LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI EUROPEI NEL REGOLAMENTO 1144/2014 - Sud in Europa

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LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI EUROPEI NEL REGOLAMENTO 1144/2014

Archivio > Anno 2009 > Aprile 2009
di Micaela LASTILLA (dottoranda in Principi giuridici ed istituzionali fra mercati globali e diritti fondamentali, Università degli studi di Bari Aldo Moro)    
Importanti novità in vista per gli operatori del settore agroalimentare europeo interessati a promuovere la qualità dei prodotti agricoli locali nel mercato interno e nei Paesi terzi. Infatti, dal 1° dicembre 2015 avrà applicazione il nuovo regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con cui l’Unione rafforza gli strumenti di sostegno economico (e non solo) alle attività informative e promozionali dei prodotti agricoli europei proposte dagli attori della filiera agroalimentare, tramite una nuova regolamentazione dell’accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti interessati e un cospicuo aumento del budget comunitario destinato a tal fine.
L’obiettivo del recente intervento normativo consiste nell’incoraggiare la competitività del settore agricolo dell’Unione, ottimizzandone l’immagine e aumentando la relativa quota di mercato, con particolare riguardo ai Paesi terzi con il maggiore potenziale di crescita, nella consapevolezza ormai piena che il punto di forza della produzione alimentare dell’UE risiede nella diversità delle sue specialità enogastronomiche e nelle loro peculiari caratteristiche legate alle diverse zone e ai metodi di produzione “tradizionali”.
In particolare, le “azioni”, che dovrebbero integrare e rafforzare quelle già condotte dagli Stati membri, consistono in attività di pubbliche relazioni, degustazioni, fiere ed esposizioni, campagne di informazione, manifestazioni a livello nazionale, europeo ed internazionale, finalizzate a promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari made in Europe (art. 3, par. 2).
Nel solco del previgente regolamento (CE) n. 3/2008, tramite le descritte azioni si mira a favorire un’ampia informazione in merito ai regimi di qualità e ai metodi di produzione dei prodotti agricoli europei, affinché il consumatore ne conosca a pieno i pregi e sia dunque in grado di differenziare i prodotti autentici da quelli di imitazione e contraffatti, operando scelte di acquisto consapevoli (come sottolineato dal 4° ‘considerando’ del regolamento 1144/2014).
Esaminando nello specifico le caratteristiche delle attività promozionali e informative supportate dall’UE, una rilevante novità introdotta dal regolamento del 2014 consiste nell’ampliamento della gamma di prodotti sui quali tali azioni (ovvero esposizioni, fiere, manifestazioni) possono vertere (art. 5, par. 1).
In particolare, in linea con gli altri regimi della politica agricola comune e con i regimi di qualità dell’Unione, la nuova disciplina prevede che tali iniziative riguardino non solo i prodotti agricoli strettamente intesi (già compresi nell’allegato 1 del TFUE), ma anche quelli a base di materie prime agricole, elencati nell’allegato 1 del regolamento 1144/2014 (art. 5, par. 1).
Peraltro, alcuni di questi prodotti risultano di particolare importanza per la realtà agroalimentare italiana: pasta alimentare, prodotti di panetteria e di pasticceria, punti di forza del made in Italy, potranno dunque essere oggetto di azioni promozionali e informative co-finanziate dall’Unione in tutto il mondo.
Tuttavia, quale limite generale, è previsto che durante le campagne informative, le degustazioni e gli altri eventi in cui si concretano le azioni, non possano essere pubblicizzati i marchi commerciali privati (art. 4, par. 1).
Per migliorare la qualità e l’efficacia delle dimostrazioni, nonché del materiale informativo-promozionale, la Commissione può comunque adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme dettagliate in merito alla possibilità di indicare i marchi, purché nel rispetto del principio di non discriminazione e senza alterare la libera circolazione dei prodotti agricoli e alimentari (art. 4, par. 1).
Si noti inoltre che le azioni previste non possono mirare a incoraggiare il consumo di un prodotto solo a motivo della sua origine, ad eccezione dei prodotti “riconosciuti” in base ai “regimi di qualità” di cui ai regolamenti (UE) n. 1151/2012, (CE) n. 110/2008 e dall’art. 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tale proposito, merita rilievo il fatto che la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo regolamento 1144/2014 sia avvenuta lo scorso 4 novembre proprio in coincidenza con il riconoscimento da parte della Commissione europea dell’indicazione geografica protetta (IGP) di altri due prodotti tipicamente italiani (la salama da sugo e la piadina romagnola), che potranno pertanto essere oggetto di promozione diretta nell’ambito di fiere ed esposizioni anche internazionali.
Al di fuori delle ipotesi su richiamate, il nuovo regolamento distingue il mercato interno da quello dei Paesi terzi, stabilendo che nel primo caso l’indicazione dell’origine figuri sempre in modo secondario, mentre nel secondo caso essa può apparire anche su un piano di parità rispetto al messaggio principale della campagna (art. 4, par. 2).
Le azioni informative e promozionali oggetto del nuovo regolamento possono articolarsi in “programmi” (che consistono in un “insieme di operazioni coerenti”, della durata da 1 a 3 anni: art. 6, par. 2), promossi dagli operatori del settore agroalimentare in seguito alla pubblicazione da parte della Commissione di inviti a presentare proposte progettuali.
Inoltre, in linea con la previgente normativa, tali programmi possono essere semplici o multipli a seconda che siano coinvolti uno o più Stati membri; essi devono rispettare obiettivi, priorità operative e metodi di esecuzione stabiliti dalla Commissione con il “programma di lavoro annuale”.
In alternativa ai programmi proposti dai privati operatori del settore, il regolamento prevede che le attività informative e promozionali possano consistere in iniziative proprie della Commissione, quali partecipazioni a fiere commerciali ed esposizioni internazionali, con padiglioni e altri eventi miranti a promuovere l’immagine dei prodotti europei (art. 9, par. 1).
Una rilevante novità introdotta dal regolamento riguarda le tipologie di organizzazioni proponenti idonee a presentare le proposte di programmi di cui all’art. 8 e dunque a beneficiare dei finanziamenti europei. Al fine di incentivare quantità e qualità delle attività promozionali, viene pertanto esteso l’ambito dei potenziali proponenti, includendo, accanto alle organizzazioni professionali e interprofessionali del settore, anche quelle dei produttori, nonché le loro associazioni riconosciute dagli Stati membri (articoli 152 e 156 regolamento (UE) n. 1308/2013). L’ampliamento della sfera dei potenziali soggetti beneficiari riguarda inoltre gli organismi che svolgono attività e funzioni promozionali o informative nel settore agroalimentare, con attribuzioni di servizio pubblico conferite dallo Stato di appartenenza e legalmente stabiliti in uno Stato membro da almeno due anni prima della pubblicazione dell’invito a presentare proposte (art. 7, par. 1).
Le proposte dei programmi progettuali, diversamente dalla previgente normativa, sono valutate e selezionate dalla sola Commissione ai sensi degli articoli 11 e 17 del regolamento, non essendo più previsto il coinvolgimento delle autorità nazionali competenti, ferma restando la responsabilità degli Stati interessati per la corretta esecuzione dei programmi sul proprio territorio e dei relativi pagamenti. Viene confermato l’obbligo per la Commissione di fornire al Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli tutte le informazioni relative ai programmi selezionati (art. 23, par. 1).
L’esecuzione dei programmi è deferita a organismi selezionati dalle organizzazioni proponenti in base a procedure di gara, salvo la possibilità che sia l’organizzazione stessa a realizzare alcune parti del programma a determinate condizioni (art. 13, paragrafi 1 e 2).
Centrale in tale ambito è il ruolo della Commissione, a cui spetta la predisposizione di servizi di sostegno tecnico per agevolare la conoscenza della normativa relativa all’elaborazione e all’attuazione dei programmi, favorendo in tal modo un’ampia partecipazione degli operatori del settore (art. 9, par. 2, lett. c).
Inoltre, è di rilievo la previsione che conferisce a Commissione, Corte dei Conti e OLAF poteri più incisivi di controllo sulla esecuzione effettiva e regolare delle azioni finanziate dall’Unione, a garanzia e tutela dei suoi interessi finanziari (art. 21, paragrafi 1, 2 e 3).
Ciò posto, il profilo di novità maggiormente incisivo consiste nel sostanzioso aumento delle risorse allocate per favorire la promozione dei prodotti agricoli europei: lo stanziamento passa infatti da 61 a 200 milioni di euro annui.
Fermo il divieto di doppi finanziamenti (art. 10), tale aumento di risorse viene realizzato tramite i nuovi tassi di cofinanziamento.
Infatti, il regolamento in esame sostituisce la precedente suddivisione delle fonti di finanziamento tra Commissione (fino al 50%), Stato membro (fino al 30%) e organizzazioni proponenti (per il 20%), con tassi di finanziamento variamente declinati in base alla tipologia dei programmi proposti.
In particolare, riguardo ai programmi multipli, il regolamento muove dal presupposto che, nonostante la priorità già conferita a tali programmi, tra il 2001 e il 2011 essi hanno rappresentato solo il 16% del bilancio assegnato alle azioni di informazione e promozione (20° ‘considerando’). Per questa ragione, viene prevista una partecipazione finanziaria dell’UE pari all’80% delle spese ammissibili (art. 19, par. 1).
Per i programmi semplici, invece, è stabilita una partecipazione dell’Unione pari al 70% delle spese ammissibili per i programmi nel mercato interno e all’ 80% per i programmi nei Paesi terzi (art. 15, par. 1).
La ratio della diversità dei tassi di finanziamento si rinviene nell’11° ‘considerando’: nel periodo 2001/2011 solo il 30 % del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione ha riguardato i mercati dei Paesi terzi, che presentano invece un ampio potenziale di crescita, e dunque l’Unione opta per un netto incoraggiamento alla realizzazione di azioni promozionali in tali mercati.
Sia per i programmi multipli che per quelli semplici è poi previsto un innalzamento della percentuale di finanziamento fino all’85% in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori e altri problemi specifici (articoli 15, par. 2, e 19, par. 2).
L’attuazione della politica UE in materia di cofinanziamento di azioni informative e promozionali dei prodotti agricoli europei rappresenta un passaggio centrale nello sviluppo della Politica agricola comune (PAC), il cui fine è ormai divenuto quello di connettere la realtà agricola e agroalimentare europea con le esigenze del mercato e dei consumatori. Infatti i finanziamenti europei di tali azioni, cui l’Unione ha rivolto la propria attenzione sin dagli anni ’80 del secolo scorso, da un lato, rappresentano un importante strumento atto a incentivare la domanda dei prodotti agricoli e agroalimentari tradizionalmente europei e, dall’altro, stimolano gli operatori del settore ad aumentare la propria competitività, creando circoli virtuosi di innovazione.
In particolare, il regolamento 1144/2014 è il punto di approdo di una lunga riflessione svolta dalla Commissione in merito alle strategie tese ad aumentare la domanda di tali prodotti, catalizzata dalla richiesta di potenziamento del budget UE destinato alle azioni promozionali e informative, avanzata dal Parlamento europeo nella Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi del 2007, che aveva condotto all’adozione del regolamento 3/2008.
La necessità di rendere maggiormente coerente ed efficace la previgente disciplina è emersa in seguito alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti alla Commissione in occasione del Rapporto del 2009 relativo all’analisi svolta per verificare l’efficacia dei finanziamenti in tale settore.
In virtù di ciò, nonché alla luce delle istanze sollevate dalla consultazione pubblica sulle norme di commercializzazione e sui sistemi di qualità specifici dell’Unione, aperta con la pubblicazione del Libro verde del 15 ottobre 2008 sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, (COM(2008)641 def.), il nuovo regolamento razionalizza il regime previgente sulla base dell’esperienza acquisita e dei probabili sviluppi del settore agricolo e dei mercati sia all’interno sia all’esterno dell’Unione (2° ‘considerando’).
In conclusione, la triplicazione della dotazione di bilancio appare emblematica di quanto l’Unione reputi ormai centrale il settore agroalimentare per l’incremento dell’occupazione e della crescita nell’Unione europea, le cui esportazioni hanno raggiunto i 110 miliardi di euro. Pertanto, salutando con favore la nuova politica di promozione dei prodotti agroalimentari europei, è possibile auspicare che la nuova disciplina rafforzi la capacità dell’UE di “individuare nuovi mercati, diversificare quelli esistenti e sensibilizzare i consumatori di tutto il mondo sugli standard qualitativi dei prodotti agricoli europei”, come ottimisticamente prospettato dal Commissario all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale Phil Hogan.
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