COSTITUZIONE PER L'EUROPA E DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO AD UN GIUDICE: ALCUNE CONSIDERAZIONI - Sud in Europa

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COSTITUZIONE PER L'EUROPA E DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO AD UN GIUDICE: ALCUNE CONSIDERAZIONI

Archivio > Anno 2005 > Febbraio 2005

di Antonio LEANDRO (Ricercatore di diritto internazionale nell’Università degli studi di Bari)    
L’art. II - 107 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (d’ora innanzi Costituzione per l’Europa) enuncia il diritto a un ricorso effettivo a un giudice imparziale.
La disposizione, contenuta nella Parte II, che include la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, corrisponde a quella prevista dall’art. 47 di tale Carta secondo la numerazione precedente all’inserimento di quest’ultima nella Costituzione per l’Europa. Come precisato dalle Spiegazioni aggiornate relative al testo della Carta dei diritti fondamentali approvate dal Praesidium della Convenzione Europea il 18 luglio 2003 - spiegazioni che, ai termini dell’art. II - 112 par. 7, Costituzione per l’Europa, “[i] giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto ...” per interpretare la Carta–, la disposizione in discorso si basa in gran parte sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: l’art. II-107, comma 1, sull’art. 13 nell’affermare che “[o]gni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice …”; il comma 2 sull’art. 6, stessa Convenzione, nel sancire che “[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge”, e “[...] ha facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare”.
L’art. II - 107, comma 3, stabilisce, infine, che “[a] coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato …”. Tale ultima disposizione estende, quindi, a qualsiasi processo il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita che l’art. 6, par. 3, lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo attribuisce all’accusato in un processo penale.
In proposito va ricordato, tuttavia, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che l’art. 6 “peut parfois astreindre l'Etat à pourvoir à l'assistance d'un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, comme la législation nationale de certains Etats contractants le fait pour diverses catégories de litiges, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause” (par. 26 della sentenza 9 ottobre 1979, Airey, in Serie A, Volume 32).
L'assistenza legale gratuita va accordata, dunque, quale che sia la materia del processo de quo, allorché la sua mancanza pregiudicherebbe, in relazione al caso concreto, il diritto a un accesso effettivo alla giustizia. In altri termini, dall’assegnazione del patrocinio a spese dello Stato può dipendere la tutela concreta ed effettiva del diritto da ultimo menzionato: ciò spiega perché il diritto a essere assistiti gratuitamente è riconosciuto dall’art. 6 par. 3, lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo “quando lo esigano gli interessi della giustizia”, e dall’art. II - 107, comma 3, Costituzione per l’Europa, “qualora sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.
Peraltro, l’accesso effettivo alla giustizia è obiettivo delle misure che la Costituzione per l’Europa impone all’Unione di adottare per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
In particolare, l’art. III - 257, che al paragrafo 1 già condiziona la realizzazione di detto spazio al rispetto dei di-ritti fondamentali - tra cui, appunto, quello di un ricorso effettivo a un giudice -, al paragrafo 4 prevede che l’Unione “faciliti l’accesso alla giustizia attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile”; inoltre, l’art. III - 269, par. 2, lett. e), accoglie tra le misure dirette a sviluppare una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali - cooperazione a sua volta necessaria a costituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia - quella volta a garantire un accesso effettivo alla giustizia.
Va notato che la Costituzione per l’Europa è più incisiva del Trattato della Comunità europea là dove menziona – contrariamente all’art. 65 del Trattato - la garanzia di un accesso effettivo alla giustizia tra gli obiettivi delle misure da adottare per sviluppare la cooperazione giudiziaria civile ai termini del ricordato art. III - 269 e là dove puntualizza che tutte le misure volte a tale ultimo scopo sono stabilite “in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno” (art. III – 269) a differenza dell’art. 65 del Trattato che ne prescrive l’adozione “per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno” (corsivo nostro).
La maggiore incisività delle norme della Costituzione per l’Europa rispetto al Trattato della Comunità europea è segno, da un lato, del rafforzamento delle politiche oggi svolte dalla Comunità verso la formazione di uno spazio giudiziario conforme al livello di tutela raggiunto dai diritti umani in àmbito interno e internazionale; dall’altro, della tendenza a svestire la cooperazione giudiziaria in materia civile dal ruolo di semplice strumento utile al funzionamento del mercato interno.
Quanto alla disciplina vigente, una misura diretta a tutelare il diritto in esame è la direttiva 2003/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. La direttiva muove dalla premessa che un efficace accesso alla giustizia può dipendere dal fatto che alla parte della controversia non dotata di mezzi sufficienti sia riconosciuto il gratuito patrocinio a spese dello Stato, e che ciò vale anche per le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, ossia le controversie in cui la parte che richiede il patrocinio a spese dello Stato è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o da quello in cui la sentenza deve essere eseguita (art. 2, par. 1). Il diritto al patrocinio a spese dello Stato - comprensivo di consulenza legale nella fase precontenziosa, assistenza legale per adire un tribunale, rappresentanza in sede di giudizio ed esonero totale o parziale delle spese processuali (art. 3, par. 2, lett. a) e b)) - va riconosciuto ai cittadini dell’Unione europea (e ai cittadini di Stati terzi regolarmente e abitualmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro) qualora tali soggetti si trovino in una situazione economica che giustifichi il gratuito patrocinio; situazione, questa, valutata dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Pur non potendo approfondire l’analisi di tale direttiva un dato va evidenziato: sebbene la direttiva lasci libero lo Stato membro di fissare il limite al di sopra del quale si presume che una persona sia in grado di sostenere le spese processuali, essa stabilisce che ai richiedenti, la cui situazione finanziaria e patrimoniale superi detti limiti, sia riconosciuta la facoltà di dimostrare l’incapacità di sostenere le spese processuali rispetto alla controversia di cui siano parte a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro (art. 5, par. 4).
Il dato mostra che il diritto comunitario attualmente regola anche situazioni giuridiche idonee a rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (come il diritto al gratuito patrocinio rispetto al diritto a un ricorso effettivo a un giudice), le quali, tuttavia, vanno accertate non necessariamente in base a parametri astratti e generali per non privare di effettività la tutela medesima; si tratta di una politica che, come detto, conoscerà un rafforzamento con l’entrata in vigore della Costituzione per l’Europa.
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