IL PROGRAMMA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI DEI MINORI
Archivio > Anno 2011 > Maggio 2011
di Angela RIETI
Con la
comunicazione del 15 febbraio 2011 COM(2011) 60 def. la Commissione
dell’Unione europea ha adottato un “Programma per i diritti dei minori”
teso a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori mediante
la previsione di principi generali che devono guidare le Istituzioni
nell’elaborazione ed attuazione delle politiche europee nonché di una
serie di azioni che comportano modifiche di ordine giuridico e strumenti
di sostegno per le Istituzioni e gli Stati membri.
La promozione e la tutela dei diritti dei minori rappresenta uno degli obbiettivi prioritari dell’Unione in quanto espressamente previsto dall’art. 3, par. 3 del TUE e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali che, nel sancire la preminenza dell’interesse superiore del minore, riconosce in capo ad esso diritti autonomi ed indipendenti. Inoltre, tale obbiettivo discende da impegni internazionali posto che tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Nel rispetto di questo quadro normativo, l’Unione adotta un’impostazione organica tesa a garantire che le misure concernenti i diritti dell’infanzia siano pienamente integrate nella politica europea sui diritti fondamentali. Il Programma, infatti, richiama espressamente la Strategia della Commissione per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali adottata il 19 ottobre 2010 (oggetto di approfondimento in A. Rieti, La strategia europea per l’attuazione della Carta dei diritti fondamentali, in Sud in Europa, n. 3, febbraio 2010, reperibile on line sul sito www.sudineuropa.net) prevedendo che la Commissione, prima, valuti l’impatto della singola proposta legislativa sui diritti del minore, quali diritti fondamentali, optando per l’iniziativa che garantisca maggiormente “l’interesse superiore del minore” e, poi, controlli che tale interresse sia rispettato anche nella fase di adozione ed attuazione del diritto UE. Al fine di un corretto orientamento del processo decisionale, la Commissione seguirà l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo elaborata dal relativo Comitato e coopererà con il Forum europeo per i diritti dei minori, nell’ambito del quale si coordinano i rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo, del Comitato delle Regioni, del Comitato economico e sociale europeo, del Consiglio d’Europa e dell’UNICEF oltreché i rappresentanti degli osservatori nazionali sui minori, dei pubblici tutori dei minori, della società civile e delle altre parti interessate.
Il Programma garantisce, inoltre, un’azione concreta dell’Unione a favore dei minori, da un lato, predisponendo l’adozione di misure che realizzino una giustizia civile e penale a misura di minore e che proteggano le categorie di minori particolarmente vulnerabili e, dall’altro, improntando la propria azione esterna alla lotta contro tutte le forme di violenza su di essi.
Per quanto concerne l’adeguamento del sistema giudiziario europeo nel settore civile sono programmati una serie di interventi nell’ambito del diritto di famiglia tesi, in particolare, a garantire sia ai genitori che ai figli di disporre di “adeguate informazioni” sui rispettivi diritti. A tal fine la Commissione in collaborazione con gli Stati membri elaborerà “schede informative” sulle leggi nazionali aventi ad oggetto le obbligazioni alimentari, la mediazione ed il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Una corretta ed adeguata informazione sui propri diritti assume particolare rilievo con riguardo sia ai procedimenti transnazionali di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio in cui deve essere garantito il diritto del minore, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse, ad intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (ex art. 24, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali) sia ai procedimenti tesi ad accertare la responsabilità genitoriale. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, il Programma in oggetto prevede che il regolamento (CE) 2201/2003 del 27 novembre 2003 (GUUE L 338 del 23 dicembre 2003) relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, debba essere rivisto entro il 2013 al fine di stabilire eventualmente “norme minime comuni” che agevolino e riducano i tempi di riconoscimento ed esecuzione delle relative decisioni. Inoltre, la Commissione si impegna non solo a vagliare attentamente le informazioni provenienti dal Mediatore europeo in caso di sottrazione internazionale di minore da parte di un genitore ma anche a realizzare una consultazione pubblica al fine di individuare le soluzioni più idonee da proporre entro il 2013 per facilitare la registrazione ed il riconoscimento dei documenti di stato civile del minore ogniqualvolta quest’ultimo venga trasferito da uno Stato membro ad un altro garantendogli, così, un rapido accesso alla giustizia.
Le azioni relative al settore penale sono volte principalmente a rafforzare i diritti processuali dei minori qualora siano parte di un procedimento penale in qualità di indagato, imputato, testimone o vittima. L’Unione europea già nel 2010 ha adottato la direttiva 2010/ 64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GUUE L 280 del 26 ottobre 2010), che impone agli Stati membri l’obbligo di assicurare nel caso in cui l’indagato o l’imputato, anche minore, non parli o non comprenda la lingua del procedimento di essere assistito senza indugio da un interprete dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze nonché di ottenere entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per garantire l’esercizio del diritto di difesa e l’equità del procedimento. In questa prospettiva, la Commissione presenterà, rispettivamente, nel 2011 una proposta che miri a tutelare l’indagato e l’imputato che per ragioni di età o per condizioni mentali o fisiche non sia in grado di comprendere il procedimento e nel 2012 un’altra tesa a predisporre idonee garanzie per tutelare i minori quali indagati o imputati “vulnerabili”. Nel caso in cui, poi, il minore sia stato condannato a scontare una pena detentiva in una struttura carceraria, il Programma prevede che, nel rispetto dei principi e delle linee guida adottate a livello internazionale, la privazione della libertà personale debba rappresentare l’extrema ratio e durare per il periodo più breve possibile in conformità a quanto disposto dall’art. 37 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Per i minori che, invece, sono coinvolti in un procedimento penale in qualità di vittima o testimone sono previste ulteriori cautele di ordine pratico, quali evitare “il ripetersi di inutili interrogatori” ed “attenuare gli effetti negativi” relativi alla stessa partecipazione del minore ad un procedimento dalla siffatta natura, e di ordine giuridico relative alla modalità di acquisizione della prova testimoniale. In particolare, il Programma prevede che per i minori vittime di reato dovrebbe essere predisposto un sistema di videoconferenza che permetta alla vittima di rendere le proprie dichiarazioni nel corso del processo senza avere un contatto diretto con l’imputato. Ed, infine, dovrebbe essere garantito ai minori un adeguato sostegno psicologico oltreché un immediato indennizzo per gli eventuali danni patiti.
Inoltre, particolare attenzione è dedicata a particolari categorie di minori qualificati come “vulnerabili” non solo per ragioni di età ma avuto riguardo anche a fattori fisici, economici e sociali che ne caratterizzano l’esistenza. Pertanto, il Programma vaglia i risultati raggiunti ed individua le modifiche normative che si rendono necessarie riguardo ai minori disabili, a rischio di povertà, alle vittime di sfruttamento sessuale e di tratta, ai minori richiedenti asilo, non accompagnati o separati da adulti ed, infine, alla situazione dei bambini Rom. I minori disabili così come i minori a rischio di povertà devono ricevere una protezione speciale ed adeguata. I primi mediante l’eliminazione delle barriere architettoniche e per i secondi la condizione economica e sociale sarà oggetto di una apposita raccomandazione della Commissione con la quale si determineranno i principi comuni e gli strumenti di monitoraggio ritenuti più efficaci per contrastare il fenomeno della povertà e della conseguente esclusione sociale. Nell’ambito delle politiche antitratta il Programma prevede che in merito alla prossima adozione, prevista per il 2012, della Strategia integrata di contrasto alla tratta di esseri umani debbano essere tenute in debito conto le esigenze specifiche dei minori così come per i minori richiedenti asilo sono state proposte sempre dalla Commissione delle modifiche alla normativa vigente che vietano di poter trattenere il minore, a meno che ciò non rientri nel preminente interesse del medesimo, previo esame di tutte le possibili alternative. Le proposte di modifiche elaborate dalla Commissione prevedono, inoltre, un divieto assoluto di trattenimento del minore richiedente asilo qualora risulti non accompagnato. Con riguardo ai minori non accompagnati o separati da adulti nel caso in cui siano provenienti da Paesi terzi, il Programma richiama espressamente il Piano d’azione sui minori non accompagnati, adottato dalla Commissione il 6 maggio 2010, COM(2010)213 def., in cui sono individuate le strutture di accoglienza rispondenti alle esigenze dei minori e nelle quali i medesimi devono essere ospitati sino a quando non venga trovata una “soluzione durevole”. Particolare attenzione, infine, è dedicata alla situazione dei bambini di etnia Rom presenti nel territorio dell’Unione i quali a causa del fenomeno della mancata registrazione delle nascite sono frequentemente costretti ad abbandonare il sistema scolastico-formativo, perdendo l’occasione di ricevere una buona istruzione e divenendo al contempo vittima del deprecabile fenomeno della tratta, dell’accattonaggio e dello sfruttamento del lavoro minorile. I minori definiti “vulnerabili” necessitano dell’assistenza di “operatori competenti ed adeguatamente formati”. A tal fine il Programma richiede una formazione ad hoc per gli operatori di modo che essi siano in grado di comprendere i bisogni e le necessità relative ad ogni fascia di età, con il duplice fine di ridurre il tasso di abbandono del sistema scolastico. Questo importante obbiettivo è stato oggetto anche dei lavori della Commissione che ha adottato la comunicazione del 3 gennaio 2011 sulla lotta contro l’abbandono scolastico: un contributo decisivo all’agenda Europa 2020, COM(2011)18 def., nella ferma convinzione che un’assistenza ed un’istruzione di qualità siano strumenti idonei a garantire ai minori “l’integrazione sociale, lo sviluppo personale e l’occupabilità in età adulta”.
Il Programma prevede, inoltre, una serie di strumenti di sostegno per la protezione dei diritti dell’infanzia. Per i casi di rapimento o scomparsa di minori alcuni Stati membri, in particolare, Paesi Bassi, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Belgio, Grecia, Germania e Regno Unito hanno creato da diversi anni “sistemi di pubblica allerta”. A livello europeo sono previsti “meccanismi di allarme” basati sulla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri, che di fatto già dal giugno 2009 utilizzano i c.d. uffici SIRENE, connessi al sistema di informazione Schengen, per avviare ricerche sui minori scomparsi. La Commissione, al fine di migliorare e coordinare le operazioni di tali uffici ed incentivare una sempre maggiore cooperazione, adotterà nel 2011 una “nuova versione del manuale SIRENE” per precisare le regole e le procedure da seguire nel caso di scomparsa di minore. Inoltre è stata attivata una linea di assistenza telefonica diretta (numero 116 000) per i minori scomparsi al fine di offrire, tra l’altro, aiuto e sostegno alle famiglie. Ulteriore strumento di protezione è rinvenibile nel Programma “Safer Internet” con cui la Commissione ha voluto, da un lato, coordinare gli impegni provenienti dai vari comparti dell’industria tecnologica per responsabilizzare e proteggere i minori e, dall’altro, favorire “iniziative di autoregolamentazione” dei produttori dell’industria tecnologica al fine di proteggere i minori dal cyber bullismo, dal grooming, dall’esposizione a contenuti dannosi nonché da tutti i pericoli che i giovani utenti possono incontrare sulla rete. Tale sistema di autoregolamentazione consentirà, dunque, ai minori di beneficiare al massimo delle tecnologie online garantendo al contempo una maggiore sicurezza ed un adeguata protezione dai rischi connessi alla navigazione in rete.
L’Unione si impegna, inoltre, a garantire i diritti dei minori anche con riguardo all’azione esterna orientando la propria politica estera in modo deciso ed univoco verso la lotta alla violenza sui minori, al lavoro minorile, al turismo sessuale a danno dei minori, al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. Ogni iniziativa dovrà essere attuata nel rispetto delle linee guida fissate dalla Commissione nella comunicazione del 5 febbraio 2008, COM(2008)55 def., avente il seguente oggetto “Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell’UE” e del relativo piano d’azione. Tali obbiettivi sono ritenuti di primaria importanza dall’Unione europea che continuerà a perseguirli sviluppando costantemente il dialogo politico con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali ed anche monitorando nel singolo processo di adesione, relativo alla propria politica di allargamento, i progressi realizzati in materia di tutela dei diritti dei minori ed, in particolare, dei minori appartenenti alle minoranze o ad etnie ritenute particolarmente a rischio quali, ad esempio, quella Rom. L’impegno dell’Unione a favore dei minori si incrementerà anche sul piano della cooperazione bilaterale e multilaterale. A livello bilaterale sarà incentivata l’adozione di programmi di sviluppo volti a promuovere i diritti dei minori mediante l’istituzione, tra l’altro, di enti autonomi. Sul piano multilaterale l’Unione continuerà a farsi promotrice di iniziative internazionali ed a presentare risoluzioni in seno all’Assemblea Generale ed al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite favorendo la cooperazione internazionale e ribadendo il proprio impegno anche in materia di aiuti umanitari per i minori.
Le politiche europee in materia di protezione dei minori devono essere realizzate tenendo in debita considerazione, così come disposto dall’art. 24, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali, l’opinione dei minori stessi in relazione alla loro età e maturità. Pertanto, un’efficace attuazione dei diritti dell’infanzia potrà essere realizzata solo qualora venga concretamente concessa ai minori la possibilità di poter conoscere, partecipare ed esprimersi in merito alle questioni ed alle politiche che li riguardano oltreché garantendo loro una informazione completa ed efficace. Attualmente le informazioni per i minori non sono ancora caratterizzate da quella precisione ed esaustività che la materia richiede e per superare tale limite il Programma prevede che nel 2011 debba essere aperto lo “sportello unico” denominato EUROPA per consentire loro di accedere a tutte le informazioni inerenti i loro diritti.
Con il Programma sui diritti dei minori l’Unione ha mostrato nuovamente l’impegno e l’attenzione profusa nella materia dei diritti fondamentali ed, in particolare, della tutela dei diritti dell’infanzia al fine di garantire benessere e sicurezza ai minori quale risorsa fondamentale per il futuro.
La promozione e la tutela dei diritti dei minori rappresenta uno degli obbiettivi prioritari dell’Unione in quanto espressamente previsto dall’art. 3, par. 3 del TUE e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali che, nel sancire la preminenza dell’interesse superiore del minore, riconosce in capo ad esso diritti autonomi ed indipendenti. Inoltre, tale obbiettivo discende da impegni internazionali posto che tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Nel rispetto di questo quadro normativo, l’Unione adotta un’impostazione organica tesa a garantire che le misure concernenti i diritti dell’infanzia siano pienamente integrate nella politica europea sui diritti fondamentali. Il Programma, infatti, richiama espressamente la Strategia della Commissione per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali adottata il 19 ottobre 2010 (oggetto di approfondimento in A. Rieti, La strategia europea per l’attuazione della Carta dei diritti fondamentali, in Sud in Europa, n. 3, febbraio 2010, reperibile on line sul sito www.sudineuropa.net) prevedendo che la Commissione, prima, valuti l’impatto della singola proposta legislativa sui diritti del minore, quali diritti fondamentali, optando per l’iniziativa che garantisca maggiormente “l’interesse superiore del minore” e, poi, controlli che tale interresse sia rispettato anche nella fase di adozione ed attuazione del diritto UE. Al fine di un corretto orientamento del processo decisionale, la Commissione seguirà l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo elaborata dal relativo Comitato e coopererà con il Forum europeo per i diritti dei minori, nell’ambito del quale si coordinano i rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo, del Comitato delle Regioni, del Comitato economico e sociale europeo, del Consiglio d’Europa e dell’UNICEF oltreché i rappresentanti degli osservatori nazionali sui minori, dei pubblici tutori dei minori, della società civile e delle altre parti interessate.
Il Programma garantisce, inoltre, un’azione concreta dell’Unione a favore dei minori, da un lato, predisponendo l’adozione di misure che realizzino una giustizia civile e penale a misura di minore e che proteggano le categorie di minori particolarmente vulnerabili e, dall’altro, improntando la propria azione esterna alla lotta contro tutte le forme di violenza su di essi.
Per quanto concerne l’adeguamento del sistema giudiziario europeo nel settore civile sono programmati una serie di interventi nell’ambito del diritto di famiglia tesi, in particolare, a garantire sia ai genitori che ai figli di disporre di “adeguate informazioni” sui rispettivi diritti. A tal fine la Commissione in collaborazione con gli Stati membri elaborerà “schede informative” sulle leggi nazionali aventi ad oggetto le obbligazioni alimentari, la mediazione ed il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Una corretta ed adeguata informazione sui propri diritti assume particolare rilievo con riguardo sia ai procedimenti transnazionali di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio in cui deve essere garantito il diritto del minore, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse, ad intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (ex art. 24, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali) sia ai procedimenti tesi ad accertare la responsabilità genitoriale. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, il Programma in oggetto prevede che il regolamento (CE) 2201/2003 del 27 novembre 2003 (GUUE L 338 del 23 dicembre 2003) relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, debba essere rivisto entro il 2013 al fine di stabilire eventualmente “norme minime comuni” che agevolino e riducano i tempi di riconoscimento ed esecuzione delle relative decisioni. Inoltre, la Commissione si impegna non solo a vagliare attentamente le informazioni provenienti dal Mediatore europeo in caso di sottrazione internazionale di minore da parte di un genitore ma anche a realizzare una consultazione pubblica al fine di individuare le soluzioni più idonee da proporre entro il 2013 per facilitare la registrazione ed il riconoscimento dei documenti di stato civile del minore ogniqualvolta quest’ultimo venga trasferito da uno Stato membro ad un altro garantendogli, così, un rapido accesso alla giustizia.
Le azioni relative al settore penale sono volte principalmente a rafforzare i diritti processuali dei minori qualora siano parte di un procedimento penale in qualità di indagato, imputato, testimone o vittima. L’Unione europea già nel 2010 ha adottato la direttiva 2010/ 64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GUUE L 280 del 26 ottobre 2010), che impone agli Stati membri l’obbligo di assicurare nel caso in cui l’indagato o l’imputato, anche minore, non parli o non comprenda la lingua del procedimento di essere assistito senza indugio da un interprete dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze nonché di ottenere entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per garantire l’esercizio del diritto di difesa e l’equità del procedimento. In questa prospettiva, la Commissione presenterà, rispettivamente, nel 2011 una proposta che miri a tutelare l’indagato e l’imputato che per ragioni di età o per condizioni mentali o fisiche non sia in grado di comprendere il procedimento e nel 2012 un’altra tesa a predisporre idonee garanzie per tutelare i minori quali indagati o imputati “vulnerabili”. Nel caso in cui, poi, il minore sia stato condannato a scontare una pena detentiva in una struttura carceraria, il Programma prevede che, nel rispetto dei principi e delle linee guida adottate a livello internazionale, la privazione della libertà personale debba rappresentare l’extrema ratio e durare per il periodo più breve possibile in conformità a quanto disposto dall’art. 37 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Per i minori che, invece, sono coinvolti in un procedimento penale in qualità di vittima o testimone sono previste ulteriori cautele di ordine pratico, quali evitare “il ripetersi di inutili interrogatori” ed “attenuare gli effetti negativi” relativi alla stessa partecipazione del minore ad un procedimento dalla siffatta natura, e di ordine giuridico relative alla modalità di acquisizione della prova testimoniale. In particolare, il Programma prevede che per i minori vittime di reato dovrebbe essere predisposto un sistema di videoconferenza che permetta alla vittima di rendere le proprie dichiarazioni nel corso del processo senza avere un contatto diretto con l’imputato. Ed, infine, dovrebbe essere garantito ai minori un adeguato sostegno psicologico oltreché un immediato indennizzo per gli eventuali danni patiti.
Inoltre, particolare attenzione è dedicata a particolari categorie di minori qualificati come “vulnerabili” non solo per ragioni di età ma avuto riguardo anche a fattori fisici, economici e sociali che ne caratterizzano l’esistenza. Pertanto, il Programma vaglia i risultati raggiunti ed individua le modifiche normative che si rendono necessarie riguardo ai minori disabili, a rischio di povertà, alle vittime di sfruttamento sessuale e di tratta, ai minori richiedenti asilo, non accompagnati o separati da adulti ed, infine, alla situazione dei bambini Rom. I minori disabili così come i minori a rischio di povertà devono ricevere una protezione speciale ed adeguata. I primi mediante l’eliminazione delle barriere architettoniche e per i secondi la condizione economica e sociale sarà oggetto di una apposita raccomandazione della Commissione con la quale si determineranno i principi comuni e gli strumenti di monitoraggio ritenuti più efficaci per contrastare il fenomeno della povertà e della conseguente esclusione sociale. Nell’ambito delle politiche antitratta il Programma prevede che in merito alla prossima adozione, prevista per il 2012, della Strategia integrata di contrasto alla tratta di esseri umani debbano essere tenute in debito conto le esigenze specifiche dei minori così come per i minori richiedenti asilo sono state proposte sempre dalla Commissione delle modifiche alla normativa vigente che vietano di poter trattenere il minore, a meno che ciò non rientri nel preminente interesse del medesimo, previo esame di tutte le possibili alternative. Le proposte di modifiche elaborate dalla Commissione prevedono, inoltre, un divieto assoluto di trattenimento del minore richiedente asilo qualora risulti non accompagnato. Con riguardo ai minori non accompagnati o separati da adulti nel caso in cui siano provenienti da Paesi terzi, il Programma richiama espressamente il Piano d’azione sui minori non accompagnati, adottato dalla Commissione il 6 maggio 2010, COM(2010)213 def., in cui sono individuate le strutture di accoglienza rispondenti alle esigenze dei minori e nelle quali i medesimi devono essere ospitati sino a quando non venga trovata una “soluzione durevole”. Particolare attenzione, infine, è dedicata alla situazione dei bambini di etnia Rom presenti nel territorio dell’Unione i quali a causa del fenomeno della mancata registrazione delle nascite sono frequentemente costretti ad abbandonare il sistema scolastico-formativo, perdendo l’occasione di ricevere una buona istruzione e divenendo al contempo vittima del deprecabile fenomeno della tratta, dell’accattonaggio e dello sfruttamento del lavoro minorile. I minori definiti “vulnerabili” necessitano dell’assistenza di “operatori competenti ed adeguatamente formati”. A tal fine il Programma richiede una formazione ad hoc per gli operatori di modo che essi siano in grado di comprendere i bisogni e le necessità relative ad ogni fascia di età, con il duplice fine di ridurre il tasso di abbandono del sistema scolastico. Questo importante obbiettivo è stato oggetto anche dei lavori della Commissione che ha adottato la comunicazione del 3 gennaio 2011 sulla lotta contro l’abbandono scolastico: un contributo decisivo all’agenda Europa 2020, COM(2011)18 def., nella ferma convinzione che un’assistenza ed un’istruzione di qualità siano strumenti idonei a garantire ai minori “l’integrazione sociale, lo sviluppo personale e l’occupabilità in età adulta”.
Il Programma prevede, inoltre, una serie di strumenti di sostegno per la protezione dei diritti dell’infanzia. Per i casi di rapimento o scomparsa di minori alcuni Stati membri, in particolare, Paesi Bassi, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Belgio, Grecia, Germania e Regno Unito hanno creato da diversi anni “sistemi di pubblica allerta”. A livello europeo sono previsti “meccanismi di allarme” basati sulla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri, che di fatto già dal giugno 2009 utilizzano i c.d. uffici SIRENE, connessi al sistema di informazione Schengen, per avviare ricerche sui minori scomparsi. La Commissione, al fine di migliorare e coordinare le operazioni di tali uffici ed incentivare una sempre maggiore cooperazione, adotterà nel 2011 una “nuova versione del manuale SIRENE” per precisare le regole e le procedure da seguire nel caso di scomparsa di minore. Inoltre è stata attivata una linea di assistenza telefonica diretta (numero 116 000) per i minori scomparsi al fine di offrire, tra l’altro, aiuto e sostegno alle famiglie. Ulteriore strumento di protezione è rinvenibile nel Programma “Safer Internet” con cui la Commissione ha voluto, da un lato, coordinare gli impegni provenienti dai vari comparti dell’industria tecnologica per responsabilizzare e proteggere i minori e, dall’altro, favorire “iniziative di autoregolamentazione” dei produttori dell’industria tecnologica al fine di proteggere i minori dal cyber bullismo, dal grooming, dall’esposizione a contenuti dannosi nonché da tutti i pericoli che i giovani utenti possono incontrare sulla rete. Tale sistema di autoregolamentazione consentirà, dunque, ai minori di beneficiare al massimo delle tecnologie online garantendo al contempo una maggiore sicurezza ed un adeguata protezione dai rischi connessi alla navigazione in rete.
L’Unione si impegna, inoltre, a garantire i diritti dei minori anche con riguardo all’azione esterna orientando la propria politica estera in modo deciso ed univoco verso la lotta alla violenza sui minori, al lavoro minorile, al turismo sessuale a danno dei minori, al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. Ogni iniziativa dovrà essere attuata nel rispetto delle linee guida fissate dalla Commissione nella comunicazione del 5 febbraio 2008, COM(2008)55 def., avente il seguente oggetto “Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell’UE” e del relativo piano d’azione. Tali obbiettivi sono ritenuti di primaria importanza dall’Unione europea che continuerà a perseguirli sviluppando costantemente il dialogo politico con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali ed anche monitorando nel singolo processo di adesione, relativo alla propria politica di allargamento, i progressi realizzati in materia di tutela dei diritti dei minori ed, in particolare, dei minori appartenenti alle minoranze o ad etnie ritenute particolarmente a rischio quali, ad esempio, quella Rom. L’impegno dell’Unione a favore dei minori si incrementerà anche sul piano della cooperazione bilaterale e multilaterale. A livello bilaterale sarà incentivata l’adozione di programmi di sviluppo volti a promuovere i diritti dei minori mediante l’istituzione, tra l’altro, di enti autonomi. Sul piano multilaterale l’Unione continuerà a farsi promotrice di iniziative internazionali ed a presentare risoluzioni in seno all’Assemblea Generale ed al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite favorendo la cooperazione internazionale e ribadendo il proprio impegno anche in materia di aiuti umanitari per i minori.
Le politiche europee in materia di protezione dei minori devono essere realizzate tenendo in debita considerazione, così come disposto dall’art. 24, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali, l’opinione dei minori stessi in relazione alla loro età e maturità. Pertanto, un’efficace attuazione dei diritti dell’infanzia potrà essere realizzata solo qualora venga concretamente concessa ai minori la possibilità di poter conoscere, partecipare ed esprimersi in merito alle questioni ed alle politiche che li riguardano oltreché garantendo loro una informazione completa ed efficace. Attualmente le informazioni per i minori non sono ancora caratterizzate da quella precisione ed esaustività che la materia richiede e per superare tale limite il Programma prevede che nel 2011 debba essere aperto lo “sportello unico” denominato EUROPA per consentire loro di accedere a tutte le informazioni inerenti i loro diritti.
Con il Programma sui diritti dei minori l’Unione ha mostrato nuovamente l’impegno e l’attenzione profusa nella materia dei diritti fondamentali ed, in particolare, della tutela dei diritti dell’infanzia al fine di garantire benessere e sicurezza ai minori quale risorsa fondamentale per il futuro.