L'OMC TUTELA VERAMENTE LA SALUTE? - Sud in Europa

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L'OMC TUTELA VERAMENTE LA SALUTE?

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di Valeria DI COMITE    

Nella recentissima decisione del 26 novembre 2003, l’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha fornito un’ulteriore interpretazione dell’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie, in merito alla controversia insorta tra Stati Uniti e Giappone a causa delle misure restrittive all’importazione di mele (documento WT/DS245/AB/R Japon – Measures affecting the importation of apple).
La controversia è sorta a causa dell’applicazione da parte del Giappone di una misura normativa, il cui obiettivo era evitare la diffusione di una malattia delle piante, che colpisce essenzialmente le mele, nota con il nome di “fire blight” (denominata scientificamente Erwinia amylovora). La E. Emivlora, scoperta più di 200 anni fa, è stata riscontrata per la prima volta a New York. Si tratta di un’infezione attualmente diffusa in alcune zone del Nord America. Al fine di evitare che le mele, una volta importate, potessero contagiare le piantagioni nazionali, il Giappone aveva stabilito alcune regole relative all’importazione delle mele procedenti da frutteti che si trovassero in zone ove fosse presumibile la presenza del batterio. In particolare si richiedeva all’autorità americana competente (United States Department of Agricolture - USDA) di individuare e qualificare le zone in cui tale malattia non si fosse manifestata. Qualora si fosse accertata la presenza di una pianta infetta, tale area sarebbe stata “squalificata”. Solo le mele coltivate nelle aree “qualificate” potevano entrare in Giap-pone. La misura prevedeva inoltre alcune procedure di ispezione. Le autorità americane avrebbero dovuto ispezionare i frutteti almeno due volte l’anno al momento della fioritura e della nascita del frutto e, perdipiù, si richiedeva un’ispezione congiunta di agenti americani e giapponesi al tempo del raccolto. Venivano stabilite infine delle forme specifiche di disinfezione e l’obbligo di separare i carichi di mele destinate al Giappone da qualsiasi altro carico di mele e frutta destinato in altri Stati.
Tali obblighi riguardavano anche l’importazione di mele mature non infette, mele che per il solo fatto di essere coltivate in aree non sicure potevano essere considerate come dei veicoli per la propagazione della malattia in Giappone.
Gli Stati Uniti ritenevano che la misura prevista dal Giappone costituisse una violazione dell’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie, e segnatamente, dell’art. 2 comma 2, e dell’art. 5 comma 7. La prima norma prevede che gli Stati membri dell’OMC possano adottare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la tutela della salute e della vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali purché tali misure “siano basate su criteri scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, fatte salve le disposizioni dell’art. 5.7”. Quest’ultima norma, che costituisce un’applicazione del principio di precauzione, stabilisce la possibilità di adottare temporaneamente delle misure sanitarie e fitosanitarie nel caso in cui “le pertinenti prove scientifiche non siano sufficienti”. In altri termini, l’art. 2.2 prevede la regola generale in base alla quale una misura fitosanitaria, come quella in oggetto, può essere adottata da uno Stato membro solo nell’ipotesi in cui sia provata scientificamente la necessità di stabilire e mantenere tale misura al fine di tutelare la salute. L’art. 5, invece, stabilisce un’eccezione a tale regola, perché prevede la possibilità di applicare tali misure – in via temporanea – qualora sussista un rischio per la salute o la vita, ma a condizione che non esistano prove scientifiche sufficienti che permettano di escludere tale rischio.
L’organo di appello nella sua decisione – che conferma il rapporto del panel – ha ritenuto che, nel caso di specie, la misura fosse sproporzionata rispetto all’obiettivo che voleva perseguire. In particolare, l’espressione “mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche” dell’art. 2.2 è stata interpretata nel senso che tale situazione si verifica qualora non sussista un nesso causale obiettivo tra la misura adottata e le pertinenti prove scientifiche. Secondo il panel le prove scientifiche non dimostravano sufficientemente che le mele potessero costituire un veicolo per il propagarsi delle malattia, di conseguenza, ha considerato che la misura giapponese fosse contraria all’art 2.2. In relazione alla possibilità di invocare l’eccezione dell’art. 5.7 il panel ha interpretato il significato dell’espressione “le pertinenti prove scientifiche non siano sufficienti”, nel senso che sia necessaria l’esistenza di un nesso causale tra l’insufficienza delle prove e la valutazione del rischio.
Nel caso di specie, numerosi e qualificati studi scientifici avevano dimostrato che la possibilità di trasmissione della malattia attraverso le mele fosse trascurabile, di conseguenza il panel aveva ritenuto che le prove fossero sufficienti ad escludere il rischio di trasmissione e ha considerato che la misura fosse contraria all’art. 5.7. In conclusione, le misure adottate dal Giappone sono state ritenute – sia in primo che in secondo grado – contrarie all’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie.
È forse opportuno chiedersi se questa decisione non costituisca un’ulteriore conferma di un applicazione restrittiva del principio di precauzione. Principio che come è noto in sede comunitaria è applicato in forma molto più amplia, poiché si considera che interessi essenziali com
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