Osservatorio sulla "Convenzione per l'avvenire dell'Europa": I PRIMI SEDICI ARTICOLI DELLA FUTURA COSTITUZIONE EUROPEA
Archivio > Anno 2003 > Marzo 2003
di Vittorio CALAPRICE
E'
di estremo interesse pubblicare il progetto di articoli del trattato
costituzionale, proposto dal Praesidium alla Convenzione il 6 febbraio
2003 (documento CONV 528/03). I primi sedici articoli del progetto di
trattato costituzionale europeo riprendono la bozza Giscard del 28
ottobre 2002 (CONV 369/02) che è stata oggetto di esame nel numero
precedente. Il progetto attuale si compone di tre titoli concernenti le
“definizioni ed obiettivi dell’Unione”, i “diritti fondamentali” e le
“competenze dell’Unione”. Gli ulteriori sviluppi di questo fondamentale
progetto continueranno ad essere esaminati nei prossimi numeri
dell’osservatorio.
TITOLO I
DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL’UNIONE
Articolo 1 - Istituzione dell’Unione
Ispirata dalla volontà dei popoli e degli Stati d’Europa di costruire il loro futuro comune, la presente Costituzione istituisce un’Unione, in seno alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate, che gestisce, sul modello federale, talune competenze comuni.
L’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri.
L’Unione è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono gli stessi valori, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
Articolo 2 - Valori dell’Unione
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, di libertà, di democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo, valori che sono comuni agli Stati membri. Essa mira ad essere una società pacifica che pratica la tolleranza, la giustizia e la solidarietà.
Articolo 3 - Obiettivi dell’Unione
L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
L’Unione si adopera per un’Europa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di mercato unico libero, ed un’unione economica e monetaria, con l’obiettivo di ottenere la piena occupazione e di produrre un livello di competitività e un tenore di vita elevato. Essa promuove la coesione economica e sociale, la parità tra donne e uomini e la protezione ambientale e sociale e coltiva il progresso scientifico e tecnologico, ivi compresa la scoperta spaziale. Essa favorisce la solidarietà tra le generazioni e tra gli Stati e le pari opportunità per tutti.
L’Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale sono sviluppati i suoi valori condivisi e viene rispettata la ricchezza della sua diversità culturale.
Nel difendere l’indipendenza e gli interessi dell’Europa, l’Unione si adopera per promuovere i suoi valori sulla scena mondiale. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti dei bambini, alla rigorosa osservanza degli impegni giuridici accettati a livello internazionale e alla pace tra gli Stati.
Tali obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in funzione delle pertinenti competenze che la presente Costituzione attribuisce all’Unione.
Articolo 4 - Personalità giuridica
L’Unione è dotata di personalità giuridica.
TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL’UNIONE
Articolo 5 - Diritti fondamentali
La Carta dei diritti fondamentali è parte integrante della costituzione. Il testo della Carta è contenuto [nella seconda parte della / in un protocollo allegato alla ] stessa.
L’Unione può aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’adesione a tale Convenzione non modifica le competenze dell’Unione definite dalla presente Costituzione.
I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in qualità di principi generali.
Articolo 6 - Non discriminazione in base alla nazionalità
Nei settori dell’applicazione della presente Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo 7 - Cittadinanza dell’Unione
È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non sostituisce quest’ultima. Tutti cittadini dell’Unione, uomini e donne, sono uguali dinanzi alla legge.
I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalla presente Costituzione, segnatamente:
- il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore dell’Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dell’Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla presente Costituzione e dalle disposizioni adottate per la loro attuazione.
TITOLO III
COMPETENZE DELL’UNIONE
Articolo 8 - Principi fondamentali
La delimitazione e l’esercizio delle competenze dell’Unione si fondano sui principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione leale.
Secondo il principio di attribuzione, l’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dalla Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da essa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione dalla Costituzione appartiene agli Stati membri.
Secondo il principio della sussidiarietà, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione.
Secondo il principio della proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
Secondo il principio della cooperazione leale, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.
Articolo 9 - Applicazione dei principi fondamentali
La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze che le sono attribuite dalla Costituzione stessa hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.
Nell’esercizio delle competenze non esclusive dell’Unione, le istituzioni applicano il principio della sussidiarietà conformemente al Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione. La procedura prevista in detto protocollo consente ai parlamenti nazionali degli Stati membri di provvedere al rispetto del principio di sussidiarietà.
Nell’esercizio delle competenze dell’Unione, le istituzioni applicano il principio della proporzionalità conformemente al medesimo protocollo.
Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione determinati dagli atti delle istituzioni dell’Unione.
Conformemente al principio della cooperazione leale, gli Stati membri agevolano l’Unione nell’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi della Costituzione. L’Unione agisce lealmente nei confronti degli Stati membri.
L’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale e alle funzioni essenziali di uno Stato, segnatamente la sua struttura politica e costituzionale, compresa l’organizzazione dei poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale.
Articolo 10 - Categorie di competenze
Quando la Costituzione attribuisce all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, l’Unione è l’unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri non possono farlo autonomamente se non previa autorizzazione dell’Unione.
Quando la Costituzione attribuisce all’Unione una competenza condivisa con gli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza soltanto se e nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria.
L’Unione ha competenza per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
L’Unione ha competenza per la definizione e l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica comune di difesa.
Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a coordinare, completare o sostenere l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
L’Unione esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte II della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun settore previste dalla Costituzione stessa.
Articolo 11 - Competenze esclusive
L’Unione ha competenza esclusiva nei settori della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, nella definizione delle norme di concorrenza nell’ambito del mercato interno e nelle seguenti materie:
- unione doganale,
- politica commerciale comune,
- politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l’euro,
- conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.
L’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione, è necessaria per consentire all’Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o riguarda un atto interno dell’Unione.
Articolo 12 - Competenze condivise
L’Unione dispone di una competenza condivisa con gli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 11 e 15.
La portata delle competenze condivise dell’Unione è determinata dalle disposizioni della parte II.
Qualora l’Unione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un settore soggetto a competenza condivisa, gli Stati membri possono esercitare la loro.
Le competenze condivise tra l’Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali: mercato interno, spazio di libertà sicurezza e giustizia, agricoltura e pesca, trasporti, reti transeuropee, energia, politica sociale, coesione economica e sociale, ambiente, sanità pubblica, protezione dei consumatori.
Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione è competente per condurre azioni, segnatamente l’attuazione di programmi, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.
Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione è competente per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.
Articolo 13 - Coordinamento delle politiche economiche
L’Unione coordina le politiche economiche degli Stati membri, in particolare definendone gli indirizzi di massima.
Gli Stati membri attuano le loro politiche economiche, tenendo conto dell’interesse comune, nella prospettiva di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione.
Agli Stati membri che hanno adottato l’euro si applicano disposizioni specifiche.
Articolo 14 - Politica estera e di sicurezza comune
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.
Articolo 15 - Settori dell’azione di sostegno
L’Unione può svolgere azioni di coordinamento, di integrazione o di sostegno. La portata di tale competenza è determinata dalle disposizioni della parte II.
I settori dell’azione di sostegno sono i seguenti: occupazione, industria, istruzione, formazione professionale e gioventù, cultura, sport, protezione dalle calamità.
Gli Stati membri coordinano nell’ambito dell’Unione le rispettive politiche nazionali in materia di occupazione.
Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall’Unione in base a disposizioni della parte II specificamente inerenti a tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo 16 - Clausola di flessibilità
Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte II, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente Costituzione, senza che quest’ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.
La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 9, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte basate sul presente articolo.
Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.
TITOLO I
DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL’UNIONE
Articolo 1 - Istituzione dell’Unione
Ispirata dalla volontà dei popoli e degli Stati d’Europa di costruire il loro futuro comune, la presente Costituzione istituisce un’Unione, in seno alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate, che gestisce, sul modello federale, talune competenze comuni.
L’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri.
L’Unione è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono gli stessi valori, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
Articolo 2 - Valori dell’Unione
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, di libertà, di democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo, valori che sono comuni agli Stati membri. Essa mira ad essere una società pacifica che pratica la tolleranza, la giustizia e la solidarietà.
Articolo 3 - Obiettivi dell’Unione
L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
L’Unione si adopera per un’Europa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di mercato unico libero, ed un’unione economica e monetaria, con l’obiettivo di ottenere la piena occupazione e di produrre un livello di competitività e un tenore di vita elevato. Essa promuove la coesione economica e sociale, la parità tra donne e uomini e la protezione ambientale e sociale e coltiva il progresso scientifico e tecnologico, ivi compresa la scoperta spaziale. Essa favorisce la solidarietà tra le generazioni e tra gli Stati e le pari opportunità per tutti.
L’Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale sono sviluppati i suoi valori condivisi e viene rispettata la ricchezza della sua diversità culturale.
Nel difendere l’indipendenza e gli interessi dell’Europa, l’Unione si adopera per promuovere i suoi valori sulla scena mondiale. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti dei bambini, alla rigorosa osservanza degli impegni giuridici accettati a livello internazionale e alla pace tra gli Stati.
Tali obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in funzione delle pertinenti competenze che la presente Costituzione attribuisce all’Unione.
Articolo 4 - Personalità giuridica
L’Unione è dotata di personalità giuridica.
TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL’UNIONE
Articolo 5 - Diritti fondamentali
La Carta dei diritti fondamentali è parte integrante della costituzione. Il testo della Carta è contenuto [nella seconda parte della / in un protocollo allegato alla ] stessa.
L’Unione può aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’adesione a tale Convenzione non modifica le competenze dell’Unione definite dalla presente Costituzione.
I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in qualità di principi generali.
Articolo 6 - Non discriminazione in base alla nazionalità
Nei settori dell’applicazione della presente Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo 7 - Cittadinanza dell’Unione
È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non sostituisce quest’ultima. Tutti cittadini dell’Unione, uomini e donne, sono uguali dinanzi alla legge.
I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalla presente Costituzione, segnatamente:
- il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore dell’Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dell’Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla presente Costituzione e dalle disposizioni adottate per la loro attuazione.
TITOLO III
COMPETENZE DELL’UNIONE
Articolo 8 - Principi fondamentali
La delimitazione e l’esercizio delle competenze dell’Unione si fondano sui principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione leale.
Secondo il principio di attribuzione, l’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dalla Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da essa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione dalla Costituzione appartiene agli Stati membri.
Secondo il principio della sussidiarietà, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione.
Secondo il principio della proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
Secondo il principio della cooperazione leale, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.
Articolo 9 - Applicazione dei principi fondamentali
La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze che le sono attribuite dalla Costituzione stessa hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.
Nell’esercizio delle competenze non esclusive dell’Unione, le istituzioni applicano il principio della sussidiarietà conformemente al Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione. La procedura prevista in detto protocollo consente ai parlamenti nazionali degli Stati membri di provvedere al rispetto del principio di sussidiarietà.
Nell’esercizio delle competenze dell’Unione, le istituzioni applicano il principio della proporzionalità conformemente al medesimo protocollo.
Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione determinati dagli atti delle istituzioni dell’Unione.
Conformemente al principio della cooperazione leale, gli Stati membri agevolano l’Unione nell’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi della Costituzione. L’Unione agisce lealmente nei confronti degli Stati membri.
L’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale e alle funzioni essenziali di uno Stato, segnatamente la sua struttura politica e costituzionale, compresa l’organizzazione dei poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale.
Articolo 10 - Categorie di competenze
Quando la Costituzione attribuisce all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, l’Unione è l’unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri non possono farlo autonomamente se non previa autorizzazione dell’Unione.
Quando la Costituzione attribuisce all’Unione una competenza condivisa con gli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza soltanto se e nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria.
L’Unione ha competenza per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
L’Unione ha competenza per la definizione e l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica comune di difesa.
Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a coordinare, completare o sostenere l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
L’Unione esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte II della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun settore previste dalla Costituzione stessa.
Articolo 11 - Competenze esclusive
L’Unione ha competenza esclusiva nei settori della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, nella definizione delle norme di concorrenza nell’ambito del mercato interno e nelle seguenti materie:
- unione doganale,
- politica commerciale comune,
- politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l’euro,
- conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.
L’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione, è necessaria per consentire all’Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o riguarda un atto interno dell’Unione.
Articolo 12 - Competenze condivise
L’Unione dispone di una competenza condivisa con gli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 11 e 15.
La portata delle competenze condivise dell’Unione è determinata dalle disposizioni della parte II.
Qualora l’Unione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un settore soggetto a competenza condivisa, gli Stati membri possono esercitare la loro.
Le competenze condivise tra l’Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali: mercato interno, spazio di libertà sicurezza e giustizia, agricoltura e pesca, trasporti, reti transeuropee, energia, politica sociale, coesione economica e sociale, ambiente, sanità pubblica, protezione dei consumatori.
Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione è competente per condurre azioni, segnatamente l’attuazione di programmi, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.
Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione è competente per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.
Articolo 13 - Coordinamento delle politiche economiche
L’Unione coordina le politiche economiche degli Stati membri, in particolare definendone gli indirizzi di massima.
Gli Stati membri attuano le loro politiche economiche, tenendo conto dell’interesse comune, nella prospettiva di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione.
Agli Stati membri che hanno adottato l’euro si applicano disposizioni specifiche.
Articolo 14 - Politica estera e di sicurezza comune
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.
Articolo 15 - Settori dell’azione di sostegno
L’Unione può svolgere azioni di coordinamento, di integrazione o di sostegno. La portata di tale competenza è determinata dalle disposizioni della parte II.
I settori dell’azione di sostegno sono i seguenti: occupazione, industria, istruzione, formazione professionale e gioventù, cultura, sport, protezione dalle calamità.
Gli Stati membri coordinano nell’ambito dell’Unione le rispettive politiche nazionali in materia di occupazione.
Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall’Unione in base a disposizioni della parte II specificamente inerenti a tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo 16 - Clausola di flessibilità
Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte II, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente Costituzione, senza che quest’ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.
La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 9, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte basate sul presente articolo.
Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.