IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DEGLI ATTI
Archivio > Anno 2008 > Dicembre 2008
di Angela Maria ROMITO
A
decorrere dal 13 novembre 2008 è entrato in vigore il regolamento CE n.
1393 del 13 novembre 2007 recante la nuova disciplina della
notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali
in materia civile e commerciale.
Il nuovo testo normativo che abroga e sostituisce integralmente il regolamento n. 1348/2000, nella sua ratio di fondo e nella sua impostazione generale riprende in gran parte la precedente disciplina apportando qua e là della modifiche volte senza dubbio a rendere più snella ed accelerare ulteriormente la notifica e l’inoltro dei documenti, ed ad accrescere la certezza del diritto per i richiedenti e per i destinatari.
La necessità di “ritoccare” la disciplina pre-vigente era stata evidenziata, in diverse occasioni, dalle informazioni fornite in uno Studio condotto dalla Commissione sull’applicazione del regolamento 1348/2000, e dalle osservazioni pervenute sia da parte degli Stati dell’UE che da parte dei soggetti interessati (in particolare durante una riunione della rete giudiziaria europea in materia civile del dicembre 2002, un’audizione pubblica del luglio 2003, e una riunione del comitato consultivo sulla notificazione e sulla comunicazione degli atti dell’aprile 2004).
Sebbene fosse acclarato che il regolamento comunitario del 2000 avesse, dall’entrata in vigore nel 2001, nel complesso migliorato e accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti fra gli Stati membri, tuttavia, si era rilevato che l’applicazione di alcune sue determinate disposizioni non era del tutto soddisfacente.
Il regolamento in commento ha, dunque, salvato l’impianto della normativa precedente, limitando le novità solo ad alcuni specifici temi: in particolar modo sono state modificate la norma che riguarda il meccanismo della cd. doppia data; quella relativa alla traduzione dell’atto; quella che indica le modalità ed il termine per rifiutare l’atto; quella relativa ai costi dell’intervento di un ufficiale giudiziario o altra persona competente a norma della legge dello Stato membro interessato, ed infine, quella riferita alla notifica a mezzo posta. Di conseguenza sono stati predisposti dei nuovi moduli standard (allegati al regolamento stesso) i quali, tradotti in tutte le lingue dei Paesi dell’UE, agevolano la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti.
Quanto agli elementi di continuità tra la vecchia e la nuova normativa, si deve subito segnalare che l’ambito di applicazione ratione materiae e ratione personae del regolamento 1393/ 2007 è il medesimo del regolamento 1348/2000: esso si applica alla materia civile e commerciale (escludendo espressamente la materia fiscale, doganale, amministrativa e la responsabilità dello Stato per gli acta iure imperii) in tutti i Paesi dell’Unione ad eccezione della Danimarca.
Sono altresì riconfermati i diversi mezzi di trasmissione e notificazione di atti, già descritti nel regolamento 1348/2000: trasmissione tra organi riceventi e mittenti; trasmissione per via consolare o diplomatica, notificazione per posta e notificazione diretta.
Le novità di maggiore rilievo, invece, possono essere individuate nel disposto degli articoli 4, 7, 8 e 11.
A norma dell’articolo 4, è sancito l’obbligo di trasmettere l’atto unitamente ad un modulo standard (che figura nell’allegato I) da compilarsi nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato.
È fissato dall’articolo 7 l’obbligo di effettuare in ogni caso la notificazione o la comunicazione degli atti secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità richiesta dall’organo mittente (purché essa sia compatibile con la legge dello Stato membro) entro un mese dalla data in cui la domanda perviene all’organo ricevente.
Ove non fosse possibile procedere alla notifica o comunicazione entro il termine su indicato, l’organo ricevente compilando l’apposito modulo (che figura nell’allegato I) deve informarne immediatamente l’organo mittente e continuare ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione, salvo diversa indicazione dell’organo mittente.
I maggiori sforzi di riforma sono, invero, rintracciabili nell’articolo 8 e riguardano il regime linguistico degli atti da notificare o comunicare: il problema era già stato oggetto di analisi da parte delle Corte di giustizia, chiamata due volte in via pregiudiziale a colmare le lacune delle previdenti disposizioni regolamentari (si vedano sul punto la sentenza della CGCE dell’8 novembre 2005, C-442/03, Leffler, commentata in Sud in Europa, Novembre – Dicembre 2005, La Corte di Giustizia interviene sulla traduzione degli atti da notificare all’estero; e la recente pronuncia dell’8 maggio 2008, C 14/07, Ingenierbüro Michael Weiss und Partner).
Secondo il disposto del novellato articolo 8, l’atto da notificare deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di destinazione o in una qualunque lingua compresa dal destinatario; l’organo ricevente deve informare l’interessato, utilizzando il nuovo modulo standard (che figura nell’allegato II), che è suo diritto rifiutare di accettare un documento o al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure entro una settimana dalla data alla quale gli è stato notificato. Tale facoltà di rifiuto è consentita non solo nel caso in cui l’atto sia notificato o comunicato per tramite dell’autorità decentrata dello Stato di ricezione, ma anche qualora la notificazione o comunicazione sia avvenuta per tramite degli agenti diplomatici o autorità consolari o da parte di un soggetto incaricato dell’esecuzione della notifica diretta via posta.
Ovviamente il rifiuto da parte del destinatario di ricevere l’atto può esser giustificato solo in due precise ipotesi: a) qualora l’atto da notificare o comunicare non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario; oppure b) qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita di notificazione o di comunicazione.
Facendo proprio l’insegnamento dei precedenti giurisprudenziali in materia, nel regolamento 1393/2007 viene resa esplicita una procedura di notifica “sanante”: d’ora innanzi sarà possibile rinnovare la notifica di un atto rifiutato dal destinatario per irregolarità linguistiche, accompagnandolo, in un secondo momento, dalla traduzione eventualmente necessaria.
Al fine di non ledere in maniera eccessiva in diritti del mittente, il quale potrebbe trovarsi a subire le conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio, e per tutelare al contempo il diritto di “conoscenza” del destinatario, è prescritto che nel caso innanzi indicato la notifica si avrà per eseguita nei confronti del destinatario al momento in cui avviene la consegna della traduzione, mentre per il notificante varrà retroattivamente la data di notifica dell’atto originale in base alla legge dello Stato membro che prevede detti termini (art. 8.3).
Così operando di fatto si amplia il campo di applicazione della regola della c.d. “duplice data” anche alla caso del rinnovo delle notifiche irregolari sotto il regime linguistico.
Traccia di novità si ritrova anche nell’articolo 9 dedicato alla data della notificazione o della comunicazione secondo il “meccanismo della doppia data”: la data della notificazione è stabilita in virtù dell’articolo 9 par. 1 alla luce dello Stato richiesto, per tutelare il destinatario. Tenuto conto della variabilità della data in cui i vari ordinamenti considerano la notificazione perfezionata, si prevede che, ove l’atto debba essere notificato in un termine stabilito, la data della notificazione sia determinata nei confronti del richiedente in base alla legge del foro.
Il richiedente è garantito dalla disposizione che consente di prendere in considerazione la diversa data stabilita dalla legge dello Stato mittente se l’atto deve essere notificato entro un termine stabilito. In altre parole se la data va assunta dalla legge del foro, e si richiede la osservanza di un termine decadenziale, dovrà farsi riferimento alla data individuabile secondo la legge del foro.
Poiché l’applicazione dei due commi dell’articolo 9 può essere cumulativa, è opportuno tenere presente che gli effetti della notificazione potrebbero verificarsi in momenti diversi per il destinatario e per il richiedente, dando luogo ad una scissione del momento di perfezionamento della notificazione per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario.
La regola già prevista nel regolamento 1348/2000 è oggi rafforzata dal momento che, a differenza di quanto accadeva in passato, non è consentito agli Stati membri di derogarvi.
Ed ancora, tra le novità va senza dubbio menzionato l’art. 11, il quale per agevolare l’accesso alla giustizia, prescrive che le spese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario o alla persona competente in virtù della legge dello Stato membro richiesto corrispondano a un diritto forfettario unico, il cui importo è stato fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Infine, con riferimento alla notifica e comunicazione tramite i servizi postali, l’art. 14 espressamente prevede che questa debba avvenire esclusivamente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o formula equivalente, senza più consentire, come avveniva in passato, a ciascuno Stato di specificare le condizioni alle quali avrebbe accettato detta forma di trasmissione degli atti.
Per valutare la concreta operatività del nuovo regolamento si dovrà attendere il 10 giugno 2011, termine entro il quale la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla sua applicazione.
Il nuovo testo normativo che abroga e sostituisce integralmente il regolamento n. 1348/2000, nella sua ratio di fondo e nella sua impostazione generale riprende in gran parte la precedente disciplina apportando qua e là della modifiche volte senza dubbio a rendere più snella ed accelerare ulteriormente la notifica e l’inoltro dei documenti, ed ad accrescere la certezza del diritto per i richiedenti e per i destinatari.
La necessità di “ritoccare” la disciplina pre-vigente era stata evidenziata, in diverse occasioni, dalle informazioni fornite in uno Studio condotto dalla Commissione sull’applicazione del regolamento 1348/2000, e dalle osservazioni pervenute sia da parte degli Stati dell’UE che da parte dei soggetti interessati (in particolare durante una riunione della rete giudiziaria europea in materia civile del dicembre 2002, un’audizione pubblica del luglio 2003, e una riunione del comitato consultivo sulla notificazione e sulla comunicazione degli atti dell’aprile 2004).
Sebbene fosse acclarato che il regolamento comunitario del 2000 avesse, dall’entrata in vigore nel 2001, nel complesso migliorato e accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti fra gli Stati membri, tuttavia, si era rilevato che l’applicazione di alcune sue determinate disposizioni non era del tutto soddisfacente.
Il regolamento in commento ha, dunque, salvato l’impianto della normativa precedente, limitando le novità solo ad alcuni specifici temi: in particolar modo sono state modificate la norma che riguarda il meccanismo della cd. doppia data; quella relativa alla traduzione dell’atto; quella che indica le modalità ed il termine per rifiutare l’atto; quella relativa ai costi dell’intervento di un ufficiale giudiziario o altra persona competente a norma della legge dello Stato membro interessato, ed infine, quella riferita alla notifica a mezzo posta. Di conseguenza sono stati predisposti dei nuovi moduli standard (allegati al regolamento stesso) i quali, tradotti in tutte le lingue dei Paesi dell’UE, agevolano la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti.
Quanto agli elementi di continuità tra la vecchia e la nuova normativa, si deve subito segnalare che l’ambito di applicazione ratione materiae e ratione personae del regolamento 1393/ 2007 è il medesimo del regolamento 1348/2000: esso si applica alla materia civile e commerciale (escludendo espressamente la materia fiscale, doganale, amministrativa e la responsabilità dello Stato per gli acta iure imperii) in tutti i Paesi dell’Unione ad eccezione della Danimarca.
Sono altresì riconfermati i diversi mezzi di trasmissione e notificazione di atti, già descritti nel regolamento 1348/2000: trasmissione tra organi riceventi e mittenti; trasmissione per via consolare o diplomatica, notificazione per posta e notificazione diretta.
Le novità di maggiore rilievo, invece, possono essere individuate nel disposto degli articoli 4, 7, 8 e 11.
A norma dell’articolo 4, è sancito l’obbligo di trasmettere l’atto unitamente ad un modulo standard (che figura nell’allegato I) da compilarsi nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato.
È fissato dall’articolo 7 l’obbligo di effettuare in ogni caso la notificazione o la comunicazione degli atti secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità richiesta dall’organo mittente (purché essa sia compatibile con la legge dello Stato membro) entro un mese dalla data in cui la domanda perviene all’organo ricevente.
Ove non fosse possibile procedere alla notifica o comunicazione entro il termine su indicato, l’organo ricevente compilando l’apposito modulo (che figura nell’allegato I) deve informarne immediatamente l’organo mittente e continuare ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione, salvo diversa indicazione dell’organo mittente.
I maggiori sforzi di riforma sono, invero, rintracciabili nell’articolo 8 e riguardano il regime linguistico degli atti da notificare o comunicare: il problema era già stato oggetto di analisi da parte delle Corte di giustizia, chiamata due volte in via pregiudiziale a colmare le lacune delle previdenti disposizioni regolamentari (si vedano sul punto la sentenza della CGCE dell’8 novembre 2005, C-442/03, Leffler, commentata in Sud in Europa, Novembre – Dicembre 2005, La Corte di Giustizia interviene sulla traduzione degli atti da notificare all’estero; e la recente pronuncia dell’8 maggio 2008, C 14/07, Ingenierbüro Michael Weiss und Partner).
Secondo il disposto del novellato articolo 8, l’atto da notificare deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di destinazione o in una qualunque lingua compresa dal destinatario; l’organo ricevente deve informare l’interessato, utilizzando il nuovo modulo standard (che figura nell’allegato II), che è suo diritto rifiutare di accettare un documento o al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure entro una settimana dalla data alla quale gli è stato notificato. Tale facoltà di rifiuto è consentita non solo nel caso in cui l’atto sia notificato o comunicato per tramite dell’autorità decentrata dello Stato di ricezione, ma anche qualora la notificazione o comunicazione sia avvenuta per tramite degli agenti diplomatici o autorità consolari o da parte di un soggetto incaricato dell’esecuzione della notifica diretta via posta.
Ovviamente il rifiuto da parte del destinatario di ricevere l’atto può esser giustificato solo in due precise ipotesi: a) qualora l’atto da notificare o comunicare non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario; oppure b) qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita di notificazione o di comunicazione.
Facendo proprio l’insegnamento dei precedenti giurisprudenziali in materia, nel regolamento 1393/2007 viene resa esplicita una procedura di notifica “sanante”: d’ora innanzi sarà possibile rinnovare la notifica di un atto rifiutato dal destinatario per irregolarità linguistiche, accompagnandolo, in un secondo momento, dalla traduzione eventualmente necessaria.
Al fine di non ledere in maniera eccessiva in diritti del mittente, il quale potrebbe trovarsi a subire le conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio, e per tutelare al contempo il diritto di “conoscenza” del destinatario, è prescritto che nel caso innanzi indicato la notifica si avrà per eseguita nei confronti del destinatario al momento in cui avviene la consegna della traduzione, mentre per il notificante varrà retroattivamente la data di notifica dell’atto originale in base alla legge dello Stato membro che prevede detti termini (art. 8.3).
Così operando di fatto si amplia il campo di applicazione della regola della c.d. “duplice data” anche alla caso del rinnovo delle notifiche irregolari sotto il regime linguistico.
Traccia di novità si ritrova anche nell’articolo 9 dedicato alla data della notificazione o della comunicazione secondo il “meccanismo della doppia data”: la data della notificazione è stabilita in virtù dell’articolo 9 par. 1 alla luce dello Stato richiesto, per tutelare il destinatario. Tenuto conto della variabilità della data in cui i vari ordinamenti considerano la notificazione perfezionata, si prevede che, ove l’atto debba essere notificato in un termine stabilito, la data della notificazione sia determinata nei confronti del richiedente in base alla legge del foro.
Il richiedente è garantito dalla disposizione che consente di prendere in considerazione la diversa data stabilita dalla legge dello Stato mittente se l’atto deve essere notificato entro un termine stabilito. In altre parole se la data va assunta dalla legge del foro, e si richiede la osservanza di un termine decadenziale, dovrà farsi riferimento alla data individuabile secondo la legge del foro.
Poiché l’applicazione dei due commi dell’articolo 9 può essere cumulativa, è opportuno tenere presente che gli effetti della notificazione potrebbero verificarsi in momenti diversi per il destinatario e per il richiedente, dando luogo ad una scissione del momento di perfezionamento della notificazione per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario.
La regola già prevista nel regolamento 1348/2000 è oggi rafforzata dal momento che, a differenza di quanto accadeva in passato, non è consentito agli Stati membri di derogarvi.
Ed ancora, tra le novità va senza dubbio menzionato l’art. 11, il quale per agevolare l’accesso alla giustizia, prescrive che le spese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario o alla persona competente in virtù della legge dello Stato membro richiesto corrispondano a un diritto forfettario unico, il cui importo è stato fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Infine, con riferimento alla notifica e comunicazione tramite i servizi postali, l’art. 14 espressamente prevede che questa debba avvenire esclusivamente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o formula equivalente, senza più consentire, come avveniva in passato, a ciascuno Stato di specificare le condizioni alle quali avrebbe accettato detta forma di trasmissione degli atti.
Per valutare la concreta operatività del nuovo regolamento si dovrà attendere il 10 giugno 2011, termine entro il quale la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla sua applicazione.