Le Risoluzioni dell'ECOFIN al Portogallo per disavanzo pubblico eccessivo - Sud in Europa

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Le Risoluzioni dell'ECOFIN al Portogallo per disavanzo pubblico eccessivo

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di Ivan Ingravallo (Ricercatore di Diritto internazionale dell'Università di Bari)    

Il 5 novembre 2002 il Consiglio dei ministri economici e finanziari della Comunità europea si è riunito a Bruxelles e ha adottato due deliberazioni nei confronti del Portogallo, con le quali ha constatato l’esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo e ha raccomandato le conseguenti misure. Si tratta del primo caso in cui uno Stato membro, dopo il passaggio alla terza fase dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) e l’introduzione dell’euro, viene richiamato per il mancato rispetto dei parametri di stabilità finanziaria.
La procedura avverso il Portogallo, infatti, è stata aperta a causa del disavanzo pubblico eccessivo, che ha superato il rapporto massimo del 3% tra deficit e PIL, fissato dal protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al Trattato di Maastricht del 1992 (il protocollo è stato completato dal regolamento comunitario n. 3605/93 del 22 novembre 1993, che contiene disposizioni dettagliate sulla comunicazione, da parte degli Stati membri, dei propri dati di bilancio).
Il Consiglio ha applicato l’articolo 104, paragrafo 6 del TCE, il quale prevede che il Consiglio, su raccomandazione della Commissione europea e dopo aver ascoltato le osservazioni dello Stato membro in questione, accerta l’esistenza di un disavanzo eccessivo. In questo caso il Consiglio delibera attraverso la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti, secondo la ponderazione prevista dall’articolo 205 del TCE, e il rappresentante dello Stato interessato non può votare.
L’articolo 104, al paragrafo 7, dichiara poi che il Consiglio, una volta accertata l’esistenza di un disavanzo eccessivo, raccomanda allo Stato membro interessato in che modo porre fine a tale situazione. La disciplina della materia è completata dal Patto di stabilità e crescita, adottato dagli Stati membri per regolare in maniera più efficace l’applicazione della procedura relativa al controllo delle finanze pubbliche e alla correzione dei problemi di bilancio una volta avvenuto il passaggio alla terza fase dell’UEM. Il Patto è composto da una risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 e da due regolamenti comunitari, adottati il 7 luglio 1997 (n. 1466/97 sul “rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche” e n. 1467/97 per “l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi”).
L’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 1467 (che ha integrato il già richiamato protocollo del 1992) prevede che la raccomandazione adottata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7 deve indicare allo Stato cui è rivolta non solo un termine (massimo 4 mesi) entro cui la stessa raccomandazione deve essere eseguita, ma anche un termine per la correzione del disavanzo eccessivo che, salvo circostanze particolari, deve essere realizzata entro l’anno successivo alla constatazione del disavanzo stesso.
La raccomandazione adottata dal Consiglio di Bruxelles, in conformità all’articolo 104, paragrafo 7, stabilisce che il Governo portoghese dovrà ridurre la situazione di deficit eccessivo il più rapidamente possibile, come disposto dall’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento 1467/97, che il Governo portoghese dovrà adottare entro il 31 dicembre 2002 le misure necessarie a contrastare il deficit eccessivo e dovrà fare in modo che, nel 2003, il rapporto tra deficit e PIL si mantenga stabilmente al di sotto del 3% e il debito pubblico continui a rispettare la soglia massima del 60% del PIL.
Il Consiglio, attraverso le due deliberazioni adottate il 5 novembre, ha dato l’avvio ad una procedura che può assumere carattere sanzionatorio: infatti, qualora le autorità portoghesi non correggano il disavanzo pubblico nazionale, essa potrà evolvere in ulteriori misure, come l’intimazione da parte del Consiglio delle iniziative da adottare e, successivamente, l’inflizione, a carico di quel Paese, di un’ammenda rilevante, che l’articolo 12 del regolamento n. 1467/97 quantifica in una quota fissa dello 0,2% del PIL e in una variabile, pari ad un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL nell’anno precedente ed il 3% del valore di riferimento del PIL.
Nella sua raccomandazione, peraltro, il Consiglio riconosce che le autorità portoghesi si sono impegnate a sanare la situazione di disavanzo eccessivo e le invita a procedere in questa direzione. L’impegno del Governo portoghese è evidenziato anche dalla decisione di rendere immediatamente pubblica la raccomandazione adottata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7. Ciò, infatti, non è previsto dal TCE in questa fase della procedura, ma solo in un momento successivo ed eventuale, qualora il Consiglio ritenga che non sia stato dato un seguito effettivo alla propria raccomandazione nel termine da esso indicato (articolo 104, paragrafo 8). Un invito agli Stati membri a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni adottate dal Consiglio in base all’articolo 104, paragrafo 7 è invece contenuto nella già richiamata risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997, la quale però non comporta per gli Stati un obbligo in tal senso.
In definitiva, si può affermare che la procedura di controllo disciplinata dall’articolo 104, pur avendo un carattere politico e non giurisdizionale, in quanto il compito di deliberare appartiene al Consiglio, e pur non essendo del tutto automatica, ma sottoposta alle valutazioni discrezionali dello stesso Consiglio, rappresenta un rilevante strumento di pressione sugli Stati membri che si allontanano da una situazione di bilancio “sano” e vicino alla parità, che è il presupposto per la stabilità dei prezzi e la crescita economica sostenuta. La raccomandazione adottata nei confronti del Portogallo mostra inoltre che, anche se gli Stati membri della Comunità e dell’Unione europea restano responsabili della politica di bilancio nazionale, con l’ingresso nella terza fase dell’UEM le istituzioni comunitarie hanno in questo settore significativi poteri di indirizzo, di controllo e sanzionatori. A questa raccomandazione, i cui effetti potremo valutare solo nei prossimi mesi, non è escluso che se ne aggiungano presto delle altre, con riferimento ad alcuni Stati membri i cui dati di bilancio non sembrano essere del tutto in linea con i parametri comunitari (si pensi alla Francia, alla Germania ed all’Italia).
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