IL NUOVO CODICE DEI VISTI DELL'UNIONE EUROPEA
Archivio > Anno 2010 > Maggio 2010
di Donatella DEL VESCOVO
Sulla
Gazzetta Ufficiale dell’UE L 243 del 15 settembre 2009 è pubblicato il
regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
luglio 2009 che istituisce per la prima volta un codice comunitario dei
visti, contenente le procedure e le condizioni di consegna dei visti di
breve durata.
Le disposizioni del regolamento riguardano infatti i transiti e i soggiorni di durata massima di tre mesi su un periodo di sei mesi. Esso si applica ai cittadini di Paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001 (che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo), fermi restando:
a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di Paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione;
b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di Paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali Paesi terzi, dall’altro.
Il visto UE d’ora in poi sarà unico, e cade, quindi, la precedente distinzione tra visto di transito e visto di soggiorno.
Dal 5 aprile, data della sua entrata in vigore, le condizioni per il rilascio dei visti sono diventate più chiare. Il nuovo regolamento vede coinvolti gli Stati Schengen (22 Stati più 3 associati, Norvegia, Irlanda e Svizzera) che d’ora in poi si asterranno dall’elaborare norme nazionali che si sovrappongano alle norme comuni, mentre non ne saranno vincolati Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro.
La base giuridica per l’istituzione di questo nuovo codice sui visti è da rintracciarsi negli art. 67 e 77 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE). In virtù dell’articolo 67 del TFUE, infatti, la creazione di uno spazio in cui le persone possano circolare liberamente dovrebbe essere accompagnata da misure in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione. Invece in base all’articolo 77 del TFUE, che contiene le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, si definiscono le regole in materia di visti relativi ai soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri.
La modifica della normativa preesistente si è resa necessaria in quanto gli Stati membri non sempre riescono a convertire entro tempi ragionevoli il visto agli stranieri ammessi nei propri territori in permesso di soggiorno affinché questi possano recarsi in altri Stati membri durante il loro soggiorno o transitare dal territorio di altri Stati membri quando tornano nei loro Paesi di origine.
Con il nuovo regolamento si costituisce un “corpus normativo comune”, soprattutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis – le disposizioni pertinenti della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GUCE, L 239 del 22 settembre 2000, p. 19) e l’istruzione consolare comune (GUUE, C 326 del 22 dicembre 2005, p. 1) – dando vita così ad uno degli elementi fondamentali per “sviluppare ulteriormente una politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali”, così come indicato nel programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nel’Unione europea (GUUE, C 53 del 3 marzo 2005, p. 1). Una tappa importante quindi per la prosecuzione della messa in atto di una politica comune dei visti e per il rafforzamento della cooperazione nella Spazio Schengen.
La politica comune dei visti, quindi, integra in un unico codice tutti gli strumenti giuridici che disciplinano le decisioni sui visti. Il codice colma le lacune esistenti, aumenta la trasparenza e la certezza del diritto, eliminando le disposizioni ridondanti, rafforzando le garanzie procedurali e consolidando la parità di trattamento dei richiedenti il visto. Viene indicato precisamente lo Stato membro incaricato del trattamento della domanda di visto e definite le varie fasi dell’esame della domanda e della relativa decisione. Contiene anche nuove disposizioni che autorizzano il rilascio di visti per gli ingressi multipli ed enumera i documenti che i richiedenti di visto devono produrre, come pure le procedure applicabili in previsione della loro verifica.
Le novità normative che verranno apportate saranno significative e prevarranno su tutte le norme nazionali incompatibili.
Ma vediamo nel dettaglio le innovazioni introdotte.
Per fare la domanda di visto il richiedente dovrà presentarsi personalmente non prima di tre mesi dall’inizio del viaggio, e la stessa dovrà essere corredata da un documento di viaggio valido, una fotografia, un documento indicante l’oggetto del viaggio, un documento attestante la disponibilità di mezzi sufficienti per coprire le spese di alloggio e sussistenza e un assicurazione per la malattia in viaggio.
Quando il richiedente presenta la sua prima domanda, lo Stato membro raccoglie le sue impronte digitali e le introduce assieme alla sua fotografia nel Sistema di Informazione dei Visti (VIS), impronte che trascorso un periodo di cinquantanove mesi saranno nuovamente rilevate.
Nel regolamento vengono anche individuati esattamente gli Stati membri e le autorità competenti ad esaminare le domande.
Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è:
a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;
b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno; oppure
c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
È prevista inoltre una cooperazione tra gli Stati membri per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione o qualora lo Stato membro competente non sia né presente né rappresentato nel Paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda.
Per quanto riguarda le autorità competenti all’interno dei singoli Stati, le domande vengono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito. Invece, nei territori d’oltremare non europei degli Stati membri, le domande possono essere esaminate dalle autorità designate dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito.
Uno Stato membro, tuttavia, può chiedere di coinvolgere autorità diverse da quelle designate in virtù del regolamento nell’esame delle domande e nelle decisioni sul merito. Ed è anche prevista la possibilità di uno Stato membro di rappresentare un altro Stato membro ai fini dell’esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato, ma anche rappresentarlo in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.
Il nuovo regolamento prevede inoltre una riduzione dei costi e dei tempi di emanazione del visto. Infatti l’importo per i diritti di visto è fissato a 60 euro per le persone di età superiore agli 11 anni, mentre non vengono riscossi per i minori di età inferiore ai sei anni, alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica, ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare dal pagamento di diritti per il visto i minori tra i sei e i dodici anni, i titolari di passaporti diplomatici e di servizio, i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni.
Per quanto riguarda i tempi di rilascio del visto, essi si accorciano e diventano più certi, ossia due settimane massimo per chiedere il visto e 15 giorni per ottenere una risposta.
Altra novità consiste nell’obbligo per gli Stati di comunicare ai richiedenti che sono stati oggetto di una decisione di rifiuto di visto le motivazioni di questa decisione e dà la possibilità a questi richiedenti di promuovere un ricorso contro la decisione resa.
Tutte queste procedure possono essere soggette tuttavia a delle eccezioni, e questo può valere qualora vi siano particolari accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i Paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti che possono derogare alle disposizioni del presente regolamento. Inoltre quando uno Stato membro ospita dei Giochi olimpici e paraolimpici, dovrebbe applicarsi un particolare regime che faciliti il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica.
Altra particolarità è la previsione del principio di sussidiarietà. Infatti se l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione delle procedure e delle condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del Nuovo Trattato sull’Unione Europea (NTUE).
Il regolamento, inoltre, si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Un sito internet comune per i visti Schengen sarà infine creato per migliorare la visibilità e l’immagine uniforme della politica comune in materia di visti. Siffatto sito servirà come mezzo per fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto.
Infine per garantire la parità di trattamento dei richiedenti è stato redatto il manuale per il trattamento delle domande di visto (adottato dalla Commissione il 19 marzo 2010) che sarà a disposizione di tutto il personale consolare degli Stati membri.
Le disposizioni del regolamento riguardano infatti i transiti e i soggiorni di durata massima di tre mesi su un periodo di sei mesi. Esso si applica ai cittadini di Paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001 (che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo), fermi restando:
a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di Paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione;
b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di Paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali Paesi terzi, dall’altro.
Il visto UE d’ora in poi sarà unico, e cade, quindi, la precedente distinzione tra visto di transito e visto di soggiorno.
Dal 5 aprile, data della sua entrata in vigore, le condizioni per il rilascio dei visti sono diventate più chiare. Il nuovo regolamento vede coinvolti gli Stati Schengen (22 Stati più 3 associati, Norvegia, Irlanda e Svizzera) che d’ora in poi si asterranno dall’elaborare norme nazionali che si sovrappongano alle norme comuni, mentre non ne saranno vincolati Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro.
La base giuridica per l’istituzione di questo nuovo codice sui visti è da rintracciarsi negli art. 67 e 77 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE). In virtù dell’articolo 67 del TFUE, infatti, la creazione di uno spazio in cui le persone possano circolare liberamente dovrebbe essere accompagnata da misure in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione. Invece in base all’articolo 77 del TFUE, che contiene le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, si definiscono le regole in materia di visti relativi ai soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri.
La modifica della normativa preesistente si è resa necessaria in quanto gli Stati membri non sempre riescono a convertire entro tempi ragionevoli il visto agli stranieri ammessi nei propri territori in permesso di soggiorno affinché questi possano recarsi in altri Stati membri durante il loro soggiorno o transitare dal territorio di altri Stati membri quando tornano nei loro Paesi di origine.
Con il nuovo regolamento si costituisce un “corpus normativo comune”, soprattutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis – le disposizioni pertinenti della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GUCE, L 239 del 22 settembre 2000, p. 19) e l’istruzione consolare comune (GUUE, C 326 del 22 dicembre 2005, p. 1) – dando vita così ad uno degli elementi fondamentali per “sviluppare ulteriormente una politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali”, così come indicato nel programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nel’Unione europea (GUUE, C 53 del 3 marzo 2005, p. 1). Una tappa importante quindi per la prosecuzione della messa in atto di una politica comune dei visti e per il rafforzamento della cooperazione nella Spazio Schengen.
La politica comune dei visti, quindi, integra in un unico codice tutti gli strumenti giuridici che disciplinano le decisioni sui visti. Il codice colma le lacune esistenti, aumenta la trasparenza e la certezza del diritto, eliminando le disposizioni ridondanti, rafforzando le garanzie procedurali e consolidando la parità di trattamento dei richiedenti il visto. Viene indicato precisamente lo Stato membro incaricato del trattamento della domanda di visto e definite le varie fasi dell’esame della domanda e della relativa decisione. Contiene anche nuove disposizioni che autorizzano il rilascio di visti per gli ingressi multipli ed enumera i documenti che i richiedenti di visto devono produrre, come pure le procedure applicabili in previsione della loro verifica.
Le novità normative che verranno apportate saranno significative e prevarranno su tutte le norme nazionali incompatibili.
Ma vediamo nel dettaglio le innovazioni introdotte.
Per fare la domanda di visto il richiedente dovrà presentarsi personalmente non prima di tre mesi dall’inizio del viaggio, e la stessa dovrà essere corredata da un documento di viaggio valido, una fotografia, un documento indicante l’oggetto del viaggio, un documento attestante la disponibilità di mezzi sufficienti per coprire le spese di alloggio e sussistenza e un assicurazione per la malattia in viaggio.
Quando il richiedente presenta la sua prima domanda, lo Stato membro raccoglie le sue impronte digitali e le introduce assieme alla sua fotografia nel Sistema di Informazione dei Visti (VIS), impronte che trascorso un periodo di cinquantanove mesi saranno nuovamente rilevate.
Nel regolamento vengono anche individuati esattamente gli Stati membri e le autorità competenti ad esaminare le domande.
Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è:
a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;
b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno; oppure
c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
È prevista inoltre una cooperazione tra gli Stati membri per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione o qualora lo Stato membro competente non sia né presente né rappresentato nel Paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda.
Per quanto riguarda le autorità competenti all’interno dei singoli Stati, le domande vengono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito. Invece, nei territori d’oltremare non europei degli Stati membri, le domande possono essere esaminate dalle autorità designate dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito.
Uno Stato membro, tuttavia, può chiedere di coinvolgere autorità diverse da quelle designate in virtù del regolamento nell’esame delle domande e nelle decisioni sul merito. Ed è anche prevista la possibilità di uno Stato membro di rappresentare un altro Stato membro ai fini dell’esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato, ma anche rappresentarlo in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.
Il nuovo regolamento prevede inoltre una riduzione dei costi e dei tempi di emanazione del visto. Infatti l’importo per i diritti di visto è fissato a 60 euro per le persone di età superiore agli 11 anni, mentre non vengono riscossi per i minori di età inferiore ai sei anni, alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica, ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare dal pagamento di diritti per il visto i minori tra i sei e i dodici anni, i titolari di passaporti diplomatici e di servizio, i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni.
Per quanto riguarda i tempi di rilascio del visto, essi si accorciano e diventano più certi, ossia due settimane massimo per chiedere il visto e 15 giorni per ottenere una risposta.
Altra novità consiste nell’obbligo per gli Stati di comunicare ai richiedenti che sono stati oggetto di una decisione di rifiuto di visto le motivazioni di questa decisione e dà la possibilità a questi richiedenti di promuovere un ricorso contro la decisione resa.
Tutte queste procedure possono essere soggette tuttavia a delle eccezioni, e questo può valere qualora vi siano particolari accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i Paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti che possono derogare alle disposizioni del presente regolamento. Inoltre quando uno Stato membro ospita dei Giochi olimpici e paraolimpici, dovrebbe applicarsi un particolare regime che faciliti il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica.
Altra particolarità è la previsione del principio di sussidiarietà. Infatti se l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione delle procedure e delle condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del Nuovo Trattato sull’Unione Europea (NTUE).
Il regolamento, inoltre, si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Un sito internet comune per i visti Schengen sarà infine creato per migliorare la visibilità e l’immagine uniforme della politica comune in materia di visti. Siffatto sito servirà come mezzo per fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto.
Infine per garantire la parità di trattamento dei richiedenti è stato redatto il manuale per il trattamento delle domande di visto (adottato dalla Commissione il 19 marzo 2010) che sarà a disposizione di tutto il personale consolare degli Stati membri.