L'EFFICACIA DEL CONTROLLO DELL'INNOCUITA' DEI FARMACI NELL'UNIONE EUROPEA: IL CASO OLIVIERI - Sud in Europa

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L'EFFICACIA DEL CONTROLLO DELL'INNOCUITA' DEI FARMACI NELL'UNIONE EUROPEA: IL CASO OLIVIERI

Archivio > Anno 2004 > Maggio 2004
di Annita Larissa SCIACOVELLI (Ricercatore di diritto internazionale - Università di Bari)    

Oltre oceano si parla già di “affaire Olivieri” e in Europa, all’indomani della sentenza del Tribunale di primo grado dell’Unione europea del 18 dicembre 2003, Olivieri c. Commissione (causa T-326/99), il problema di un effettivo controllo dell’innocuità dei farmaci immessi in commercio nell’Unione Europea si presenta con pressante urgenza, imponendo una revisione della procedura di autorizzazione centralizzata di commercializzazione dei farmaci, come già auspicato dalla Commissione (v. proposta del 14.3.2003, GUUE, C 61).
In realtà, tale problema sembrava superato grazie all’adozione di taluni atti normativi della Commissione e del Consiglio dei ministri a partire dal 1965 (v. le direttive n. 65/65, n. 75/318, n. 75/319, n. 83/570, n. 91/507). Obiettivo di tali atti era, in un primo momento, il ravvicinamento delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari degli Stati membri in materia di sperimentazione clinica, produzione e commercializzazione dei medicinali, cui si è aggiunto in seguito il reciproco riconoscimento delle procedure statali di autorizzazione al commercio di medicinali, al fine di facilitare la libera circolazione dei medicinali in ambito comunitario.
La stessa finalità è stata perseguita dal Consiglio dei ministri nel 1993 con il regolamento n.2309/93, il quale ha istituito una procedura comunitaria di autorizzazione di immissione dei farmaci detta “centralizzata”. Organo di tale procedura è il Comitato di Sperimentazione dei Medicinali (qui di seguito CSM), il quale svolge funzioni consultive nell’ambito dell’European Medicine Evaluation Agency (nota con l’acronimo EMEA), e al quale le aziende farmaceutiche hanno la facoltà o l’obbligo (a seconda che si tratti di un medicinale innovativo che rientri, rispettivamente, nell’allegato A o B annesso al regolamento) di presentare una domanda – obbligatoriamente corredata dalle sperimentazioni cliniche relative agli effetti del farmaco sia favorevoli che sfavorevoli firmate dal responsabile scientifico – per ottenere l’autorizzazione a commercializzare il medicinale nel territorio comunitario. Una volta emanato il parere relativo all’innocuità ed efficacia del farmaco, il CSM lo trasmette alla Commissione che, di norma, fa proprio il parere adottando una decisione vincolante per tutti gli Stati membri.
Il sistema di autorizzazione centralizzato sembrava tutelare la salute pubblica sino al recente caso Olivieri il quale ha messo in evidenza alcune lacune, come risulta da un breve esame dei fatti. Nel 1989 la dott.ssa Olivieri, ricercatrice canadese di fama internazionale sulla cura della talassemia maior, inizia uno studio sugli effetti del deferiprone nella cura della suddetta malattia. Seguendo i protocolli della Federal Drug Administration (USA) la Olivieri effettua le sperimentazioni LA-01 (efficacia del medicinale rispetto ad altri farmaci), LA-02 (efficacia e innocuità del medicinale a breve termine) e LA-03 (efficacia e innocuità del medicinale a lungo termine). Nel 1993 l’azienda farmaceutica Apotex decide di sponsorizzare la ricerca della Olivieri fino al 1996, data in cui dallo studio emerge l’inefficacia del medicinale nella metà dei pazienti, per cui l’azienda decide di interrompere le prove LA-01 e LA-03. Proseguendo nelle sperimentazioni, la Olivieri accerta la tossicità del medicinale la cui assunzione può portare anche alla morte prematura.
Il 6 febbraio 1998 l’Apotex presenta all’EMEA una domanda per ottenere l’autorizzazione a commercializzare il Ferriprox (medicinale a base di deferiprone) nella Comunità europea e allega alla domanda le relazioni relative alle prove LA-01, LA-02 e LA-03 senza la firma della Olivieri. Il 27 gennaio 1999 il CSM esprime parere positivo per il rilascio dell’autorizzazione successivamente sottoposto alla Commissione. Venuta a conoscenza del suddetto parere, la Olivieri decide di informare i membri del CSM e della EMEA dei gravi rischi per la salute derivanti dall’assunzione del medicinale, rischi che però non erano stati comunicati dall’Apotex, nonostante un preciso obbligo in tal senso sia previsto dalla dir. n. 91/507. Il 15 giugno 1999 l’EMEA sospende il procedimento di autorizzazione in virtù di una lettera della Commissione nella quale, sulla base delle informazioni fornite dalla Olivieri, si richiedono all’Apotex ulteriori notizie ed esami relativi all’innocuità del medicinale. Il 21 giugno 1999 l’EMEA nomina un gruppo di esperti che valuta i dati scientifici forniti dalla Olivieri, il quale esprime comunque parere favorevole all’autorizzazione in quanto non reputa che vi siano risultati concludenti circa la sua dannosità. Sulla base di questa valutazione il CSM adotta un secondo parere favorevole alla immissione in commercio del Ferriprox, cui è seguita la decisione della Commissione del 25 agosto 1999 accompagnata dalla richiesta di specifiche misure di sorveglianza relative alla prescrizione del farmaco in questione.
Il 19 novembre 1999 la Olivieri ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso per l’annullamento del secondo parere del CSM e della seconda decisione della Commissione, ricorso rigettato in virtù della carenza di un interesse ad agire della ricorrente, posto che il parere del CSM non figura tra gli atti suscettibili di impugnazione ai sensi dell’art. 230 del Trattato CE, e considerato che, in virtù del reg. n. 2309/93, il ricorso avverso una decisione di autorizzazione della Commissione può essere proposto dal richiedente l’autorizzazione, da uno Stato membro, dall’EMEA o dal CSM.
Dichiarando il ricorso irricevibile, il Tribunale di primo grado ha lasciato in sospeso alcune questioni di merito relative all’effettiva tutela della salute pubblica da parte dell’Unione europea. In primo luogo, il caso in esame ha evidenziato i problemi connessi all’applicazione dell’art.11 del reg. n.2309/93, il quale prevede che l’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale sia preceduta dalla verifica delle informazioni e dei documenti presentati dall’azienda farmaceutica ex art.6 del suddetto regolamento. Tale autorizzazione può essere rifiutata qualora la qualità, la sicurezza o l’efficacia del medicinale non siano state adeguatamente o sufficientemente comprovate dal richiedente.
Orbene, nel caso di specie risulta che la verifica in parola non sia stata effettuata né dal CSM nella fase di valutazione scientifica, come previsto dall’art. 7 lett. a) del citato regolamento, né dalla Commissione sebbene il rispetto delle condizioni di cui all’art. 6 sia “essenziale per garantire la realizzazione dell’obiettivo fondamentale della salvaguardia della salute pubblica” anche se – come afferma lo stesso Tribunale –, in linea di principio, non si rende necessario per la Commissione “doversi procurare o verificare le informazioni sulla valutazione scientifica del medicinale di cui trattasi presso soggetti diversi dal richiedente”.
Si aggiunga che, nonostante il mancato rispetto delle condizioni di cui all’art.6 sia stato denunciato dalla ricorrente, le istituzioni competenti non hanno rifiutato l’autorizzazione neppure allorquando esse hanno avuto prova dell’incompletezza e della non correttezza delle sperimentazioni LA-01, LA-02 e LA-03 presentate dall’Apotex, la quale aveva taciuto altresì degli effetti sfavorevoli legati all’assunzione del medicinale.
Ne consegue che, pur ritenendo sufficiente ai fini dell’applicazione dell’art.11 del reg. n. 2309/93 la sospensione del procedimento di autorizzazione disposto dalla Commissione motu proprio in assenza di una specifica disposizione, a noi pare opportuno risolvere il problema della negligenza delle istituzioni competenti – CSM e Commissione – nell’espletamento della procedura di controllo dell’esattezza, completezza e veridicità dei documenti forniti dal richiedente l’autorizzazione; ciò che impone – come auspicato dalla stessa Commissione nella proposta del 14 marzo 2003 – una maggiore trasparenza del procedimento di autorizzazione. A tal proposito è dato di osservare che l’unico documento pubblicato dall’EMEA concernente tale procedimento è la c.d. Relazione Pubblica di Valutazione resa nota, però, solo al termine del procedimento e nella quale sono esposte in sintesi le motivazioni scientifiche alla base dell’emanazione del parere del CSM.
Una seconda questione sollevata dall’affare Olivieri riguarda poi la legittimazione a impugnare il parere del CSM e la decisione della Commissione attualmente limitata ai soggetti precedentemente indicati. A tal proposito degno di nota è il tentativo del Tribunale di riconoscere il diritto di informazione spettante alla ricorrente nella sua qualità di medico esperto della malattia, diritto che però si “esaurirebbe” con la valutazione delle informazioni da parte del CSM e della Commissione, escludendo la possibilità di presentare un ricorso di an-nullamento avverso gli atti menzionati al fine di tutelare la salute pubblica. A nostro avviso, ai fini di una effettiva tutela della salute pubblica, dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di considerare come destinatari di una decisione della Commissione anche le singole associazioni di pazienti affetti da una determinata malattia la cui profilassi sia all’esame del CSM, in quanto direttamente e individualmente identificabili dall’atto in esame. Un’ultima questione sollevata dal caso Olivieri concerne l’obbligo previsto dalla dir. n. 91/507 a carico del richiedente l’autorizzazione di fornire al CSM tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione del medicinale e relative a prove farmatossicologiche o cliniche anche incomplete o abbandonate, obbligo rispetto al quale vi è la recente proposta della Commissione di ritenere il richiedente responsabile di eventuali violazioni.
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