificato eventuali riforme, sospensioni o sostituzioni dell’iniziale provvedimento ostativo, quando esso sia stato tempestivamente portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria competente dello Stato d’origine (come stabilito dall’art. 11, n. 6). Non essendo peraltro stato sollevato alcun dubbio sull’autenticità del predetto certificato, “l’opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo costatare l’esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno del minore” (punto 89 della sentenza).
La pronuncia della Corte, illustrata nei suoi tratti principali, appare perfettamente allineata con la ratio sottesa alla disciplina delle decisioni sulla responsabilità genitoriale prevista dal regolamento 2201/2003. Essa si fonda sul principio del “superiore interesse del minore”, la cui tutela rappresenta il principale parametro di qualsiasi questione attinente alla sua custodia e all’esercizio della potestà genitoriale. Come evidenziato nel 33° ‘considerando’, il regolamento 2201/2003 mira a garantire i diritti fondamentali dei minori in conformità con quanto stabilito dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000). Pertanto, tutta la disciplina è diretta a rendere più semplice e immediata la procedura in modo da favorire la rapida esecuzione della decisione e non pregiudicare gli interessi del minore cui deve essere garantita la possibilità di intrattenere regolari e stabili relazioni con entrambi i genitori, nonché tutelare il rispetto e la tranquillità della vita familiare.
Un’ulteriore questione oggetto di rinvio attiene alla possibilità che una parte interessata ai sensi dell’art. 21 del citato regolamento possa presentare istanza di non riconoscimento di una decisione senza che sia stata in precedenza proposta istanza di riconoscimento della medesima decisione; possibilità implicitamente esclusa a priori, nel caso di specie, dalla soluzione fornita per il precedente quesito in ragione del fatto che, indipendentemente dal tipo di istanza proposta, una decisione certificata beneficia dell’esecutività e non ammette alcuna opposizione al suo riconoscimento.
Tuttavia, questa domanda ha consentito alla Corte di soffermarsi sulla disciplina del riconoscimento delle decisioni e di precisare che, sul piano generale, non si tratta di un’esclusione assoluta, come emerge chiaramente dal dettato dell’art. 21 n. 3, secondo il quale, ad eccezione dei casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11 e 40-42, ogni parte interessata può far dichiarare che la decisione deve o non essere riconosciuta. Ne deriva che una istanza di non riconoscimento di una decisione giudiziaria può essere proposta anche qualora non sia stata precedentemente presentata istanza di riconoscimento di tale decisione. Difatti, a condizione che tale proposizione non comporti limiti alla portata e agli effetti del regolamento, una istanza di non riconoscimento proposta secondo il diritto interno consentirebbe, secondo la Corte, di soddisfare eventuali esigenze procedurali e di carattere sostanziale afferenti alla tutela del preminente interesse del minore e, in generale, della famiglia (cfr. punti 95-97 della sentenza). Affermata la possibilità di proporre istanza di non riconoscimento per così dire “autonoma”, si pone l’ulteriore questione sollevata dal giudice del rinvio in merito alla possibilità di presentare osservazioni nell’ambito del relativo procedimento. Nel caso di un’istanza di riconoscimento tale possibilità è pacificamente esclusa per la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione e per il minore (ex art. 31 n. 1) in ragione del carattere esecutivo ed unilaterale del procedimento ed in ogni caso senza recare pregiudizio per i diritti alla difesa, esperibile mediante l’opposizione di cui all’art. 33 del regolamento 2201/2003. Per l’istanza di non riconoscimento, invece, la minore chiarezza della disciplina ha portato la Corte di giustizia a rilevare che l’art. 31 n.1 non è applicabile e alla parte convenuta deve essere consentito presentare osservazioni. La differenza consiste, secondo il giudice comunitario, nella circostanza che in tale fattispecie l’istante coincide con la persona contro la quale si sarebbe potuta presentare l’istanza per la dichiarazione di esecutività, azione peraltro diretta ad un giudizio negativo che per sua natura esige il contraddittorio e quindi ammette le osservazioni di parte in modo da non limitare l’efficacia dell’azione del richiedente (punti 103 -105 della sentenza).
Infine va rilevato che l’interesse della pronuncia in esame deriva, oltre che dal caso di specie, anche dalla circostanza che in questa causa è stato per la prima volta applicato il procedimento pregiudiziale d’urgenza, previsto dall’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia che, approvato dal Consiglio nel dicembre 2007, è in vigore dal 1° marzo 2008 (GUUE del 29.1.2008, L 24/39). Questo procedimento, introdotto esclusivamente per settori specifici del Trattato sull’Unione europea e del Trattato CE compresa la cooperazione giudiziaria in materia civile, consente una notevole riduzione dei normali tempi di trattazione innanzi alla Corte. Esso consiste nella semplificazione e nella limitazione delle diverse fasi del procedimento in ragione di circostanze di diritto e di fatto che, illustrate in una domanda motivata del giudice nazionale del rinvio, comprovino la particolare urgenza della pronuncia e i rischi che comporterebbe la maggiore durata della procedura ordinaria.
La decisione di applicare al rinvio la procedura d’urgenza spetta alla Corte che tuttavia, in casi eccezionali, può anche disporla d’ufficio. Nel caso in esame le ragioni fondanti la richiesta avanzata dal giudice del rinvio sono riconducibili alle stesse disposizioni del regolamento, che fissano tempi piuttosto brevi per l’emanazione del provvedimento relativo alla domanda di ritorno del minore (sei settimane ex art. 11 n. 3) in modo da evitare gli effetti pregiudizievoli che le lungaggini procedurali potrebbero arrecare ai rapporti familiari del minore, garantendone idonea protezione e immediato ritorno nel suo Stato di residenza abituale.
Questo regolamento, che si inserisce nell’ambito degli strumenti normativi tesi a realizzare un comune sistema di cooperazione giudiziaria civile, ha introdotto importanti innovazioni rispetto all’abrogato regolamento (Ce) n. 1347/2000, con riferimento, in particolare, alla materia della responsabilità genitoriale e della tutela dei minori, che vanno ad integrare la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Tra le principali novità rilevano non solo il conferimento dell’autonomia ai procedimenti aventi per oggetto la responsabilità genitoriale (per i quali viene abolito il previgente nesso con i procedimenti matrimoniali), ma soprattutto l’introduzione di nuove disposizioni su riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore (di cui al Capo III, sez. IV del regolamento cit.), che costituiscono oggetto della pronuncia in esame.
La questione sottoposta all’autorità giurisdizionale comunitaria riguarda, infatti, il rientro di una minore, residente in Germania, nata dal matrimonio tra un cittadino tedesco e una cittadina lituana, condotta dalla madre in Lituania per una breve vacanza e ivi in seguito trattenuta.
Nello specifico, il Lietuvos Auksciausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia alcuni quesiti interpretativi sulla applicazione delle procedure relative al ritorno del minore previste dal regolamento 2201/2003 cit. Il giudice lituano intendeva stabilire, in base alla pronuncia della Corte, la propria competenza ad esaminare l’istanza di non riconoscimento presentata dalla madre, sig.ra Rinau, della sentenza resa dall’Amtsgericht Oranienburg tedesco che, affidando la custodia della minore al padre in seguito alla definizione del divorzio, la obbligava a ricondurre la bambina in Germania.
La domanda principale, cui sono riconducibili gli altri quesiti rivolti alla Corte, attiene alla conformità del provvedimento del giudice dello Stato d’origine che ordina il ritorno di un minore, qualora tale giudice non abbia rispettato le procedure previste dal regolamento comunitario. La violazione della procedura è ravvisata, nel caso di specie, nella circostanza che la decisione di ritorno, resa esecutiva, per effetto della soppressione dell’exequatur, dal rilascio del certificato ex art. 42 del regolamento, sarebbe stata adottata dall’autorità giudiziaria tedesca nonostante un provvedimento di ritorno del minore già emesso dal giudice dello Stato richiesto. In Lituania, infatti, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello) aveva riformato la decisione iniziale che negava il rientro della bambina emanata dal Tribunale regionale di Klaipeda su istanza del sig. Rinau, ordinando il ritorno della minore. L’esecuzione di tale decisione era stata in seguito appellata e sospesa e la sig.ra Rinau, nel frattempo, aveva presentato un ricorso in Cassazione diretto a ottenere il non riconoscimento della decisione di rientro pronunciata dal Tribunale tedesco, il cui esame ha determinato il rinvio ex art. 234 TCE.
Questo caso ha consentito alla Corte di chiarire alcuni aspetti procedurali talora problematici della disciplina in relazione alle difficoltà interpretative che potrebbero derivare dalla attuazione pratica di norme che, oltre a tener conto della complementarietà con la disciplina convenzionale, devono integrarsi con le diverse procedure nazionali.
Ripercorrendo le norme del regolamento 2201/2003, la Corte ha in sostanza precisato che il giudice dello Stato d’origine (competente nel merito in forza del criterio della ‘residenza abituale’ del minore prima del trasferimento illecito o del mancato rientro) può statuire sul ritorno del minore solo dopo che sia stato emanato, nello Stato in cui il minore è illecitamente trattenuto, un provvedimento contrario fondato sulle eccezioni di cui all’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980. Il rapporto cronologico, in termini di successione temporale, tra il provvedimento di diniego dello Stato richiesto e la successiva decisione del giudice competente emergono chiaramente dagli artt. 10, 11 n. 8, 40 lett. b) e 42 n. 2 lett. c), nonché dalla lettura del 17° ‘considerando’.
Allo scopo di favorire il ritorno immediato del minore, la decisione di ritorno emessa dal giudice d’origine (art. 40), che prevale su quella precedente e contraria dello Stato richiesto, è soggetta ad un regime agevolato secondo il quale la decisione acquista efficacia esecutiva senza ricorso alla procedura di exequatur. L’abolizione dell’exequatur, per quanto circoscritta ai provvedimenti in materia di diritto di visita e di ritorno del minore (di cui al Capo III, sez. IV), si ispira al principio della ‘reciproca fiducia’ tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri e rappresenta l’aspetto più innovativo introdotto dal regolamento n. 2201/2003. Esso infatti prevede che le decisioni sul ritorno del minore (anche solo provvisoriamente) esecutive rese nello Stato d’origine siano direttamente riconosciute ed eseguibili nello Stato membro richiesto alla stregua di un titolo esecutivo nazionale, purchè corredate dell’apposito certificato rilasciato d’ufficio dal giudice d’origine secondo il formulario standard di cui all’allegato IV del regolamento (art. 42). Il rilascio del certificato, che costituisce presupposto indispensabile per il riconoscimento e l’esecutività della decisione di ritorno del minore, è soggetto alle condizioni cumulative stabilite dall’art. 42 n. 2, utili ad attestare il rispetto delle garanzie procedimentali esperite dal giudice d’origine. Esse riguardano l’audizione delle parti e del minore, la notifica in caso di convenuto contumace e l’adeguata valutazione dei motivi di diniego alla base del provvedimento di non ritorno emesso nello Stato richiesto. Una volta rilasciato, il predetto certificato non è revocabile né soggetto ad impugnazione, è suscettibile di rettifiche solo in caso di errori materiali secondo il diritto interno dello Stato d’origine ed il suo effetto è strettamente collegato al carattere esecutivo della sentenza (artt. 43 e 44). In linea di principio può pertanto apparire fondata la domanda del giudice del rinvio poiché, sulla base della disciplina delineata, in seguito alla riforma dell’iniziale provvedimento di rifiuto del ritorno del minore intervenuta nello Stato richiesto, verrebbero meno le condizioni alle quali il regolamento 2201/2003 subordina il rilascio del certificato, agendo di conseguenza anche sul riconoscimento della decisione da parte del giudice dell’esecuzione.
Tuttavia la Corte, pur confermando l’interpretazione che in tal senso emerge dal regolamento nel suo insieme, ha affermato la conformità della procedura adottata dall’Amtsgericht tedesco per la decisione di ritorno del minore e del sistema di certificazione utilizzato, argomentando che “gli incidenti procedurali che si producono o riproducono nello Stato membro dell’esecuzione dopo un provvedimento contro il ritorno non sono determinanti e possono essere considerati irrilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento”. È evidente del resto che, in caso contrario, “il regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l’obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell’esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dallo Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto” (punti 80 e 81 della sentenza). Pertanto, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo, non ostano al rilascio del certificato eventuali riforme, sospensioni o sostituzioni dell’iniziale provvedimento ostativo, quando esso sia stato tempestivamente portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria competente dello Stato d’origine (come stabilito dall’art. 11, n. 6). Non essendo peraltro stato sollevato alcun dubbio sull’autenticità del predetto certificato, “l’opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo costatare l’esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno del minore” (punto 89 della sentenza).
La pronuncia della Corte, illustrata nei suoi tratti principali, appare perfettamente allineata con la ratio sottesa alla disciplina delle decisioni sulla responsabilità genitoriale prevista dal regolamento 2201/2003. Essa si fonda sul principio del “superiore interesse del minore”, la cui tutela rappresenta il principale parametro di qualsiasi questione attinente alla sua custodia e all’esercizio della potestà genitoriale. Come evidenziato nel 33° ‘considerando’, il regolamento 2201/2003 mira a garantire i diritti fondamentali dei minori in conformità con quanto stabilito dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000). Pertanto, tutta la disciplina è diretta a rendere più semplice e immediata la procedura in modo da favorire la rapida esecuzione della decisione e non pregiudicare gli interessi del minore cui deve essere garantita la possibilità di intrattenere regolari e stabili relazioni con entrambi i genitori, nonché tutelare il rispetto e la tranquillità della vita familiare.
Un’ulteriore questione oggetto di rinvio attiene alla possibilità che una parte interessata ai sensi dell’art. 21 del citato regolamento possa presentare istanza di non riconoscimento di una decisione senza che sia stata in precedenza proposta istanza di riconoscimento della medesima decisione; possibilità implicitamente esclusa a priori, nel caso di specie, dalla soluzione fornita per il precedente quesito in ragione del fatto che, indipendentemente dal tipo di istanza proposta, una decisione certificata beneficia dell’esecutività e non ammette alcuna opposizione al suo riconoscimento.
Tuttavia, questa domanda ha consentito alla Corte di soffermarsi sulla disciplina del riconoscimento delle decisioni e di precisare che, sul piano generale, non si tratta di un’esclusione assoluta, come emerge chiaramente dal dettato dell’art. 21 n. 3, secondo il quale, ad eccezione dei casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11 e 40-42, ogni parte interessata può far dichiarare che la decisione deve o non essere riconosciuta. Ne deriva che una istanza di non riconoscimento di una decisione giudiziaria può essere proposta anche qualora non sia stata precedentemente presentata istanza di riconoscimento di tale decisione. Difatti, a condizione che tale proposizione non comporti limiti alla portata e agli effetti del regolamento, una istanza di non riconoscimento proposta secondo il diritto interno consentirebbe, secondo la Corte, di soddisfare eventuali esigenze procedurali e di carattere sostanziale afferenti alla tutela del preminente interesse del minore e, in generale, della famiglia (cfr. punti 95-97 della sentenza). Affermata la possibilità di proporre istanza di non riconoscimento per così dire “autonoma”, si pone l’ulteriore questione sollevata dal giudice del rinvio in merito alla possibilità di presentare osservazioni nell’ambito del relativo procedimento. Nel caso di un’istanza di riconoscimento tale possibilità è pacificamente esclusa per la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione e per il minore (ex art. 31 n. 1) in ragione del carattere esecutivo ed unilaterale del procedimento ed in ogni caso senza recare pregiudizio per i diritti alla difesa, esperibile mediante l’opposizione di cui all’art. 33 del regolamento 2201/2003. Per l’istanza di non riconoscimento, invece, la minore chiarezza della disciplina ha portato la Corte di giustizia a rilevare che l’art. 31 n.1 non è applicabile e alla parte convenuta deve essere consentito presentare osservazioni. La differenza consiste, secondo il giudice comunitario, nella circostanza che in tale fattispecie l’istante coincide con la persona contro la quale si sarebbe potuta presentare l’istanza per la dichiarazione di esecutività, azione peraltro diretta ad un giudizio negativo che per sua natura esige il contraddittorio e quindi ammette le osservazioni di parte in modo da non limitare l’efficacia dell’azione del richiedente (punti 103 -105 della sentenza).
Infine va rilevato che l’interesse della pronuncia in esame deriva, oltre che dal caso di specie, anche dalla circostanza che in questa causa è stato per la prima volta applicato il procedimento pregiudiziale d’urgenza, previsto dall’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia che, approvato dal Consiglio nel dicembre 2007, è in vigore dal 1° marzo 2008 (GUUE del 29.1.2008, L 24/39). Questo procedimento, introdotto esclusivamente per settori specifici del Trattato sull’Unione europea e del Trattato CE compresa la cooperazione giudiziaria in materia civile, consente una notevole riduzione dei normali tempi di trattazione innanzi alla Corte. Esso consiste nella semplificazione e nella limitazione delle diverse fasi del procedimento in ragione di circostanze di diritto e di fatto che, illustrate in una domanda motivata del giudice nazionale del rinvio, comprovino la particolare urgenza della pronuncia e i rischi che comporterebbe la maggiore durata della procedura ordinaria.
La decisione di applicare al rinvio la procedura d’urgenza spetta alla Corte che tuttavia, in casi eccezionali, può anche disporla d’ufficio. Nel caso in esame le ragioni fondanti la richiesta avanzata dal giudice del rinvio sono riconducibili alle stesse disposizioni del regolamento, che fissano tempi piuttosto brevi per l’emanazione del provvedimento relativo alla domanda di ritorno del minore (sei settimane ex art. 11 n. 3) in modo da evitare gli effetti pregiudizievoli che le lungaggini procedurali potrebbero arrecare ai rapporti familiari del minore, garantendone idonea protezione e immediato ritorno nel suo Stato di residenza abituale.