IL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE ED IL LIMITE DEL GIUDICATO NAZIONALE - Sud in Europa

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IL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE ED IL LIMITE DEL GIUDICATO NAZIONALE

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di Angela Maria ROMITO    
Con la recente sentenza del 16 marzo 2006, (C 234/06, Rosmarie Kapferef e Schlank & Schick GmbH) la prima sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata sul rapporto tra il principio di leale cooperazione e quello della certezza del diritto, ribadendo i presupposti fissati nella sua precedente pronuncia Kühne & Heitz.
L’autorità giurisdizionale comunitaria è stata chiamata a rispondere ad una domanda pregiudiziale sollevata dall’autorità giurisdizionale austriaca, ai sensi dell’art. 234 TCE, finalizzata, da una parte, a sapere se la giurisdizione di rinvio è tenuta, in virtù dell’art. 10 TCE, a riesaminare una decisione giurisdizionale che ha acquisito forza di giudicato qualora ritenga che essa sia contraria al diritto comunitario e, dall’altra, ad ottenere l’interpretazione dell’art. 15 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001» o semplicemente il «regolamento»).
I fatti all’origine della controversia sono i seguenti: ricorrente nella causa principale è una consumatrice austriaca cui una società con sede in Germania che esercitava attività di vendita per corrispondenza in Austria ed in altri Paesi europei aveva indirizzato una lettera informandola di essere vincitrice di un premio in contanti. Circa due settimane più tardi, assieme a del materiale pubblicitario ed a un catalogo dei prodotti proposti dalla suddetta società, veniva recapitata alla ricorrente un’ulteriore missiva contenente un buono d’ordine, una relativa «marca d’accredito» e le condizioni disciplinanti la partecipazione al gioco e l’attribuzione dei premi, tra cui l’effettuazione di un’ordinazione di prodotti in prova non vincolante. Per ottenere il versamento della vincita promessa, la ricorrente aveva rispedito alla società tedesca il buono d’ordine dopo avervi incollato, come richiesto, la «marca d’accredito» emessa a suo nome, senza però effettuare alcuna ordinazione di prodotti.
Non avendo ricevuto il premio che riteneva di aver vinto, nel novembre 2002, la sig.ra Kapferer ha proposto ricorso dinanzi il Tribunale di primo grado austriaco contro Schlank & Schick, per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma attribuitale come premio oltre ai relativi interessi.
La convenuta costituitasi in giudizio ha anzitutto sollevato un’eccezione d’incompetenza del giudice adito eccependo che, contrariamente a quanto richiesto dagli artt.15 e 16 del regolamento n. 44/2001, l’azione esperita innanzi al giudice austriaco non aveva natura contrattuale giacché la consumatrice non aveva effettuato alcuna ordinazione di merci, quindi non aveva concluso alcun contratto, nonostante questa fosse una delle condizioni di partecipazione al gioco.
Rigettata l’eccezione dedotta dalla convenuta e ritenendo, invece, che con l’invio della promessa di vincita e la dichiarazione di accettazione da parte della consumatrice si fosse instaurato un rapporto di natura contrattuale tra le due parti, il giudice di primo grado nel merito ha respinto integralmente le richieste della ricorrente.
Presentato ricorso in appello, il giudice a quo nutre dubbi quanto alla competenza del giudice di primo grado; tuttavia poiché la convenuta non aveva impugnato la decisione di rigetto dell’eccezione d’incompetenza, egli si chiede se sia comunque tenuto in forza dell’art. 10 TCE a riesaminare ed annullare una sentenza passata in giudicato nel caso in cui risulti contraria al diritto comunitario.
Con ordinanza del maggio 2004, il giudice di secondo grado di Innsbruck ha quindi deciso di sottoporre alla Corte otto quesiti pregiudiziali vertenti quattro sulla decisione della giurisdizione di primo grado relativa alla competenza, e quattro sulla competenza del foro del consumatore ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001.
Poiché la Corte ha ritenuto il primo quesito assorbente di tutti i successivi, conviene limitare la nostra analisi al tema ivi indicato.
In particolare il giudice del rinvio austriaco ha chiesto alla Corte di chiarire se: il principio di cooperazione sancito dall’art. 10 TCE deve essere interpretato nel senso che anche un giudice nazionale, in presenza dei presupposti fissati dalla sentenza della Corte di giustizia Kühne & Heitz, è obbligato a riesaminare e ad annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato nel caso in cui risulti che questa violi il diritto comunitario; e se il riesame e la revoca di decisioni giurisdizionali sono subordinati a condizioni ulteriori rispetto a quelle valevoli per le decisioni amministrative.
In modo molto conciso i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario, e questo sulla base non solo, come è ovvio, del principio della certezza del diritto, ma anche del “principio della autorità della cosa giudicata”, che riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali un ruolo di primaria importanza.
Richiamando i suoi precedenti giurisprudenziali (sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, punto 38), spiega la Corte che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.
Di conseguenza non vi è alcun obbligo imposto dal diritto comunitario ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di accertare una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione (così anche, la sentenza 1 giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, con riferimento ad un lodo arbitrale, spec. punti 46 e 47).
La tutela per i privati dei diritti loro conferiti dall’ordinamento europeo sovranazionale discende dall’obbligo per gli Stati membri di osservare i principi di equivalenza e di effettività: come già statuito nella sentenza 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston e a. (spec. punto 31), nel disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti derivanti, per i privati, dall’effetto diretto delle norme comunitarie, gli Stati membri devono far sì che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, e non siano strutturate in modo da rendere in pratica impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
Poiché nella fattispecie al vaglio del giudice di appello austriaco non sono stati rilevati profili di mancato rispetto di tali limiti al potere degli Stati membri in materia processuale, non vi è alcun obbligo per il giudice nazionale, in applicazione del principio di leale cooperazione, di riesaminare un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
D’altro canto occorre ricordare che non sorge alcuna responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario da par-te di un giudice nazionale, perché come già precisato nella sentenza Köbler (cit., punto 39) l’applicazione di tale principio non impone «in ogni caso (…) la revisione della decisione giurisdizionale che ha causato il danno».
Con riferimento alla possibilità di trasporre i principi enunciati nella sentenza Kühne & Heitz (sentenza 13 gennaio 2004, causa C-453/00) anche alle decisioni giurisdizionali, la Corte di Giustizia in una sola battuta (spec. punto 23) rileva che il precedente richiamato dal giudice a quo non si applica al caso di specie perché la sentenza richiamata subordina l’obbligo per l’organo interessato, ai sensi dell’art. 10 TCE, di riesaminare una decisione definitiva che risulti essere adottata in violazione del diritto comunitario, alla condizione, in particolare, che il detto organo disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale decisione, condizione che non sussiste nella fattispecie.
L’iter logico giuridico seguito dalla Corte è corretto, chiaro ed asciutto; spendere qualche parola in più, sarebbe stato forse utile: giova ricordare, infatti, nella sentenza Kühne & Heitz la Corte ha sottolineato prima di tutto che «il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito (…) carattere definitivo» per poi ammettere eccezioni a tale principio solo a determinate condizioni. Secondo il giudice comunitario, un organo amministrativo è tenuto, in applicazione del principio di cooperazione derivante dall’art. 10 TCE, a riesaminare una decisione amministrativa definitiva per tener conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di diritto comunitario successivamente accolta dalla Corte di Giustizia solamente qualora: «– esso disponga secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare su tale decisione; – la decisione in questione sia divenuta definitiva in seguito ad una sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultima istanza; – tale sentenza, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla medesima, risulti fondata su un’interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza che la Corte fosse adita in via pregiudiziale alle condizioni previste all’art. 234, n. 3, TCE, e – l’interessato si sia rivolto all’organo amministrativo immediatamente dopo essere stato informato della detta giurisprudenza».
I principi del rispetto della cosa giudicata, della leale cooperazione e della responsabilità dello Stato non sono stati modificati dalla pronuncia richiamata dal giudice del rinvio, né le soluzioni cui è giunta la Corte in tale pronuncia possano applicarsi sic et simpliciter a questioni attinenti alle decisioni giurisdizionali, come accade nel presente giudizio: innanzitutto la sentenza Kühne & Heitz riguardava esclusivamente l’eventuale revocabilità di provvedimenti amministrativi divenuti definitivi ma adottati in violazione del diritto comunitario. Una questione quindi di diversa natura e portata rispetto a quella che coinvolge il principio della res judicata, cioè un principio fondamentale che contraddistingue le sole decisioni giurisdizionali.
In secondo luogo, nella fattispecie in esame non sono soddisfatte nessuna delle condizioni poste dalla stessa sentenza Kühne & Heitz: il diritto processuale austriaco, come indicato nelle conclusioni dell’Avvocato generale, non prevede il tipo di procedura di revisione considerata dal giudice del rinvio, potendo una decisione giurisdizionale che ha acquisito forza di giudicato essere oggetto di revisione solo qualora una delle parti i) ne abbia fatto la richiesta e ii) faccia valere delle circostanze di fatto o delle prove nuove. Non è quindi previsto, che un giudice possa ricorrere a tale procedura ex officio invocando una possibile violazione di una norma di diritto di rango superiore quale una norma di diritto comunitario.
Ed ancora, la decisione di primo grado in questione non ha acquisito carattere definitivo in seguito ad una sentenza di un giudice nazionale che ha statuito in ultima istanza, ma in quanto non è stata oggetto d’impugnazione entro i termini previsti dal diritto austriaco.
Quanto alla terza condizione posta dalla giurisprudenza Kühne & Heitz, essa riflette una situazione del tutto diversa da quella in esame: nella fattispecie, manca infatti la sentenza confermativa della decisione di primo grado da assumere a riferimento per la verifica di detta condizione.
Infine, contrariamente a quanto espressamente richiesto dalla sentenza Kühne & Heitz, nessuna delle parti nel procedimento principale ha chiesto la revisione e/o l’annullamento della decisione del giudice di primo grado; è invece il giudice del rinvio a chiedersi se egli debba d’ufficio riesaminare tale decisione.
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