Le notificazioni internazionali intracomunitarie
Archivio > Anno 2003 > Giugno 2003
di Angela Maria Romito
Il
31 Maggio 2001 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1348 del 29
maggio 2000 (in GUCE L. 160/37, del 30.6.2000, p. 37) contenente la
nuova disciplina della notificazione e comunicazione degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. Un breve
esame nel dettaglio potrà essere utile per gli operatori del diritto che
debbano eseguire la notifica di un atto o di una comunicazione in uno
dei Paesi della Unione.
Occorre innanzitutto precisare che le nuove modalità per l’esecuzione della notifica intracomunitaria non si applicano in Danimarca avendo questo Paese esercitato il diritto di opting out. Dovendo, dunque, notificare un atto o una comunicazione in questo Stato, occorrerà tenere a mente che si dovrà far riferimento alla Convenzione dell’Aja del 15.11.1965 ed al meccanismo ivi descritto.
La radice normativa del Regolamento n. 1348/2000 è da ricercarsi negli articoli 61 e 65 Trattato CE: infatti, a seguito del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre1997, e nell’ambito della comunitarizzazione di alcune politiche dell’Unione europea, anche la cooperazione giudiziaria e giuridica in materia civile, è stata trasferita dal terzo pilastro al primo pilastro, convertendo quella che era a semplice cooperazione governativa in una politica comune; ne consegue che tutti gli atti giuridici adottati ai sensi del titolo IV del Trattato, e dunque anche il Regolamento in commento, sono suscettibili di essere og-getto dell’interpretazione in via pregiudiziale della CGCE ex art. 234 Trattato CE.
L’intervento comunitario nel settore specifico delle no-tifiche nasce dalla considerazione che il buon funzionamento del mercato interno presuppone che sia migliorata ed accelerata la trasmissione degli atti: l’obiettivo è di agevolare la trasmissione diretta e sollecita degli atti, ed a questo fine sono stati al-legati al Regolamento stesso degli appositi moduli (uguali per tutti i 14 Paesi dell’Unione in cui il Regolamento è in vigore) da compilarsi nella lingua dello Stato richiesto (cioè del luogo dove la notificazione o comunicazione deve avvenire).
In virtù dell’art. 1, la nuova normativa si applicherà ratione materiae in caso di notifica di atti giudiziari (connessi ad un procedimento giudiziario) o atti extragiudiziali (per es. atti no-tarili) ovvero di comunicazioni in materia civile e commerciale. Sono di conseguenza esclusi gli atti e le comunicazioni che riguardino lo stato e capacità delle persone, il regime patrimoniale tra coniugi, il testamento e successioni, i fallimenti ed altre procedure affini, o atti che si riferiscano al contenzioso in materia penale, fiscale, doganale, e amministrativa.
La disciplina in commento, inoltre, non si applica nelle ipotesi in cui sia ignoto il recapito del destinatario dell’atto che deve essere notificato o comunicato, perché non sembra giusto gravare lo Stato ad quem di oneri ulteriori relativi a ricerche di destinatari il cui recapito sia sconosciuto. Vale la pena precisare che in questo caso soccorreranno in via residuale per le notificazioni effettuate dall’Italia, le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 140 ss. c.p.c.).
Passando all’esame più dettagliato dell’esecuzione della notifica, la modalità principale introdotta dal Regolamento, è innovativa rispetto al meccanismo previsto dalla Convenzione dell’Aja, perché al fine di rendere più celere l’intero procedimento, non è più previsto che gli atti o le comunicazioni da portare a conoscenza della controparte debbano essere convogliate e poi smistate dalle Autorità centrali dei singoli Paesi aderenti, ma ogni Stato membro ha designato solo gli organi mittenti ai quali viene affidato il compito di trasmettere e di ricevere gli atti da notificare o da comunicare (per l’Italia gli organi mittenti sono tutti gli Uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le Corti d’appello, presso i tribunali e le relative sezioni distaccate).nel nuovo procedimento di notifica sono coinvolti ben quattro soggetti: il richiedente la notifica, l’organo pubblico notificatore dello Stato a quo, l’organo ricevente dello Stato ad quem, ed il destinatario.
Il meccanismo su descritto è senza dubbio più snello giacché il richiedente è esentato dall’obbligo di legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi; basterà allegare a qualsiasi atto o comunicazione da notificare il modulo di trasmissione redatto nella lingua dello Stato ad quem; l’avvenuta ricezione del documento nel Paese dove si deve eseguire la notifica, ovvero la indicazione della incompletezza dell’atto trasmesso o le eventuali difficoltà o impossibilità nell’eseguire la notifica saranno comunicati tra l’organo mittente e quello ricevente sempre e solo tramite lo scambio dei moduli già predisposti a livell0o comunitario.
Secondo quando stabilito dall’art. 4 la trasmissione dell’atto potrà avvenire con “qualsiasi mezzo appropriato” a condizione che il contenuto del documento sia fedele e conforme a quello del do-cumento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili. Stante, tuttavia, l’obbligo di sottoscrizione dell’originale e della copia previsto dall’art. 125 c.p.c., per gli organi mittenti italiani la trasmissione dell’atto da notificare oltre confine non potrà mai avvenire prescindendo dal supporto cartaceo, e quindi senz’altro potrà compiersi per telefax, ma non per posta elettronica.
Anche i tempi della notifica sono scanditi in una fitta griglia informativa che coinvolge le autorità dello Stato a quo e quelle dello Stato ad quem: la notificazione deve essere effettuata dall’organo ricevente entro il termine di un mese, in base alle modalità prescritte dall’ordinamento dello Stato richiesto; inoltre, purché compatibili con la legislazione dello Stato ad quem (art. 7.1) l’organo ricevente potrà eseguire la notificazione rispettando le modalità specificate nel formulario dall’organo mittente. L’impossibilità di esecuzione entro tale termine dovrà essere comunicata all’organo mittente.
Il Regolamento 1348/2000, tuttavia, non prevede un procedimento esclusivo di notificazione degli atti al di là del confine nazionale, ma oltre alla modalità principale (artt. 2-11) su descritta ne indica ben altre quattro “sussidiarie”: la trasmissione per via consolare o diplomatica indiretta, la trasmissione per via consolare o diplomatica diretta, la notifica a mezzo del servizio postale e la notificazione diretta.
La trasmissione per via consolare o diplomatica indiretta (art. 12), coinvolge quattro soggetti nel processo di notifica: il richiedente, l’autorità consolare o diplomatica dello Stato a quo, l’organo pubblico dello Stato ad quem, ed il destinatario.
La trasmissione per via consolare o diplomatica diretta (art. 13), invece, coinvolge solo il richiedente, l’autorità diplomatica o consolare dello Stato a quo ed il destinatario. Poiché questo meccanismo di notifica si caratterizza per l’esercizio di un potere extraterritoriale attuato oltre il confine attraverso gli organi diplomatici e consolari, ogni Stato con una dichiarazione preventiva e generale può opporsi a che tale modalità di notifica avvenga nel proprio territorio. L’Italia dichiarato di essere contraria sia alla notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone residenti in altro Stato membro (ad eccezione del caso in cui l’atto debba essere notificato / comunicato ad un cittadino italiano residente in un altro Stato membro), sia alle notifiche e/o comunicazioni di atti effettuate da agenti diplomatici o consolari in Italia (salvo il caso che l’atto debba essere notificato ad un cittadino di tale Stato).
Nella notifica a mezzo del servizio postale (art 14) l’organo pubblico ufficiale o incaricato può effettuare la notifica di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.
Il vantaggio di tale meccanismo è senza dubbio il fatto di abbreviare considerevolmente i tempi di esecuzione, ma lo svantaggio è che se il destinatario si rifiuti di ricevere il plico o di sottoscrivere l’avviso di ricevimento l’atto da notificare avrà lo stesso trattamento riservato alla corrispondenza ordinaria. E’ dunque una modalità di trasmissione sconsigliabile a meno che il destinatario non siano società, banche o studi professionali, ove c’è la garanzia che ci sia qualcuno che riceva il plico e sottoscriva la ricevuta.
La domanda di notificazione diretta (art 15), infine, consente alle persone interessate di richiedere direttamente agli organi competenti (pubblici ufficiali, funzionari o altri organi competenti dello Stato ad quem, per es. ai solicitors nel Regno Unito) di effettuare la notifica senza richiedere alcun intervento dell’organo mittente.
Questa ipotesi ha sollevato non poche perplessità in relazione alla ritualità per il giudice italiano di una notifica effettuata senza il concorso degli Ufficiali giudiziari italiani, scalfendo così il monopolio del loro incarico ex art. 137 c.p.c. e, per converso, attribuendo al pubblico ufficiale straniero un potere “certificativo” parificato a quello riservato ai nostri. Mentre l’Italia riconosce questo valore fidefacente ai pubblici ufficiali, funzionari o altri organi competenti dello Stato ricevente, l’Austria, il Portogallo, l’Inghilterra, il Galles ed l’Irlanda del nord, hanno comunicato la loro opposizione a questo tipo di notificazione.
Una breve annotazione finale: il complessivo sistema disegnato dal Regolamento sembra prescindere (e financo implicitamente escludere) un intervento “autorizzativi” del tipo di quello di cui all’art. 71 Legge n. 218/95, per due ordini di motivi: da un lato il procedimento di trasmissione e notificazione regolamentare è strutturato sul rapporto diretto di notificazione, senza intermediazioni di soggetti ulteriori e distinti; dall’altro l’autorizzazione del p.m. che la disposizione della Legge di riforma del diritto internazionale privato prevede non sembra sia conciliabile con la massima urgenza che dovrebbe sottendere gli adempimenti di notificazione ad opera dell’organo ricevente e successivi alla ricezione dell’atto trasmesso. Tuttavia le disposizioni del Regolamento non abrogano in toto l’art. 71 co. 1° L. n. 218/95 e due discipline non sembrano del tutto incompatibile: ‘inapplicabilità’ dell’art. 71 varrà nell’ambito regolamentare, continuando la disposizione di diritto internazionale privato ad applicarsi negli ambiti consueti ed anche nei riguardi degli Stati che, parti della Convenzione dell’Aja, non siano membri della Unione Europea.
Occorre innanzitutto precisare che le nuove modalità per l’esecuzione della notifica intracomunitaria non si applicano in Danimarca avendo questo Paese esercitato il diritto di opting out. Dovendo, dunque, notificare un atto o una comunicazione in questo Stato, occorrerà tenere a mente che si dovrà far riferimento alla Convenzione dell’Aja del 15.11.1965 ed al meccanismo ivi descritto.
La radice normativa del Regolamento n. 1348/2000 è da ricercarsi negli articoli 61 e 65 Trattato CE: infatti, a seguito del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre1997, e nell’ambito della comunitarizzazione di alcune politiche dell’Unione europea, anche la cooperazione giudiziaria e giuridica in materia civile, è stata trasferita dal terzo pilastro al primo pilastro, convertendo quella che era a semplice cooperazione governativa in una politica comune; ne consegue che tutti gli atti giuridici adottati ai sensi del titolo IV del Trattato, e dunque anche il Regolamento in commento, sono suscettibili di essere og-getto dell’interpretazione in via pregiudiziale della CGCE ex art. 234 Trattato CE.
L’intervento comunitario nel settore specifico delle no-tifiche nasce dalla considerazione che il buon funzionamento del mercato interno presuppone che sia migliorata ed accelerata la trasmissione degli atti: l’obiettivo è di agevolare la trasmissione diretta e sollecita degli atti, ed a questo fine sono stati al-legati al Regolamento stesso degli appositi moduli (uguali per tutti i 14 Paesi dell’Unione in cui il Regolamento è in vigore) da compilarsi nella lingua dello Stato richiesto (cioè del luogo dove la notificazione o comunicazione deve avvenire).
In virtù dell’art. 1, la nuova normativa si applicherà ratione materiae in caso di notifica di atti giudiziari (connessi ad un procedimento giudiziario) o atti extragiudiziali (per es. atti no-tarili) ovvero di comunicazioni in materia civile e commerciale. Sono di conseguenza esclusi gli atti e le comunicazioni che riguardino lo stato e capacità delle persone, il regime patrimoniale tra coniugi, il testamento e successioni, i fallimenti ed altre procedure affini, o atti che si riferiscano al contenzioso in materia penale, fiscale, doganale, e amministrativa.
La disciplina in commento, inoltre, non si applica nelle ipotesi in cui sia ignoto il recapito del destinatario dell’atto che deve essere notificato o comunicato, perché non sembra giusto gravare lo Stato ad quem di oneri ulteriori relativi a ricerche di destinatari il cui recapito sia sconosciuto. Vale la pena precisare che in questo caso soccorreranno in via residuale per le notificazioni effettuate dall’Italia, le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 140 ss. c.p.c.).
Passando all’esame più dettagliato dell’esecuzione della notifica, la modalità principale introdotta dal Regolamento, è innovativa rispetto al meccanismo previsto dalla Convenzione dell’Aja, perché al fine di rendere più celere l’intero procedimento, non è più previsto che gli atti o le comunicazioni da portare a conoscenza della controparte debbano essere convogliate e poi smistate dalle Autorità centrali dei singoli Paesi aderenti, ma ogni Stato membro ha designato solo gli organi mittenti ai quali viene affidato il compito di trasmettere e di ricevere gli atti da notificare o da comunicare (per l’Italia gli organi mittenti sono tutti gli Uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le Corti d’appello, presso i tribunali e le relative sezioni distaccate).nel nuovo procedimento di notifica sono coinvolti ben quattro soggetti: il richiedente la notifica, l’organo pubblico notificatore dello Stato a quo, l’organo ricevente dello Stato ad quem, ed il destinatario.
Il meccanismo su descritto è senza dubbio più snello giacché il richiedente è esentato dall’obbligo di legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi; basterà allegare a qualsiasi atto o comunicazione da notificare il modulo di trasmissione redatto nella lingua dello Stato ad quem; l’avvenuta ricezione del documento nel Paese dove si deve eseguire la notifica, ovvero la indicazione della incompletezza dell’atto trasmesso o le eventuali difficoltà o impossibilità nell’eseguire la notifica saranno comunicati tra l’organo mittente e quello ricevente sempre e solo tramite lo scambio dei moduli già predisposti a livell0o comunitario.
Secondo quando stabilito dall’art. 4 la trasmissione dell’atto potrà avvenire con “qualsiasi mezzo appropriato” a condizione che il contenuto del documento sia fedele e conforme a quello del do-cumento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili. Stante, tuttavia, l’obbligo di sottoscrizione dell’originale e della copia previsto dall’art. 125 c.p.c., per gli organi mittenti italiani la trasmissione dell’atto da notificare oltre confine non potrà mai avvenire prescindendo dal supporto cartaceo, e quindi senz’altro potrà compiersi per telefax, ma non per posta elettronica.
Anche i tempi della notifica sono scanditi in una fitta griglia informativa che coinvolge le autorità dello Stato a quo e quelle dello Stato ad quem: la notificazione deve essere effettuata dall’organo ricevente entro il termine di un mese, in base alle modalità prescritte dall’ordinamento dello Stato richiesto; inoltre, purché compatibili con la legislazione dello Stato ad quem (art. 7.1) l’organo ricevente potrà eseguire la notificazione rispettando le modalità specificate nel formulario dall’organo mittente. L’impossibilità di esecuzione entro tale termine dovrà essere comunicata all’organo mittente.
Il Regolamento 1348/2000, tuttavia, non prevede un procedimento esclusivo di notificazione degli atti al di là del confine nazionale, ma oltre alla modalità principale (artt. 2-11) su descritta ne indica ben altre quattro “sussidiarie”: la trasmissione per via consolare o diplomatica indiretta, la trasmissione per via consolare o diplomatica diretta, la notifica a mezzo del servizio postale e la notificazione diretta.
La trasmissione per via consolare o diplomatica indiretta (art. 12), coinvolge quattro soggetti nel processo di notifica: il richiedente, l’autorità consolare o diplomatica dello Stato a quo, l’organo pubblico dello Stato ad quem, ed il destinatario.
La trasmissione per via consolare o diplomatica diretta (art. 13), invece, coinvolge solo il richiedente, l’autorità diplomatica o consolare dello Stato a quo ed il destinatario. Poiché questo meccanismo di notifica si caratterizza per l’esercizio di un potere extraterritoriale attuato oltre il confine attraverso gli organi diplomatici e consolari, ogni Stato con una dichiarazione preventiva e generale può opporsi a che tale modalità di notifica avvenga nel proprio territorio. L’Italia dichiarato di essere contraria sia alla notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone residenti in altro Stato membro (ad eccezione del caso in cui l’atto debba essere notificato / comunicato ad un cittadino italiano residente in un altro Stato membro), sia alle notifiche e/o comunicazioni di atti effettuate da agenti diplomatici o consolari in Italia (salvo il caso che l’atto debba essere notificato ad un cittadino di tale Stato).
Nella notifica a mezzo del servizio postale (art 14) l’organo pubblico ufficiale o incaricato può effettuare la notifica di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.
Il vantaggio di tale meccanismo è senza dubbio il fatto di abbreviare considerevolmente i tempi di esecuzione, ma lo svantaggio è che se il destinatario si rifiuti di ricevere il plico o di sottoscrivere l’avviso di ricevimento l’atto da notificare avrà lo stesso trattamento riservato alla corrispondenza ordinaria. E’ dunque una modalità di trasmissione sconsigliabile a meno che il destinatario non siano società, banche o studi professionali, ove c’è la garanzia che ci sia qualcuno che riceva il plico e sottoscriva la ricevuta.
La domanda di notificazione diretta (art 15), infine, consente alle persone interessate di richiedere direttamente agli organi competenti (pubblici ufficiali, funzionari o altri organi competenti dello Stato ad quem, per es. ai solicitors nel Regno Unito) di effettuare la notifica senza richiedere alcun intervento dell’organo mittente.
Questa ipotesi ha sollevato non poche perplessità in relazione alla ritualità per il giudice italiano di una notifica effettuata senza il concorso degli Ufficiali giudiziari italiani, scalfendo così il monopolio del loro incarico ex art. 137 c.p.c. e, per converso, attribuendo al pubblico ufficiale straniero un potere “certificativo” parificato a quello riservato ai nostri. Mentre l’Italia riconosce questo valore fidefacente ai pubblici ufficiali, funzionari o altri organi competenti dello Stato ricevente, l’Austria, il Portogallo, l’Inghilterra, il Galles ed l’Irlanda del nord, hanno comunicato la loro opposizione a questo tipo di notificazione.
Una breve annotazione finale: il complessivo sistema disegnato dal Regolamento sembra prescindere (e financo implicitamente escludere) un intervento “autorizzativi” del tipo di quello di cui all’art. 71 Legge n. 218/95, per due ordini di motivi: da un lato il procedimento di trasmissione e notificazione regolamentare è strutturato sul rapporto diretto di notificazione, senza intermediazioni di soggetti ulteriori e distinti; dall’altro l’autorizzazione del p.m. che la disposizione della Legge di riforma del diritto internazionale privato prevede non sembra sia conciliabile con la massima urgenza che dovrebbe sottendere gli adempimenti di notificazione ad opera dell’organo ricevente e successivi alla ricezione dell’atto trasmesso. Tuttavia le disposizioni del Regolamento non abrogano in toto l’art. 71 co. 1° L. n. 218/95 e due discipline non sembrano del tutto incompatibile: ‘inapplicabilità’ dell’art. 71 varrà nell’ambito regolamentare, continuando la disposizione di diritto internazionale privato ad applicarsi negli ambiti consueti ed anche nei riguardi degli Stati che, parti della Convenzione dell’Aja, non siano membri della Unione Europea.