LA PROBLEMATICA DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA: AZIONI E STRUMENTI NORMATIVI - Sud in Europa

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LA PROBLEMATICA DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA: AZIONI E STRUMENTI NORMATIVI

Archivio > Anno 2003 > Maggio 2003
di Raffaella DI CHIO    

Dal 1996, l’Unione europea è impegnata nel combattere il fenomeno della tratta degli esseri umani, attraverso l’elaborazione di politiche e strategie e l’adozione di norme. In questo stesso anno, la Commissione europea ha istituito il Programma STOP, finanziando 85 progetti finalizzati a contrastare la tratta e lo sfruttamento sessuale dei minori: in particolare, il Programma è volto a fronteggiare e cofinanziare azioni di promozione e scambio a favore degli organismi istituzionali coinvolti nella prevenzione, come anche nella lotta alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei minori.
Da segnalare anche il ruolo dell’EUROPOL - il cui obiettivo, come è noto, è quello di migliorare la cooperazione di polizia tra gli Stati membri, allo scopo di combattere le più gravi forme di criminalità internazionale, tra cui la tratta degli esseri umani - nonché l’Azione comune per la lotta alla tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori (97/154/GAI), adottata il 24 febbraio 1997 dal Consiglio dell’Unione europea.
Quest’ultimo ha invitato gli Stati membri a riesaminare le legislazioni nazionali nelle materie pertinenti ed ha incoraggiato la cooperazione giudiziaria e la protezione delle vittime della tratta nei procedimenti giudiziari. Ad esempio, l’invito al riesame delle legislazioni nazionali in materia di tratta ha portato alla presentazione del progetto di legge italiano recante disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani, attualmente in corso di esame nella commissione 2a Giustizia in sede referente. Tale progetto prevede l’inserimento nel codice penale, dell’art. 602 bis, ai sensi del quale: “Chiunque, me-diante violenza, minaccia, inganno, costringa una o più persone a fare ingresso nello Stato o a trasferirsi all’interno di esso, al fine di sottoporla a schiavitù, a lavoro forzato, o a prestazioni sessuali, è punito con la reclusione da otto a venti anni”.
Nel 1997, la Commissione europea ha lanciato l’iniziativa DAPHNE, poi divenuta Programma DAPHNE, volto a sostenere misure di contrasto alla violenza contro donne e minori, seguendo un approccio più ampio di quello presente nel Programma STOP.
Nel 2000, la Commissione e gli Stati membri hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e i relativi Protocolli addizionali, contro il traffico degli esseri umani e contro l’introduzione clandestina di persone migranti per via terrestre, marittima ed aerea.
Il 21 dicembre dello stesso anno, la Commissione ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla tratta degli esseri umani e la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile (COM (2000) 854), accompagnata da una proposta di decisione-quadro sulla tratta degli esseri umani. Nella Comunicazione è messo in luce che: “la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia infantile, sono fenomeni odiosi e sempre più preoccupanti; che gli stessi sono favoriti dalla globalizzazione e dalle tecnologie moderne, nonché dalla povertà, dalla discriminazione contro le donne, dalla disoccupazione e dalla mancanza di istruzione e di accesso alle risorse. Su queste basi è prospettata l’adozione di misure che assicurino una tutela giuridica accentuata ed esplicita per tutti gli individui, misure preventive e che assicurino la tutela e l’assistenza adeguata alle vittime”.
Nel 2001 la Commissione europea ha lanciato il Programma STOP II, in maniera da continuare a sostenere gli scopi della precedente edizione di STOP: per il 2001 sono stati ammessi al cofinanziamento 18 progetti, 8 dei quali concentrati su misure a sostegno delle vittime della tratta. Nello stesso anno è stato istituito il Forum europeo della prevenzione del crimine organizzato, con un gruppo di lavoro specificamente dedicato alla prevenzione della tratta degli esseri umani.
Il 19 luglio 2002, il Consiglio dell’Unione ha adottato la decisione-quadro sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629/GAI). Lo scopo di tale atto è quello di armonizzare le definizioni e le sanzioni che ciascuno Stato membro stabilisce per siffatto crimine, sulla base della considerazione che il fenomeno può essere affrontato e combattuto soltanto attraverso un approccio globale comune. In tale decisione, il Consiglio ha considerato che: “la tratta degli esseri u-mani costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità dell’uomo e comporta pratiche crudeli quali l’abuso e l’inganno di persone vulnerabili, oltre che l’uso di violenza, minacce, sottomissione tramite debiti e coercizione”. L’art. 1 della decisione-quadro reca la definizione di traffico di esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale; l’art. 2 punisce il favoreggiamento della tratta, la complicità od il tentativo di commettere tale reato; l’art. 3 riguarda le pene da applicare; l’art. 4, la responsabilità delle persone giuridiche, complementare a quella della persona fisica; l’art. 5 prevede le sanzioni applicabili alle persone giuridiche; l’art. 6 la giurisdizione e l’esercizio dell’azione penale; l’art. 7 riguarda la protezione delle vittime, con un’attenzione particolare ai minori.
Per quanto concerne le vittime, occorre ricordare che la Commissione europea ha presentato, l’11 febbraio 2002, una “Proposta di direttiva riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell’immigrazione illegale e alle vittime della tratta degli esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti” (COM/-2002/0071). La proposta risponde alla duplice esigenza di tutelare le vittime che decidono di collaborare con la giustizia e di contrastare le reti che favoriscono l’immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani; la stessa trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 63, par. 1 del Trattato CE, ed ha come obiettivo l’instaurazione di un particolare regime di soggiorno, che induca le vittime a cooperare con le autorità, e che sia soggetto a determinate condizioni per evitare abu-si. Infatti, spetterà agli Stati membri pronunciarsi sui tre requisiti necessari per la concessione della carta di soggiorno (utilità della presenza della vittima, chiara volontà di cooperare da essa manifestata, assenza di ogni legame con i presunti perpetratori dei reati). La procedura per la concessione del permesso di soggiorno si svolgerà in tre fasi, l’informazione della vittima, il periodo di riflessione (della durata di 30 giorni) e, infine, la decisione sulla concessione. Questo particolare permesso di soggiorno, della durata di sei mesi, conferisce il diritto di accesso al mercato del lavoro, al sistema dell’istruzione e della formazione professionale e all’assistenza sanitaria.
Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’U-nione europea (art. 5, par. 3), proibisce la tratta degli esseri umani. Tale disposizione è conseguenza del principio universale della tutela della dignità della persona umana, sancito nell’art.1 della Carta. L’espressa previsione, nella Carta europea dei diritti fondamentali, della proibizione della tratta degli esseri umani, evidenzia, con la forza di un’acquisizione fortemente avvertita e condivisa, da una parte il principio che il traffico degli esseri umani è un reato che viola diritti umani basilari, quali il diritto alla dignità ed all’integrità fisica e mentale; dall’altra l’esigenza di porre tale principio come linea guida ed indefettibile criterio di riferimento per ogni seria prospettiva di contrasto al fenomeno.
L’attualità della materia di cui si tratta ha trovato riscontro nella Conferenza europea sulla prevenzione e la lotta al traffico degli esseri umani, che si è svolta a Bruxelles, nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2002, su iniziativa dell’Organizzazione Internazionale per la Migrazione, in cooperazione con il Par-lamento europeo e la Commissione. Nell’ambito di tale Conferenza, è stata elaborata una Dichiarazione, entrata in vigore il 15 novembre 2002, articolata sui tre temi principali della prevenzione, dell’assistenza e della protezione delle vittime e della cooperazione giudiziaria e di polizia. Uno dei risultati auspicati dalla Conferenza di Bruxelles è rappresentato dalla recente decisione della Commissione del 25 marzo 2003, che istituisce un gruppo consultivo denominato “Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani” (2003/209/CE). Il gruppo di esperti deve apportare un sostanziale contributo all’ulteriore sviluppo della prevenzione e della repressione della tratta e consentire alla Commissione di raccogliere opinioni su qualsiasi iniziativa che essa intenda intraprendere in relazione alla tratta degli esseri umani.
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