PRATICHE DI INFIBULAZIONE E VIOLAZIONE DELLA DIGNITA' FEMMINILE. UN PROBLEMA DELL'INTERA COMUNITA' INTERNAZIONALE - Sud in Europa

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PRATICHE DI INFIBULAZIONE E VIOLAZIONE DELLA DIGNITA' FEMMINILE. UN PROBLEMA DELL'INTERA COMUNITA' INTERNAZIONALE

Archivio > Anno 2004 > Maggio 2004
di Melania RICCO    

Il Parlamento europeo “condanna fermamente le mutilazioni genitali femminili in quanto violazione dei diritti umani fondamentali”. È opportuno partire da questa inequivoca affermazione dell’istituzione europea per affrontare una questione di estrema delicatezza e complessità, che ormai interessa direttamente anche il nostro continente a seguito della crescente presenza di emigrati provenienti in particolare dall’Africa.
Come è noto, le mutilazioni dei genitali femminili (MGF) sono pratiche purtroppo molto diffuse in molti Paesi africani, arabi ed asiatici tanto che, secondo stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono circa 130 milioni le donne sinora sottoposte a qualche mutilazione sessuale. La stessa OMS ne individua quattro forme tipiche, delle quali l’infibulazione costituisce l’intervento più cruento. Essa consiste infatti nell’escissione della clitoride e nell’asportazione delle piccole labbra nonché, soprattutto in passato, ma in area rurale ancora oggi, dell’asportazione parziale o totale delle grandi labbra; al che segue la successiva cucitura dell’apertura vaginale, ridotta a un piccolo pertugio non più grande di un chicco di riso o di miglio, per permettere la fuoriuscita dell’urina e del sangue mestruale.
Si tratta evidentemente di una pratica crudele e dolorosa fondata sulla convinzione che la sessualità femminile vada controllata e che la verginità delle giovani vada preservata fino al matrimonio. In alcune culture gli uomini non sposano ragazze non circoncise perché le considerano “impure”, cioè sessualmente depravate.
Di fronte alle MGF la Comunità internazionale non può rimanere inerte soprattutto in quanto tali orribili pratiche sono in contrasto con una pluralità di atti giuridici a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (artt. 2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,16,18,23,25,26). Ma i vincoli maggiori derivano agli Stati dalla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979) e, soprattutto, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (1989). Di quest’ultima, l’art. 19 impone di “proteggere il/la minore contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale…” e l’art. 24 vincola gli Stati ad “abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei minori”.
Per quanto concerne il continente africano, la Carta sui diritti umani e dei popoli (1981) vieta “ogni degradazione, umiliazione e trattamento degradante e disumano” (art. 5) nonché “ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e per la tutela dei diritti di donne e bambini” (art.18). Non solo. La nuova Carta dei diritti e del benessere dei bambini africani impegna gli Stati ad adottare “misure per l’eliminazione di costumi e pratiche tradizionali nocive allo sviluppo ed alla salute dei bambini” (art. 21).
Non solo. Nel 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una Risoluzione sulla violenza contro le donne, il cui articolo 2 fa esplicito riferimento alle MGF e ad altre pratiche tradizionali. Nel 1994 la Dichiarazione finale della Conferenza mondiale su popolazione e sviluppo (Cairo, 1994) ha chiesto espressamente ai Governi “di abolire le mutilazioni genitali femminili dove esistono e di dare sostegno alle organizzazioni non governative ed alle istituzioni comunitarie e religiose che lottano per eliminare queste pratiche”. Nel 1995, in occasione della IV Conferenza mondiale sui diritti della donna, i Governi e le organizzazioni intergovernative, nella dichiarazione finale e nella piattaforma di azione, si sono impegnati ad adottare programmi specifici onde eliminare qualsiasi forma di discriminazione ai danni delle donne e dei bambini.
Ciò comporta che nessun ricorso al concetto di “eccezione o di diversità culturale” può giustificare la relativizzazione o l’attenuazione di tale diritto fondamentale e della protezione giuridica correlata che incombe allo Stato. In questo quadro l’Unione Europea, che fon-da i propri pilastri sul rispetto dei diritti fondamentali quali peraltro determinati con la Carta di Nizza (si guardino, nella specie, soprattutto gli artt. 3, 4, 9, 10, 23, 24, 35), non poteva ignorare tale problematica rispetto sia ai suoi rapporti internazionali sia, e soprattutto, al proprio interno.
Riguardo ai primi, è utile segnalare come il Parlamento Europeo abbia a più riprese chiesto al Consiglio di richiamare l’attenzione sui regimi dei Paesi terzi (con cui sono stati conclusi accordi economici e commerciali) affinché non si intromettano nella vita dei cittadini, soprattutto delle donne, in modo contrario alle convenzioni internazionali in materia di rispetto dei diritti umani; in proposito, è prevista anche la comminazione di sanzioni sulla base degli articoli relativi ai diritti umani contemplati dagli accordi di associazione e di altro genere. Si ricordi, in materia, quanto previsto dall’art. 96 della importantissima Convenzione di Cotonou (2000) con 78 Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP). Anche se l’assenza di una vera politica estera comune rende meno efficaci, nel concreto, l’operatività di tali clausole sui diritti umani.
Riguardo ai profili “interni”, il Parlamento Europeo in una Risoluzione del 13 marzo 2002 su Donne e fondamentalismo ha ribadito che “nessun sistema politico e nessun movimento religioso possa essere al di sopra del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle libertà democratiche e che né le idee politiche né quelle religiose debbano essere utilizzate come elementi per identificare i cittadini”; che all’interno dell’UE “la difesa dei diritti della donna comporti l’impossibilità di applicare normative o tradizioni opposte o non compatibili” e che non è tollerabile, con il pretesto di credenze religiose, pratiche culturali o consuetudinarie, si violino i diritti umani. In quest’ottica, il Parlamento Europeo “reputa necessario che i diritti derivanti dal diritto di famiglia degli Stati membri prevalgano su quelli dei paesi d’origine”.
Il Parlamento Europeo ha invitato gli Stati membri ad adottare una legislazione contro qualsiasi atto che ponga in pericolo l’integrità psico-fisica e la salute della donna agendo ovviamente non a posteriori in termini punitivo ma a priori al fine di porre in essere idonee misure preventive.
In realtà nella gran parte dei Paesi membri idonee previsioni normative tuttora non sussistono salvo che in Svezia e Gran Bretagna. In Francia, peraltro, è stato riconosciuto il diritto d’asilo per le donne in fuga dall’infibulazione (secondo la raccomandazione del Parlamento Europeo) riprendendo quanto affermato nel 1985 dal Comitato esecutivo dell’UNHCR, il quale ha conferito agli Stati la libertà di riconoscere come “gruppo sociale” le donne che rischiano di subire mutilazioni genitali: si viene così assimilando la mutilazione genitale ad una persecuzione politica.
In Italia, ad es., oggi si possono genericamente utilizzare gli artt. 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli), 582 (Lesioni personali) e 583 (Circostanze aggravanti) del codice penale e l’art. 5 del Codice civile sul divieto degli atti di disposizione del proprio corpo. Tuttavia, dopo l’approvazione del Senato, è all’esame della Camera il disegno di legge 414 che modifica l’art. 583 nel senso che al secondo comma viene aggiunta la specifica fattispecie (“4-bis una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima”) e l’estensione della relativa applicazione alla circostanza che il fatto “sia commesso all’estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia”.
È tuttavia evidente che una soluzione effettiva alla scomparsa delle MGF non può che provenire dalla effettiva acquisizione da parte delle donne, in ciascuna delle società nelle quali vivono, di un protagonismo che le consenta di vivere nella piena dignità e nella parità dei diritti.
Alcuni recenti segnali sono interessanti come la Dichiarazione del Cairo adottata dai Governi e dalle ONG partecipanti alla Conferenza, organizzata dal 21 al 23 giugno 2003 nell’ambito della campagna “STOPFGM!”, e che invita tutti i governi dei Paesi affetti dalle ad adottare misure legislative specifiche contro questa pratica delle MGF e a promuovere campagne di informazione e educazione.
Sono stati inoltre invitati gli Stati africani a ratificare il Protocollo addizionale alla Carta Africana dei diritti umani, delle persone e delle donne in Africa, adottato dall’Unione Africana nel corso dell’ultimo summit tenutosi nel luglio 2003 a Maputo, che prevede la proibizione e la condanna di tutte quelle pratiche nocive che violano il rispetto dei diritti delle donne.
Il cammino è naturalmente ancora molto lungo ed impervio ma si tratta di un’ulteriore ragione per indurre ad un comune e generalizzato impegno della Comunità internazionale e di noi tutti.
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