LA NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO
Archivio > Anno 2009 > Dicembre 2009
di Angela RIETI
Con
il regolamento (CE) 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
(in GUUE L 286 del 31/10/2009) è stato abrogato il regolamento (CE)
2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 (in
GUCE L 244 del 29 settembre 2000), avente ad oggetto la medesima
materia. L’intervento normativo si è reso necessario al fine di
adempiere agli obblighi internazionali derivanti dall’adesione della
Comunità europea alla Convenzione di Vienna per la protezione dello
strato di ozono ed al relativo Protocollo di Montreal, il cui testo è
stato da ultimo emendato a Pechino nel 1999 ed è entrato in vigore nel
2002. A seguito delle riunioni delle Parti del Protocollo, tenutesi
rispettivamente a Montreal nel 2007 ed a Doha nel 2008, sono state
adottate ulteriori misure destinate ad accelerare la progressiva
eliminazione degli idroclorofluorocarburi (c.d. HCFC) ed è stata
anticipata dal 2025 al 2020 la data per la cessazione della produzione
di tali sostanze.
Le disposizioni del regolamento 1005/2009, entrate in vigore il 20 novembre 2009 ma che troveranno applicazione a far data dal 1° gennaio 2010, disciplinano da un lato la produzione, la commercializzazione, l’uso, il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione nonché l’importazione, l’esportazione e la comunicazione di informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; dall’altro dispongono in merito, all’immissione in commercio, uso, importazione ed esportazione di prodotti e di apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.
Il regolamento de quo, in luogo del precedente “programma di eliminazione graduale” previsto dal regolamento 2037/2000, vieta in modo generalizzato la produzione, la commercializzazione e l’uso delle c.d. “sostanze controllate” nonché l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. Per “sostanze controllate” devono intendersi quelle sostanze che hanno un elevato potenziale di riduzione dell’ozono stratosferico (c.d. ODS) e che sono espressamente indicate nell’Allegato I del regolamento in oggetto.
Questo divieto generale soffre, tuttavia, di alcune eccezioni che riguardano rispettivamente le “sostanze controllate” generalmente intese nonché particolari categorie di sostanze controllate quali gli idroclorofluorocarburi, il bromuro di metile e l’halon, appartenenti a differenti gruppi elencati nell’Allegato I.
In merito alla “sostanze controllate” generalmente intese il regime derogatorio prevede che esse possono essere prodotte, commercializzate ed usate sul territorio comunitario qualora utilizzate esclusivamente come “materie prime” o “agenti di fabbricazione”. Alla luce delle definizioni fornite dal regolamento in oggetto, per “materia prima” si intende la “sostanza controllata” che essendo stata sottoposta a procedimento chimico-industriale ha subito una modificazione nella composizione d’origine tale da ridurne notevolmente la nocività. Mentre, l’“agente di fabbricazione” è la “sostanza controllata” utilizzata come agente chimico in particolari processi di fabbricazione (indicati nell’Allegato III) realizzati esclusivamente presso impianti esistenti dal 1° settembre 1997 e le cui emissioni sono trascurabili. Pertanto, l’utilizzazione della sostanza pericolosa è giustificata dal vincolo di destinazione d’uso imposto dalla normativa derivata che ne riduce o rende trascurabile la capacità nociva.
Un particolare regime di deroga è previsto per le “sostanze controllate” che, ad esclusione degli idroclorofluorocarburi, sono prodotte, commercializzate ed utilizzate per “usi di laboratorio” e “fini di analisi”. In tal caso sussiste un obbligo di registrazione e la necessità di ottenere il rilascio di una licenza. L’impresa utilizzatrice della “sostanza controllata” ha l’obbligo di registrarsi presso la Commissione indicando le sostanze utilizzate, lo scopo di utilizzo, il consumo annuale stimato nonché l’indicazione dei fornitori. Tali informazioni sono sottoposte ad obbligo di aggiornamento. I produttori e gli importatori che fornisco l’impresa utilizzatrice devono, invece, entro un termine indicato dalla Commissione a mezzo di avviso, dichiarare la quantità e le qualità delle “sostanze controllate” che intendono produrre o utilizzare direttamente. Successivamente la Commissione rilascia, a mezzo di notifica, una licenza ossia un’autorizzazione con la quale indica alla parte interessata l’uso e la tipologia di sostanza autorizzata nonché la quantità di immissione in commercio o di uso diretto consentita. La quantità annuale autorizzata per il singolo produttore ed importatore non può comunque superare il 130% del valore delle quantità autorizzate dal 2007 al 2009. In alternativa, un produttore potrà ottenere direttamente dall’autorità nazionale competente la relativa autorizzazione alla produzione di “sostanze controllate” purché non ecceda i limiti annuali autorizzati dalla Commissione.
Ulteriore novità introdotta in tema di deroghe dal regolamento 1005/2009 è il sistema di etichettatura obbligatoria. Infatti, a partire dal 1° luglio 2010 i contenitori di sostanze pericolose prodotte o immesse sul mercato in virtù di una delle eccezioni indicate devono espressamente indicare: a) la presenza al loro interno di “sostanze controllate”; b) che tali sostanze possono essere utilizzate solo per uno degli scopi analizzati (“materie prime”; “agenti di fabbricazione”; “usi di laboratorio” e “fini di analisi”). Il contenuto e la forma dell’etichetta potranno essere decisi dalla Commissione, assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, secondo la “procedura di gestione” prevista dall’articolo 25 del regolamento in esame.
Infine, per quanto concerne le “sostanze controllate” nonché per i prodotti che contengono o dipendono da tali sostanze, è prevista un’ulteriore eccezione al divieto di immissione in commercio nel caso di “distruzione e rigenerazione”. Le sostanze pericolose, dunque, potranno essere immesse nel mercato comunitario qualora siano recuperate a seguito di attività di manutenzione o di smantellamento delle apparecchiature in cui sono contenute per essere distrutte, riciclate o rigenerate. A tal fine le imprese sono tenute ad utilizzare tecnologie ecocompatibili, ad adottare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare o ridurre al minimo eventuali fughe ed emissione di sostanze controllate ed, infine, a tenere dei registri in cui indicano la qualità e la quantità di sostanza controllata, recuperata o eventualmente aggiunta durante l’attività di manutenzione.
In merito alla diversa categoria degli idroclorofluorocarburi (c.d. HCFC) (gruppo VIII dell’Allegato I), utilizzati essenzialmente negli impianti di raffreddamento, il regolamento 1005/2009, in conformità agli obblighi internazionali assunti, ha anticipato la data di cessazione della produzione di tali sostanze dal 31 dicembre 2025 (ex art. 3, par. 2, lett. d) del regolamento 2037/2000) al 31 dicembre 2019. Inoltre, il regolamento in esame nel consentire la produzione di HCFC “senza vincoli d’utilizzazione” ha adottato il già previsto sistema della riduzione graduale dei valori percentuali annuali di produzione ma ha fissato valori inferiori. Infatti, in luogo delle rispettive percentuali del 35%, 20% e 15% (ex art. 3, par. 3, lett. e) del regolamento 2037/2000) sono previste quelle del 35%, 14% e 7%. Tali valori sono calcolati sulla base della produzione realizzata dal singolo produttore nell’anno 1997 e si riducono gradualmente secondo termini prestabiliti dal regolamento medesimo. Per quanto concerne, invece, gli “idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati” essi possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 2014 ma per le sole attività di manutenzione o assistenza delle apparecchiature che li contengono e con la relativa apposizione di un’etichetta che indichi la qualità e la quantità di sostanza pericolosa ivi contenuta. Mentre, la produzione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di tali sostanze per “usi di laboratorio” e per “fini di analisi” è consentita senza limiti temporali e nel rispetto della disciplina della registrazione e del rilascio della licenza precedentemente analizzata. Infine, su richiesta della singola autorità nazionale, qualora sia provato che per particolari usi non sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente efficienti, la Commissione può autorizzare deroghe temporanee all’uso ed alla commercializzazione degli idroclorofluorocarburi nonché di prodotti ed apparecchiature che li contengono o che ne dipendono.
Uno specifico regime derogatorio è previsto anche per il “bromuro di metile” (gruppo VI dell’Allegato I), utilizzato prevalentemente come disinfestante del suolo e dei vegetali, per le derattizzazioni e per le applicazioni di quarantena. Ai sensi dell’abrogato regolamento 2037/2000 la produzione di “bromuro di metile” è vietata dal 1° gennaio 2005 (ex art. 3, par. 2, lett. d) se pur con alcune eccezioni. Secondo il regolamento 1005/2009, fermo restando il divieto di produzione già previsto, le eccezioni inerenti l’utilizzo di detta sostanza sono ammesse sino al 18 marzo 2010 e sono previste per i soli casi di immissione in commercio e di utilizzo per applicazioni di quarantena, per trattamenti anteriori al trasporto e per il trattamento di merci che devono essere esportate (sempre che l’utilizzo avvenga in siti approvati dall’autorità nazionale competente e che sia recuperato l’80% del bromuro rilasciato dalla spedizione). Tuttavia, in caso di emergenza dovuta alla diffusione imprevista di parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell’autorità del singolo Stato membro, può autorizzare per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche la produzione, la commercializzazione e l’uso del bromuro di metile, specificando le misure da adottare per ridurre al minimo le emissioni durante l’uso.
Ultima tipologia di “sostanza controllata” espressamente disciplinata è quella dell’“halon” (gruppo III dell’Allegato I), utilizzato nei dispositivi antincendio. Il regolamento in esame vieta ed impone il ritiro dei sistemi di protezione antincendio e degli estintori che contengono halon. Gli unici usi di halon consentiti che legittimano l’immissione in commercio sono quelli c.d. “critici”, tassativamente elencati nell’Allegato VI. Gli “usi critici” dell’halon possono essere rivisti e modificati dalla Commissione mediante la procedura di gestione qualora si rendano disponibili nuove tecnologie tecnicamente ed economicamente efficienti dal punto di vista ambientale. È, inoltre, prevista per i produttori ed importatori, autorizzati dal presente regolamento a commercializzare o utilizzare le diverse categorie di “sostanze controllate”, la facoltà di cedere totalmente o parzialmente il proprio “diritto di immissione nel mercato” a terzi produttori o importatori, previa notifica della cessione alla Commissione. Anche il “diritto di produzione” può essere trasferito totalmente o parzialmente sia all’interno del singolo Stato membro sia tra Stati parte del Protocollo di Montreal nel rispetto dei limiti di produzione prefissati dal Protocollo medesimo e dalla legislazione nazionale.
Ulteriore aspetto disciplinato dal regolamento 1005/2009, è quello del regime delle importazioni ed esportazioni delle “sostanze controllate” e di prodotti ed apparecchiature che contengono o si basano su tali sostanze. Le importazioni sono generalmente vietate ad eccezione di quelle consentite per gli usi autorizzati dal regolamento, come precedentemente analizzati. Pertanto, l’immissione in libera pratica di “sostanze controllate” importate è soggetta a restrizioni quantitative fissate dalla Commissione nel rispetto delle quote che essa assegna annualmente alle imprese secondo la “procedura di gestione”. Per le esportazioni vige un divieto speculare eccetto il caso in cui, oltre all’esportazioni consentite per gli usi ritenuti legittimi, la Commissione, su richiesta dell’autorità nazionale competente e previa notifica al Paese importatore, autorizzi l’esportazione di prodotti ed apparecchiature che contengo HCFC. Tale autorizzazione è consentita soltanto nel caso in cui sia provato che il divieto di esportazione, alla luce del valore economico e della durata di vita della merce, rappresenti un onere sproporzionato per l’esportatore comunitario. Inoltre, sono espressamente vietati gli scambi commerciali tra Stati che non sono Parti del Protocollo di Montreal con l’unica eccezione dell’autorizzazione all’importazione ed all’immissione in libera pratica di prodotti o apparecchiature che sono stati fabbricati utilizzando “sostanze controllate” ma che non ne contengono. Le importazioni e le esportazioni sono soggette al “regime delle licenze” che la Commissione gestisce mediante un sistema elettronico. Le imprese interessate ad ottenere la relativa autorizzazione all’importazione o all’esportazione sono tenute a registrarsi e ad inviare successivamente una richiesta di licenza che abbia il “contenuto minimo” richiesto dal regolamento (ex art. 18).
Il sistema delle licenze è finalizzato al miglioramento del sistema di controllo e sorveglianza del commercio illecito. Al medesimo fine tendono gli “obblighi di comunicazione annuale” che il regolamento pone in capo sia agli Stati membri sia alle imprese produttrici, importatrici, esportatrici nonché alle imprese che distruggono sostanze controllate o che utilizzano le medesime sostanze come materie prime o agenti di fabbricazione (ex art. 26 e 27). Il sistema di controllo è completato dall’obbligo di “ispezione” che gli Stati membri sono tenuti ad eseguire adottando un approccio basato sui rischi, ossia controllando quelle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione illecita di sostanze controllate, e dalle “sanzioni” fissate ed irrogate sempre a livello nazionale.
Il nuovo quadro normativo tracciato dal regolamento 1005/2009, disponendo divieti generali di produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione di ODS, prevedendo uno stringente sistema di deroghe ed imponendo un rigido sistema di controlli, ispezioni e sanzioni sia a livello comunitario che nazionale, dimostra come la Comunità europea continui a dare ampia rilevanza alle questioni ambientali globali lanciando un messaggio importante ed incoraggiante alla vigilia della Conferenza di Copenaghen, in programma dal 7 al 18 dicembre 2009.
Le disposizioni del regolamento 1005/2009, entrate in vigore il 20 novembre 2009 ma che troveranno applicazione a far data dal 1° gennaio 2010, disciplinano da un lato la produzione, la commercializzazione, l’uso, il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione nonché l’importazione, l’esportazione e la comunicazione di informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; dall’altro dispongono in merito, all’immissione in commercio, uso, importazione ed esportazione di prodotti e di apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.
Il regolamento de quo, in luogo del precedente “programma di eliminazione graduale” previsto dal regolamento 2037/2000, vieta in modo generalizzato la produzione, la commercializzazione e l’uso delle c.d. “sostanze controllate” nonché l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. Per “sostanze controllate” devono intendersi quelle sostanze che hanno un elevato potenziale di riduzione dell’ozono stratosferico (c.d. ODS) e che sono espressamente indicate nell’Allegato I del regolamento in oggetto.
Questo divieto generale soffre, tuttavia, di alcune eccezioni che riguardano rispettivamente le “sostanze controllate” generalmente intese nonché particolari categorie di sostanze controllate quali gli idroclorofluorocarburi, il bromuro di metile e l’halon, appartenenti a differenti gruppi elencati nell’Allegato I.
In merito alla “sostanze controllate” generalmente intese il regime derogatorio prevede che esse possono essere prodotte, commercializzate ed usate sul territorio comunitario qualora utilizzate esclusivamente come “materie prime” o “agenti di fabbricazione”. Alla luce delle definizioni fornite dal regolamento in oggetto, per “materia prima” si intende la “sostanza controllata” che essendo stata sottoposta a procedimento chimico-industriale ha subito una modificazione nella composizione d’origine tale da ridurne notevolmente la nocività. Mentre, l’“agente di fabbricazione” è la “sostanza controllata” utilizzata come agente chimico in particolari processi di fabbricazione (indicati nell’Allegato III) realizzati esclusivamente presso impianti esistenti dal 1° settembre 1997 e le cui emissioni sono trascurabili. Pertanto, l’utilizzazione della sostanza pericolosa è giustificata dal vincolo di destinazione d’uso imposto dalla normativa derivata che ne riduce o rende trascurabile la capacità nociva.
Un particolare regime di deroga è previsto per le “sostanze controllate” che, ad esclusione degli idroclorofluorocarburi, sono prodotte, commercializzate ed utilizzate per “usi di laboratorio” e “fini di analisi”. In tal caso sussiste un obbligo di registrazione e la necessità di ottenere il rilascio di una licenza. L’impresa utilizzatrice della “sostanza controllata” ha l’obbligo di registrarsi presso la Commissione indicando le sostanze utilizzate, lo scopo di utilizzo, il consumo annuale stimato nonché l’indicazione dei fornitori. Tali informazioni sono sottoposte ad obbligo di aggiornamento. I produttori e gli importatori che fornisco l’impresa utilizzatrice devono, invece, entro un termine indicato dalla Commissione a mezzo di avviso, dichiarare la quantità e le qualità delle “sostanze controllate” che intendono produrre o utilizzare direttamente. Successivamente la Commissione rilascia, a mezzo di notifica, una licenza ossia un’autorizzazione con la quale indica alla parte interessata l’uso e la tipologia di sostanza autorizzata nonché la quantità di immissione in commercio o di uso diretto consentita. La quantità annuale autorizzata per il singolo produttore ed importatore non può comunque superare il 130% del valore delle quantità autorizzate dal 2007 al 2009. In alternativa, un produttore potrà ottenere direttamente dall’autorità nazionale competente la relativa autorizzazione alla produzione di “sostanze controllate” purché non ecceda i limiti annuali autorizzati dalla Commissione.
Ulteriore novità introdotta in tema di deroghe dal regolamento 1005/2009 è il sistema di etichettatura obbligatoria. Infatti, a partire dal 1° luglio 2010 i contenitori di sostanze pericolose prodotte o immesse sul mercato in virtù di una delle eccezioni indicate devono espressamente indicare: a) la presenza al loro interno di “sostanze controllate”; b) che tali sostanze possono essere utilizzate solo per uno degli scopi analizzati (“materie prime”; “agenti di fabbricazione”; “usi di laboratorio” e “fini di analisi”). Il contenuto e la forma dell’etichetta potranno essere decisi dalla Commissione, assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, secondo la “procedura di gestione” prevista dall’articolo 25 del regolamento in esame.
Infine, per quanto concerne le “sostanze controllate” nonché per i prodotti che contengono o dipendono da tali sostanze, è prevista un’ulteriore eccezione al divieto di immissione in commercio nel caso di “distruzione e rigenerazione”. Le sostanze pericolose, dunque, potranno essere immesse nel mercato comunitario qualora siano recuperate a seguito di attività di manutenzione o di smantellamento delle apparecchiature in cui sono contenute per essere distrutte, riciclate o rigenerate. A tal fine le imprese sono tenute ad utilizzare tecnologie ecocompatibili, ad adottare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare o ridurre al minimo eventuali fughe ed emissione di sostanze controllate ed, infine, a tenere dei registri in cui indicano la qualità e la quantità di sostanza controllata, recuperata o eventualmente aggiunta durante l’attività di manutenzione.
In merito alla diversa categoria degli idroclorofluorocarburi (c.d. HCFC) (gruppo VIII dell’Allegato I), utilizzati essenzialmente negli impianti di raffreddamento, il regolamento 1005/2009, in conformità agli obblighi internazionali assunti, ha anticipato la data di cessazione della produzione di tali sostanze dal 31 dicembre 2025 (ex art. 3, par. 2, lett. d) del regolamento 2037/2000) al 31 dicembre 2019. Inoltre, il regolamento in esame nel consentire la produzione di HCFC “senza vincoli d’utilizzazione” ha adottato il già previsto sistema della riduzione graduale dei valori percentuali annuali di produzione ma ha fissato valori inferiori. Infatti, in luogo delle rispettive percentuali del 35%, 20% e 15% (ex art. 3, par. 3, lett. e) del regolamento 2037/2000) sono previste quelle del 35%, 14% e 7%. Tali valori sono calcolati sulla base della produzione realizzata dal singolo produttore nell’anno 1997 e si riducono gradualmente secondo termini prestabiliti dal regolamento medesimo. Per quanto concerne, invece, gli “idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati” essi possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 2014 ma per le sole attività di manutenzione o assistenza delle apparecchiature che li contengono e con la relativa apposizione di un’etichetta che indichi la qualità e la quantità di sostanza pericolosa ivi contenuta. Mentre, la produzione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di tali sostanze per “usi di laboratorio” e per “fini di analisi” è consentita senza limiti temporali e nel rispetto della disciplina della registrazione e del rilascio della licenza precedentemente analizzata. Infine, su richiesta della singola autorità nazionale, qualora sia provato che per particolari usi non sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente efficienti, la Commissione può autorizzare deroghe temporanee all’uso ed alla commercializzazione degli idroclorofluorocarburi nonché di prodotti ed apparecchiature che li contengono o che ne dipendono.
Uno specifico regime derogatorio è previsto anche per il “bromuro di metile” (gruppo VI dell’Allegato I), utilizzato prevalentemente come disinfestante del suolo e dei vegetali, per le derattizzazioni e per le applicazioni di quarantena. Ai sensi dell’abrogato regolamento 2037/2000 la produzione di “bromuro di metile” è vietata dal 1° gennaio 2005 (ex art. 3, par. 2, lett. d) se pur con alcune eccezioni. Secondo il regolamento 1005/2009, fermo restando il divieto di produzione già previsto, le eccezioni inerenti l’utilizzo di detta sostanza sono ammesse sino al 18 marzo 2010 e sono previste per i soli casi di immissione in commercio e di utilizzo per applicazioni di quarantena, per trattamenti anteriori al trasporto e per il trattamento di merci che devono essere esportate (sempre che l’utilizzo avvenga in siti approvati dall’autorità nazionale competente e che sia recuperato l’80% del bromuro rilasciato dalla spedizione). Tuttavia, in caso di emergenza dovuta alla diffusione imprevista di parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell’autorità del singolo Stato membro, può autorizzare per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche la produzione, la commercializzazione e l’uso del bromuro di metile, specificando le misure da adottare per ridurre al minimo le emissioni durante l’uso.
Ultima tipologia di “sostanza controllata” espressamente disciplinata è quella dell’“halon” (gruppo III dell’Allegato I), utilizzato nei dispositivi antincendio. Il regolamento in esame vieta ed impone il ritiro dei sistemi di protezione antincendio e degli estintori che contengono halon. Gli unici usi di halon consentiti che legittimano l’immissione in commercio sono quelli c.d. “critici”, tassativamente elencati nell’Allegato VI. Gli “usi critici” dell’halon possono essere rivisti e modificati dalla Commissione mediante la procedura di gestione qualora si rendano disponibili nuove tecnologie tecnicamente ed economicamente efficienti dal punto di vista ambientale. È, inoltre, prevista per i produttori ed importatori, autorizzati dal presente regolamento a commercializzare o utilizzare le diverse categorie di “sostanze controllate”, la facoltà di cedere totalmente o parzialmente il proprio “diritto di immissione nel mercato” a terzi produttori o importatori, previa notifica della cessione alla Commissione. Anche il “diritto di produzione” può essere trasferito totalmente o parzialmente sia all’interno del singolo Stato membro sia tra Stati parte del Protocollo di Montreal nel rispetto dei limiti di produzione prefissati dal Protocollo medesimo e dalla legislazione nazionale.
Ulteriore aspetto disciplinato dal regolamento 1005/2009, è quello del regime delle importazioni ed esportazioni delle “sostanze controllate” e di prodotti ed apparecchiature che contengono o si basano su tali sostanze. Le importazioni sono generalmente vietate ad eccezione di quelle consentite per gli usi autorizzati dal regolamento, come precedentemente analizzati. Pertanto, l’immissione in libera pratica di “sostanze controllate” importate è soggetta a restrizioni quantitative fissate dalla Commissione nel rispetto delle quote che essa assegna annualmente alle imprese secondo la “procedura di gestione”. Per le esportazioni vige un divieto speculare eccetto il caso in cui, oltre all’esportazioni consentite per gli usi ritenuti legittimi, la Commissione, su richiesta dell’autorità nazionale competente e previa notifica al Paese importatore, autorizzi l’esportazione di prodotti ed apparecchiature che contengo HCFC. Tale autorizzazione è consentita soltanto nel caso in cui sia provato che il divieto di esportazione, alla luce del valore economico e della durata di vita della merce, rappresenti un onere sproporzionato per l’esportatore comunitario. Inoltre, sono espressamente vietati gli scambi commerciali tra Stati che non sono Parti del Protocollo di Montreal con l’unica eccezione dell’autorizzazione all’importazione ed all’immissione in libera pratica di prodotti o apparecchiature che sono stati fabbricati utilizzando “sostanze controllate” ma che non ne contengono. Le importazioni e le esportazioni sono soggette al “regime delle licenze” che la Commissione gestisce mediante un sistema elettronico. Le imprese interessate ad ottenere la relativa autorizzazione all’importazione o all’esportazione sono tenute a registrarsi e ad inviare successivamente una richiesta di licenza che abbia il “contenuto minimo” richiesto dal regolamento (ex art. 18).
Il sistema delle licenze è finalizzato al miglioramento del sistema di controllo e sorveglianza del commercio illecito. Al medesimo fine tendono gli “obblighi di comunicazione annuale” che il regolamento pone in capo sia agli Stati membri sia alle imprese produttrici, importatrici, esportatrici nonché alle imprese che distruggono sostanze controllate o che utilizzano le medesime sostanze come materie prime o agenti di fabbricazione (ex art. 26 e 27). Il sistema di controllo è completato dall’obbligo di “ispezione” che gli Stati membri sono tenuti ad eseguire adottando un approccio basato sui rischi, ossia controllando quelle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione illecita di sostanze controllate, e dalle “sanzioni” fissate ed irrogate sempre a livello nazionale.
Il nuovo quadro normativo tracciato dal regolamento 1005/2009, disponendo divieti generali di produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione di ODS, prevedendo uno stringente sistema di deroghe ed imponendo un rigido sistema di controlli, ispezioni e sanzioni sia a livello comunitario che nazionale, dimostra come la Comunità europea continui a dare ampia rilevanza alle questioni ambientali globali lanciando un messaggio importante ed incoraggiante alla vigilia della Conferenza di Copenaghen, in programma dal 7 al 18 dicembre 2009.