IL MANDATO PER LA CIG
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di Redazione
Di seguito
di riporta il testo delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio
Europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007, contenente il mandato per
la prossima Conferenza Intergovernativa
Il presente mandato costituirà la base e il quadro esclusivi dei lavori della CIG che sarà convocata conformemente al punto 10 delle conclusioni del Consiglio europeo.
I. OSSERVAZIONI GENERALI
1. La CIG è invitata ad elaborare un trattato (in seguito denominato “trattato di riforma”) che modifichi i trattati esistenti allo scopo di rafforzare l’efficienza e la legittimità democratica dell’Unione allargata nonché la coerenza della sua azione esterna. Il progetto costituzionale, che consisteva nell’abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostituzione con un unico testo denominato “Costituzione”, è abbandonato. Il trattato di riforma integrerà nei trattati esistenti, che restano in vigore, le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004 come indicato dettagliatamente qui di seguito.
2. Il trattato di riforma conterrà due clausole sostanziali che modificano, rispettivamente, il trattato sull’Unione europea (TUE) e il trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il TUE manterrà il suo titolo attuale mentre il TCE sarà denominato trattato sul funzionamento dell’Unione, in considerazione della personalità giuridica unica dell’Unione. Il termine “Comunità” sarà sostituito ovunque dal termine “Unione”; verrà stabilito che i due trattati costituiscono i trattati su cui è fondata l’Unione e che l’Unione sostituisce e succede alla Comunità. Altre clausole conterranno le consuete disposizioni sulla ratifica e l’entrata in vigore nonché disposizioni transitorie. Le modifiche tecniche al trattato Euratom e ai protocolli esistenti convenute in sede di CIG del 2004 saranno apportate mediante protocolli allegati al trattato di riforma.
3. Il TUE e il trattato sul funzionamento dell’Unione non avranno carattere costituzionale. La terminologia utilizzata in tutto il testo dei trattati rispecchierà tale cambiamento: il termine “Costituzione” non sarà utilizzato, il “ministro degli affari esteri dell’Unione” sarà denominato Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i termini “legge” e “legge quadro” saranno abbandonati mentre i termini attuali “regolamenti”, “direttive” e “decisioni” saranno mantenuti. Parimenti, i trattati modificati non conterranno alcun articolo che faccia riferimento ai simboli dell’UE quali la bandiera, l’inno o il motto. Per quanto riguarda il primato del diritto dell’UE, la CIG adotterà una dichiarazione contenente un richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE.
4. Per quanto concerne il contenuto delle modifiche ai trattati esistenti, le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004 saranno integrate nel TUE e nel trattato sul funzionamento dell’Unione come specificato nel presente mandato. Le modifiche apportate a tali innovazioni in seguito alle consultazioni svoltesi con gli Stati membri negli ultimi sei mesi sono chiaramente indicate in appresso. Esse riguardano, in particolare, le rispettive competenze dell’UE e degli Stati membri e la loro delimitazione, il carattere specifico della politica estera e di sicurezza comune, il ruolo rafforzato dei parlamenti nazionali, il trattamento della Carta dei diritti fondamentali e un meccanismo, nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, volto a consentire agli Stati membri di andare avanti su un determinato atto consentendo nel contempo ad altri di non parteciparvi.
II. MODIFICHE AL TRATTATO SULL’UE
5. La clausola 1 del trattato di riforma conterrà le modifiche all’attuale TUE. Salvo indicazioni contrarie nel presente mandato, il testo dei trattati esistenti rimane invariato.
6. Il testo del primo considerando convenuto in sede di CIG del 2004 sarà inserito come secondo considerando nel preambolo.
7. Il TUE sarà suddiviso in 6 titoli: Disposizioni comuni (I), Disposizioni relative ai principi democratici (II), Disposizioni sulle istituzioni (III), Disposizioni su una cooperazione rafforzata (IV), Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (V) e Disposizioni finali (VI). I titoli I, IV (attuale titolo VII), V e VI (attuale titolo VIII) seguono la struttura del TUE attuale, con le modifiche convenute in sede di CIG del 2004. Gli altri due titoli (II e III) sono nuovi ed introducono le innovazioni convenute in sede di CIG del 2004.
Disposizioni comuni (I)
8. Il titolo I del TUE attuale, contenente tra l’altro articoli sui valori e gli obiettivi dell’Unione, sulle relazioni tra l’Unione e gli Stati membri e sulla sospensione dei diritti degli Stati membri, sarà modificato conformemente alle innovazioni convenute in sede di CIG del 2004 (cfr. allegato 1, titolo I).
9. L’articolo sui diritti fondamentali conterrà un rinvio alla Carta dei diritti fondamentali, quale convenuta in sede di CIG del 2004, che le conferisce valore giuridicamente vincolante e ne stabilisce il campo di applicazione.
10. Nell’articolo sui principi fondamentali riguardanti le competenze verrà precisato che l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.
Disposizioni relative ai principi democratici (II)
11. Questo nuovo titolo II conterrà le disposizioni convenute in sede di CIG del 2004 riguardanti l’uguaglianza democratica, la democrazia rappresentativa, la democrazia partecipativa e l’iniziativa dei cittadini. Per quanto riguarda i parlamenti nazionali, il loro ruolo sarà ulteriormente rafforzato rispetto alle disposizioni convenute in sede di CIG del 2004 (cfr. allegato 1, titolo II):
– il termine concesso ai parlamenti nazionali per esaminare i progetti di testi legislativi ed emettere un parere motivato concernente la sussidiarietà sarà prolungato da 6 a 8 settimane (i protocolli sui parlamenti nazionali e sulla sussidiarietà e proporzionalità saranno modificati di conseguenza);
– sarà istituito un meccanismo di controllo rafforzato della sussidiarietà, nel senso che se un progetto di atto legislativo viene contestato dalla maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali la Commissione riesaminerà il progetto di atto, che può decidere di mantenere, modificare o ritirare. Qualora scelga di mantenere il progetto, la Commissione dovrà spiegare, in un parere motivato, perché ritiene il progetto conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali dovranno essere trasmessi al legislatore dell’UE affinché ne tenga conto nella procedura legislativa. Ciò attiverà una procedura specifica:
· prima della conclusione della prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria, il legislatore (Consiglio e Parlamento) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;
· se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame (il protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità sarà modificato di conseguenza).
Un nuovo articolo generale illustrerà il ruolo dei parlamenti nazionali.
Disposizioni sulle istituzioni (III)
12. Le modifiche istituzionali convenute in sede di CIG del 2004 saranno integrate in parte nel TUE e in parte nel trattato sul funzionamento dell’Unione. Il nuovo titolo III offrirà un quadro generale del sistema istituzionale e conterrà le modifiche istituzionali al sistema attuale, ossia gli articoli concernenti le istituzioni dell’Unione, il Parlamento europeo (nuova composizione), il Consiglio europeo (trasformazione in istituzione e creazione della carica di presidente), il Consiglio (introduzione del sistema di voto a doppia maggioranza e cambiamenti al sistema di presidenza semestrale del Consiglio, con la possibilità di modificarlo), la Commissione europea (nuova composizione e rafforzamento del ruolo del suo presidente), il ministro degli affari esteri dell’Unione (creazione della nuova carica, la cui denominazione è modificata in Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza) e la Corte di giustizia dell’Unione europea.
13. Il sistema di voto a doppia maggioranza, quale convenuto in sede di CIG del 2004, prenderà effetto il 1º novembre 2014, data fino alla quale continuerà ad applicarsi l’attuale sistema di maggioranza qualificata (articolo 205, paragrafo 2 TCE). Successivamente, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, quando una decisione dovrà essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la decisione sia presa in base alla maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 205, paragrafo 2 dell’attuale TCE.
Inoltre, fino al 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta almeno il 75% della popolazione, o almeno il 75% del numero degli Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco ai sensi dell’articolo [I-25, paragrafo 2], manifesta l’intenzione di opporsi all’adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, si applicherà il meccanismo previsto dal progetto di decisione contenuto nella dichiarazione n. 5 allegata all’atto finale della CIG del 2004. A decorrere dal 1º aprile 2017, si applicherà lo stesso meccanismo, con le percentuali in questione corrispondenti, rispettivamente, ad almeno il 55% della popolazione o almeno il 55% del numero di Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco ai sensi dell’articolo [I-25, paragrafo 2].
Disposizioni su una cooperazione rafforzata (IV)
14. Il titolo IV (ex titolo VII del TUE attuale) sarà modificato come convenuto in sede di CIG del 2004. Il numero minimo di Stati membri necessari per avviare una cooperazione rafforzata sarà pari a nove.
Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (V)
15. Nel titolo V del TUE attuale verrà inserito un nuovo capo primo relativo alle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione contenente due articoli, come convenuto in sede di CIG del 2004, sui principi e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione e sul ruolo del Consiglio europeo nella definizione degli interessi ed obiettivi strategici di tale azione. Il capo secondo contiene le disposizioni del titolo V del TUE attuale quali modificate in sede di CIG del 2004 (compresi il servizio europeo per l’azione esterna e la cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa). In tale capo verrà inserito un nuovo articolo primo secondo cui l’azione dell’Unione sulla scena internazionale sarà fondata sui principi, perseguirà gli obiettivi e sarà condotta in conformità delle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione di cui al capo 1. In detto capo verrà precisato chiaramente che la PESC è soggetta a regole e procedure specifiche. Sarà inoltre prevista una base giuridica specifica per la protezione dei dati di carattere personale nel settore della PESC.
Disposizioni finali (VI)
16. Il titolo VI (ex titolo VIII del TUE attuale) sarà modificato come convenuto in sede di CIG del 2004. Conterrà, in particolare, un articolo sulla personalità giuridica dell’Unione e un articolo sul recesso dall’Unione e l’articolo 48 sarà modificato in modo da raggruppare le procedure di revisione dei trattati (la procedura ordinaria e le due procedure semplificate). Al paragrafo relativo alla procedura di revisione ordinaria tale articolo preciserà che i trattati possono essere oggetto di revisione per accrescere o ridurre le competenze attribuite all’Unione. Nell’articolo 49, concernente i criteri di ammissibilità e la procedura di adesione all’Unione, si sostituirà il riferimento ai principi con un riferimento ai valori dell’Unione e verranno inseriti l’impegno di promuovere tali valori, l’obbligo di informare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali di una domanda di adesione all’Unione e un riferimento per tener conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo (cfr. allegato 1, titolo VI). Saranno adattate anche le consuete disposizioni finali (campo di applicazione territoriale, durata, ratifica e testi autentici e traduzioni).
III. MODIFICHE AL TRATTATO CE
17. La clausola 2 del trattato di riforma conterrà le modifiche all’attuale TCE, che diventerà il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
18. Le innovazioni convenute nella CIG del 2004 saranno inserite nel trattato nel modo abituale, come specifiche modifiche. Esse riguardano le categorie di competenze e i settori di competenza, il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata e della codecisione, la distinzione tra atti legislativi e non legislativi, disposizioni tra l’altro sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la clausola di solidarietà, i miglioramenti alla governance della zona euro, disposizioni orizzontali quali la clausola sociale, disposizioni specifiche quali servizi pubblici, spazio, energia, protezione civile, aiuto umanitario, sanità pubblica, sport, turismo, regioni ultraperiferiche, cooperazione amministrativa, disposizioni finanziarie (risorse proprie, quadro finanziario pluriennale, nuova procedura di bilancio).
19. Saranno introdotte le seguenti modifiche rispetto ai risultati della CIG del 2004 (cfr. allegato 2):
a) un nuovo articolo 1 enuncerà lo scopo del trattato sul funzionamento dell’Unione e la sua relazione con il trattato UE; esso stabilirà che i due trattati hanno lo stesso valore giuridico;
b) nell’articolo relativo alle categorie di competenze, posto all’inizio del TCE, si specificherà chiaramente che gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitarla;
c) nell’articolo relativo alle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento, la frase introduttiva sarà modificata per sottolineare che l’Unione svolge azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri;
d) nell’articolo 18, paragrafo 3, quale modificato in sede di CIG del 2004, la frase sull’adozione di misure relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato verrà soppressa e spostata in una base giuridica analoga riguardante questa materia, da inserire nel titolo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nell’articolo sui controlli alle frontiere;
e) nell’articolo 20 (tutela diplomatica e consolare), quale modificato in sede di CIG del 2004, la base giuridica verrà modificata in modo da prevedere in questo settore l’adozione di direttive che stabiliscono misure di coordinamento e cooperazione;
f) nell’articolo 286 (protezione dei dati personali), quale modificato in sede di CIG del 2004, si inserirà un comma secondo cui le norme adottate sulla base di detto articolo faranno salve quelle adottate in virtù di una specifica base giuridica riguardante questa materia, inserita nel titolo sulla PESC (la CIG adotterà anche una dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, così come, se del caso, punti specifici nei protocolli pertinenti sulla posizione di singoli Stati membri che ne chiariscano l’applicabilità al riguardo).
g) nell’articolo 42 (cumulo dei periodi assicurativi e esportazione delle prestazioni di sicurezza sociale) sarà inserito un passo per sottolineare che il sistema di freno determina la sospensione della procedura se il Consiglio europeo non agisce entro 4 mesi (cfr. punto 1 dell’allegato 2);
h) l’articolo 60 (blocco dei beni per lottare contro il terrorismo), quale modificato in sede di CIG del 2004, verrà spostato verso la fine del capo sulle disposizioni generali nel titolo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
i) in merito alla questione dei servizi di interesse economico generale (cfr. articolo 16, quale modificato in sede di CIG del 2004) si allegherà un protocollo ai trattati;
j) nel capo riguardante le disposizioni generali che si applicano allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si inserirà una disposizione sulla cooperazione e sul coordinamento assicurati dagli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale (cfr. punto 2, lettera a) dell’allegato 2);
k) nel capo relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, si modificherà, come convenuto in sede di CIG del 2004, il paragrafo 3 dell’articolo relativo a detta cooperazione per assegnare un ruolo ai parlamenti nazionali nell’ambito della clausola passerella sul diritto di famiglia (cfr. punto 2, lettera b) dell’allegato 2);
l) nei capi sulla cooperazione giudiziaria in materia penale e sulla cooperazione di polizia, quali modificati in sede di CIG del 2004, ne-gli articoli relativi al riconoscimento reciproco delle sentenze, alle norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, al procuratore europeo e alla cooperazione di polizia, si inserirà un nuo-vo meccanismo volto a consentire agli Stati membri di andare avanti con l’adozione di misure in questo settore, consentendo nel contempo ad altri di non parteciparvi (cfr. punto 2, lettere c) e d) dell’allegato 2). Inoltre, il campo di applicazione del protocollo sulla posizione del Re-gno Unito e dell’Irlanda (1997) verrà esteso per includere, in relazione al Regno Unito, e agli stessi termini, i capi sulla cooperazione giudiziaria in materia penale e sulla cooperazione di polizia. Esso può anche trattare l’applicazione del protocollo in relazione alle misure fondate su Schengen e emendamenti alle misure esistenti. Detta estensione terrà conto della posizione del Regno Unito in base all’acquis dell’Unione esistente in precedenza in questi settori. L’Irlanda determinerà a tempo debito la sua posizione con riguardo a tale estensione;
m) nell’articolo 100 (misure in caso di gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti), si inserirà un riferimento allo spirito di solidarietà tra Stati membri e al caso particolare dell’energia per quanto concerne le difficoltà di approvvigionamento di determina-ti prodotti (cfr. punto 3 dell’allegato 2).
n) nell’articolo 152 (sanità pubblica), quale modificato in sede di CIG del 2004, la lettera d) sulle misure relative alla sorveglianza, all’allarme rapido e alla lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero verrà spostata nel paragrafo sull’adozione di misure d’incentivazione (la CIG adotterà anche una dichiarazione che chiarirà gli aspetti legati al mercato interno delle misure sulle norme di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico);
o) nell’articolo sulla politica spaziale europea, convenuto nella CIG del 2004, si preciserà che le misure adottate non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
p) nell’articolo 174 (ambiente), quale modificato in sede di CIG del 2004, si specificherà in particolare la necessità di combattere i cambiamenti climatici nei provvedimenti a livello internazionale (cfr. punto 4, allegato 2);
q) nell’articolo sull’energia, convenuto in sede di CIG del 2004, si inseriranno un riferimento allo spirito di solidarietà tra Stati membri (cfr punto 5 dell’allegato 2) e una nuova lettera d) sulla promozione dell’interconnessione delle reti energetiche.
r) all’inizio della parte sull’azione esterna dell’Unione, si inserirà un articolo secondo cui l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione di cui al capo 1 del titolo V del TUE;
s) nell’articolo sulla procedura per la conclusione di accordi internazionali, si aggiungerà che l’accordo sull’adesione dell’Unione alla CEDU sarà concluso dal Consiglio, all’unanimità e con ratifica da parte degli Stati membri;
t) l’articolo 229A (estensione della competenza della Corte di giustizia europea a pronunciarsi sulle controversie connesse con titoli europei di proprietà intellettuale) rimarrà invariato;
u) nell’articolo 249 (definizione degli atti dell’UE: regolamento, direttiva e decisione), in una nuova sezione 1 sugli atti giuridici dell’Unione, la definizione di decisione verrà allineata a quella convenuta in sede di CIG del 2004;
v) a seguito dell’abbandono dei termini “legge” e “legge quadro”, le innovazioni convenute nella CIG 2004 saranno adattate, ferma restando la distinzione tra atti legislativi e non legislativi e relative conseguenze. Pertanto, dopo l’articolo 249 verranno inseriti tre articoli rispettivamente sugli atti adottati secondo una procedura legislativa, gli atti delegati e gli atti di esecuzione. L’articolo sugli atti legislativi stabilirà che gli atti (regolamenti, direttive o decisioni) adottati in base alla procedura legislativa (ordinaria o speciale) sono atti legislativi. La terminologia degli articoli sugli atti delegati e di esecuzione frutto della CIG del 2004 sarà adattata di conseguenza;
w) nell’articolo 308 (clausola di flessibilità), quale modificato in sede di CIG del 2004, verrà inserito un paragrafo ai cui sensi l’articolo in questione non può servire di base per il raggiungimento degli obiettivi riguardanti la PESC, e che qualsiasi atto adottato in base a questo articolo deve rispettare i limiti previsti nell’articolo [III-308, secondo comma];
x) dopo l’articolo 308, verrà inserito un articolo che esclude dalla procedura di revisione semplificata le basi giuridiche cui non si applicava detta procedura secondo i testi convenuti in sede di CIG del 2004.
20. Inoltre, varie disposizioni convenute in sede di GIG del 2004 saranno collocate nel trattato sul funzionamento dell’Unione (cfr. elenco nell’allegato 2, parte B).
IV. PROTOCOLLI E TRATTATO EURATOM
21. I nuovi protocolli approvati in sede di CIG del 2004 saranno allegati ai trattati esistenti (vale a dire il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, il protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il protocollo sull’Eurogruppo, il protocollo sulla cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa e il protocollo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
22. Un protocollo allegato al trattato di riforma modificherà i protocolli attuali come convenuto in sede di CIG del 2004 (compresa la soppressione di 10 di essi).
23. Un protocollo allegato al trattato di riforma apporterà le necessarie modifiche tecniche al trattato Euratom secondo quanto convenuto in sede di CIG del 2004.
V. DICHIARAZIONI
24. Oltre alle dichiarazioni di cui al presente mandato, la nuova CIG riprenderà le dichiarazioni adottate in sede di CIG del 2004 nella misura in cui riguardino disposizioni o protocolli esaminati durante la nuova CIG.
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Modifiche al trattato UE Allegato 1
Titolo I - Disposizioni comuni Il presente allegato mira a precisare
la formulazione esatta, ove necessario
Inserimento nel preambolo del trattato UE del seguente secondo considerando*:
“ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto;”
Nell’articolo 1 inserimento delle frasi seguenti:
Alla fine del primo comma: “... alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.”.
Sostituire l’ultimo comma: “L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sostituisce e succede alla Comunità europea.”
2 bis) Inserimento dell’articolo 2 sui valori dell’Unione.
L’articolo 2 sugli obiettivi dell’Unione diventa l’articolo 3 formulato come segue:
“1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.
3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
3bis. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.”
Sostituzione dell’articolo 3 con un articolo 4 sulle relazioni tra l’Unione e gli Stati membri, con l’aggiunta, all’inizio, del testo seguente e di una frase alla fine dell’attuale paragrafo 1 che diventa paragrafo 2:
“1. In conformità dell’articolo [I-11], qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
2. L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
(l’attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3)”.
Sostituzione dell’articolo 6 sui diritti fondamentali con il seguente testo:
“1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000, adattata il [... 2007], che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.”
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.”
2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.
Inserimento di un articolo 7bis sull’Unione e l’ambiente circostante.
Titolo II - Disposizioni relative ai principi democratici
Inserimento di un nuovo articolo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione redatto come segue:
“I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione:
a) venendo informati dalle istituzioni dell’Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi europei in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea;
b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
c) partecipando, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell’attuazione delle politiche dell’Unione in tale settore, in conformità dell’articolo [III-260], ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli [III-276 e III-273];
d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità degli articoli [IV-443 e IV-444];
e) venendo informati delle domande di adesione all’Unione in conformità dell’articolo [49];
f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea”.
Titolo V - Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune
Nell’articolo 11 inserimento di un paragrafo 1 redatto come segue (il testo attuale del paragrafo 1 è soppresso):
1. La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio deliberando all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall’Alto Rappresentante degli affari esteri e della politica di sicurezza dell’Unione e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo a queste disposizioni settore, ad eccezione della competenza a monitorare il rispetto dell’articolo [III-308] e a controllare la legittimità di talune decisioni, come previsto dall’articolo [III-376, secondo comma].”
Titolo VI - Disposizioni finali
Nell’articolo 49, primo comma, inserimento di una nuova ultima frase (il secondo comma rimane invariato)
“Articolo 49
Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all’Unione
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegna a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che delibera all’unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.”
* * *
Modifiche al trattato CE Allegato 2*
A. Modifiche rispetto ai risultati convenuti in sede di CIG del 2004
Il presente allegato mira a precisare la formulazione esatta, ove necessario (A) e a precisare la collocazione di talune disposizioni (B)
Nell’articolo 42 inserimento delle modifiche convenute in sede di CIG del 2004 con l’aggiunta, alla fine, del seguente testo:
“Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma leda aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l’equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure
b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l’atto inizialmente proposto si considera non adottato.”
Come convenuto in sede di CIG del 2004, sostituzione del titolo IV con le disposizioni di un nuovo titolo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia comprendente un capo 1 (Disposizioni generali), un capo 2 (Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione), un capo 3 (Cooperazione giudiziaria in materia civile), un ca-po 4 (Cooperazione giudiziaria in materia penale) e un capo 5 (Co-operazione di polizia).
a) nel capo 1 (disposizioni generali), inserimento nell’[articolo III-262] del nuovo secondo comma seguente:
“Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.”
b) nel capo 3 (cooperazione giudiziaria in materia civile), sostituzione del paragrafo 3 dell’[articolo III-269] come segue:
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia avente implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera in conformità di una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione di cui al secondo comma non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.”
c) Nel capo 4 (Cooperazione giudiziaria in materia penale) sostituzione, rispettivamente, dei paragrafi 3 e 4 dell’[articolo III-270] e dell’[articolo III-271] con il seguente testo:
“3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui [all’articolo III-270, paragrafo 2] [all’articolo III-271, paragrafo 1 o 2] incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di direttiva. In tal caso, la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno un terzo degli Stati membri desidera instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui [all’articolo I-44, paragrafo 2] e [all’articolo III-419, paragrafo 1] si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.”
d) Nel capo 4 (Cooperazione giudiziaria in materia penale) e nel capo 5 (Cooperazione di polizia) inserimento dei seguenti nuovi ultimi commi, rispettivamente, nel paragrafo 1 dell’[articolo III-274] e nel paragrafo 3 dell’[articolo III-275]:
“In mancanza di unanimità in sede di Consiglio, un gruppo di almeno un terzo degli Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di [regolamento/misure]. In tal caso, la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno un terzo degli Stati membri desidera instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di [regolamento/misure] in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui [all’articolo I-44, paragrafo 2] e [all’articolo III-419, paragrafo 1] si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.”
[solo all’articolo III-275, paragrafo 3: “La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen.”].
All’articolo 100, sostituzione del paragrafo 1 con il seguente:
“1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia.”
Nel titolo XIX (Ambiente), inserimento delle modifiche convenute in sede di CIG del 2004, con la sostituzione dell’ultimo trattino dell’articolo 174 con il seguente:
“- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.”
Inserimento di un nuovo titolo sull’energia, quale convenuto in sede di CIG del 2004, con la sostituzione delle frase introduttiva del paragrafo 1 dell’articolo [III-256] con la seguente:
“1. Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a: (...)”.
B. Precisazioni nella collocazione di talune disposizioni
1. Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali (fine del titolo II sulle disposizioni di applicazione generale);
2. Cittadinanza dell’Unione (parte seconda);
3. Base giuridica per l’adozione delle modalità di presentazione di un’iniziativa dei cittadini [I-47, paragrafo 4] (all’inizio dell’articolo 27);
4. Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione (articolo 255, spostato nella parte seconda);
5. Parti sociali e dialogo sociale (all’inizio del capo sulla politica sociale);
6. Clausola di solidarietà (nuovo titolo VII nella parte sull’azione esterna);
7. Mediatore europeo (nell’articolo 195);
8. Disposizione in virtù della quale le regole sul VMQ in vigore al Consiglio si applicano anche al Consiglio europeo ([articolo I-25, paragrafo 3] nella nuova sezione 1bis sul Consiglio europeo);
9. Basi giuridiche per l’adozione dell’elenco delle formazioni del Consiglio [articolo I-24, paragrafo 4] e la decisione sulla presidenza di tali formazioni [articolo I-24, paragrafo 7] e sostituzione dell’articolo 205, paragrafo 2 con la regola sul VMQ applicabile quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione [articolo I-25, paragrafo 2] (nella sezione 2 sul Consiglio);
10. Base giuridica per l’adozione del sistema di rotazione per la composizione della Commissione [articolo I-26, paragrafo 6, lettere a) e b)] (sezione 3 sulla Commissione);
11. Banca centrale europea (nella sezione 4 bis, parte quinta);
12. Corte dei conti (nella sezione 5, parte quinta);
13. Organi consultivi dell’Unione (nei capi 3 e 4, parte quinta);
14. Specifico titolo II sulle disposizioni finanziarie (capi su risorse proprie dell’Unione, quadro finanziario pluriennale, bilancio annuale dell’Unione, esecuzione del bilancio e scarico, disposizioni comuni e lotta contro la frode);
15. Titolo III e disposizioni sulla cooperazione rafforzata, compreso il trasferimento degli articoli da 27 A a 27 E e da 40 a 40 B del TUE e delle disposizioni specifiche relative alle modalità di voto [articolo I-44, paragrafo 3];
16. Modifica dell’articolo 309 con disposizioni specifiche relative alle regole di voto in caso di sospensione di taluni diritti derivanti dall’appartenenza all’Unione [articolo I-59, paragrafi 5 e 6];
17. Inserimento delle disposizioni specifiche relative al campo di applicazione territoriale [articolo IV-440, paragrafi da 2 a 7].
Il presente mandato costituirà la base e il quadro esclusivi dei lavori della CIG che sarà convocata conformemente al punto 10 delle conclusioni del Consiglio europeo.
I. OSSERVAZIONI GENERALI
1. La CIG è invitata ad elaborare un trattato (in seguito denominato “trattato di riforma”) che modifichi i trattati esistenti allo scopo di rafforzare l’efficienza e la legittimità democratica dell’Unione allargata nonché la coerenza della sua azione esterna. Il progetto costituzionale, che consisteva nell’abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostituzione con un unico testo denominato “Costituzione”, è abbandonato. Il trattato di riforma integrerà nei trattati esistenti, che restano in vigore, le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004 come indicato dettagliatamente qui di seguito.
2. Il trattato di riforma conterrà due clausole sostanziali che modificano, rispettivamente, il trattato sull’Unione europea (TUE) e il trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il TUE manterrà il suo titolo attuale mentre il TCE sarà denominato trattato sul funzionamento dell’Unione, in considerazione della personalità giuridica unica dell’Unione. Il termine “Comunità” sarà sostituito ovunque dal termine “Unione”; verrà stabilito che i due trattati costituiscono i trattati su cui è fondata l’Unione e che l’Unione sostituisce e succede alla Comunità. Altre clausole conterranno le consuete disposizioni sulla ratifica e l’entrata in vigore nonché disposizioni transitorie. Le modifiche tecniche al trattato Euratom e ai protocolli esistenti convenute in sede di CIG del 2004 saranno apportate mediante protocolli allegati al trattato di riforma.
3. Il TUE e il trattato sul funzionamento dell’Unione non avranno carattere costituzionale. La terminologia utilizzata in tutto il testo dei trattati rispecchierà tale cambiamento: il termine “Costituzione” non sarà utilizzato, il “ministro degli affari esteri dell’Unione” sarà denominato Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i termini “legge” e “legge quadro” saranno abbandonati mentre i termini attuali “regolamenti”, “direttive” e “decisioni” saranno mantenuti. Parimenti, i trattati modificati non conterranno alcun articolo che faccia riferimento ai simboli dell’UE quali la bandiera, l’inno o il motto. Per quanto riguarda il primato del diritto dell’UE, la CIG adotterà una dichiarazione contenente un richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE.
4. Per quanto concerne il contenuto delle modifiche ai trattati esistenti, le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004 saranno integrate nel TUE e nel trattato sul funzionamento dell’Unione come specificato nel presente mandato. Le modifiche apportate a tali innovazioni in seguito alle consultazioni svoltesi con gli Stati membri negli ultimi sei mesi sono chiaramente indicate in appresso. Esse riguardano, in particolare, le rispettive competenze dell’UE e degli Stati membri e la loro delimitazione, il carattere specifico della politica estera e di sicurezza comune, il ruolo rafforzato dei parlamenti nazionali, il trattamento della Carta dei diritti fondamentali e un meccanismo, nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, volto a consentire agli Stati membri di andare avanti su un determinato atto consentendo nel contempo ad altri di non parteciparvi.
II. MODIFICHE AL TRATTATO SULL’UE
5. La clausola 1 del trattato di riforma conterrà le modifiche all’attuale TUE. Salvo indicazioni contrarie nel presente mandato, il testo dei trattati esistenti rimane invariato.
6. Il testo del primo considerando convenuto in sede di CIG del 2004 sarà inserito come secondo considerando nel preambolo.
7. Il TUE sarà suddiviso in 6 titoli: Disposizioni comuni (I), Disposizioni relative ai principi democratici (II), Disposizioni sulle istituzioni (III), Disposizioni su una cooperazione rafforzata (IV), Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (V) e Disposizioni finali (VI). I titoli I, IV (attuale titolo VII), V e VI (attuale titolo VIII) seguono la struttura del TUE attuale, con le modifiche convenute in sede di CIG del 2004. Gli altri due titoli (II e III) sono nuovi ed introducono le innovazioni convenute in sede di CIG del 2004.
Disposizioni comuni (I)
8. Il titolo I del TUE attuale, contenente tra l’altro articoli sui valori e gli obiettivi dell’Unione, sulle relazioni tra l’Unione e gli Stati membri e sulla sospensione dei diritti degli Stati membri, sarà modificato conformemente alle innovazioni convenute in sede di CIG del 2004 (cfr. allegato 1, titolo I).
9. L’articolo sui diritti fondamentali conterrà un rinvio alla Carta dei diritti fondamentali, quale convenuta in sede di CIG del 2004, che le conferisce valore giuridicamente vincolante e ne stabilisce il campo di applicazione.
10. Nell’articolo sui principi fondamentali riguardanti le competenze verrà precisato che l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.
Disposizioni relative ai principi democratici (II)
11. Questo nuovo titolo II conterrà le disposizioni convenute in sede di CIG del 2004 riguardanti l’uguaglianza democratica, la democrazia rappresentativa, la democrazia partecipativa e l’iniziativa dei cittadini. Per quanto riguarda i parlamenti nazionali, il loro ruolo sarà ulteriormente rafforzato rispetto alle disposizioni convenute in sede di CIG del 2004 (cfr. allegato 1, titolo II):
– il termine concesso ai parlamenti nazionali per esaminare i progetti di testi legislativi ed emettere un parere motivato concernente la sussidiarietà sarà prolungato da 6 a 8 settimane (i protocolli sui parlamenti nazionali e sulla sussidiarietà e proporzionalità saranno modificati di conseguenza);
– sarà istituito un meccanismo di controllo rafforzato della sussidiarietà, nel senso che se un progetto di atto legislativo viene contestato dalla maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali la Commissione riesaminerà il progetto di atto, che può decidere di mantenere, modificare o ritirare. Qualora scelga di mantenere il progetto, la Commissione dovrà spiegare, in un parere motivato, perché ritiene il progetto conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali dovranno essere trasmessi al legislatore dell’UE affinché ne tenga conto nella procedura legislativa. Ciò attiverà una procedura specifica:
· prima della conclusione della prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria, il legislatore (Consiglio e Parlamento) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;
· se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame (il protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità sarà modificato di conseguenza).
Un nuovo articolo generale illustrerà il ruolo dei parlamenti nazionali.
Disposizioni sulle istituzioni (III)
12. Le modifiche istituzionali convenute in sede di CIG del 2004 saranno integrate in parte nel TUE e in parte nel trattato sul funzionamento dell’Unione. Il nuovo titolo III offrirà un quadro generale del sistema istituzionale e conterrà le modifiche istituzionali al sistema attuale, ossia gli articoli concernenti le istituzioni dell’Unione, il Parlamento europeo (nuova composizione), il Consiglio europeo (trasformazione in istituzione e creazione della carica di presidente), il Consiglio (introduzione del sistema di voto a doppia maggioranza e cambiamenti al sistema di presidenza semestrale del Consiglio, con la possibilità di modificarlo), la Commissione europea (nuova composizione e rafforzamento del ruolo del suo presidente), il ministro degli affari esteri dell’Unione (creazione della nuova carica, la cui denominazione è modificata in Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza) e la Corte di giustizia dell’Unione europea.
13. Il sistema di voto a doppia maggioranza, quale convenuto in sede di CIG del 2004, prenderà effetto il 1º novembre 2014, data fino alla quale continuerà ad applicarsi l’attuale sistema di maggioranza qualificata (articolo 205, paragrafo 2 TCE). Successivamente, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, quando una decisione dovrà essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la decisione sia presa in base alla maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 205, paragrafo 2 dell’attuale TCE.
Inoltre, fino al 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta almeno il 75% della popolazione, o almeno il 75% del numero degli Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco ai sensi dell’articolo [I-25, paragrafo 2], manifesta l’intenzione di opporsi all’adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, si applicherà il meccanismo previsto dal progetto di decisione contenuto nella dichiarazione n. 5 allegata all’atto finale della CIG del 2004. A decorrere dal 1º aprile 2017, si applicherà lo stesso meccanismo, con le percentuali in questione corrispondenti, rispettivamente, ad almeno il 55% della popolazione o almeno il 55% del numero di Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco ai sensi dell’articolo [I-25, paragrafo 2].
Disposizioni su una cooperazione rafforzata (IV)
14. Il titolo IV (ex titolo VII del TUE attuale) sarà modificato come convenuto in sede di CIG del 2004. Il numero minimo di Stati membri necessari per avviare una cooperazione rafforzata sarà pari a nove.
Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (V)
15. Nel titolo V del TUE attuale verrà inserito un nuovo capo primo relativo alle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione contenente due articoli, come convenuto in sede di CIG del 2004, sui principi e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione e sul ruolo del Consiglio europeo nella definizione degli interessi ed obiettivi strategici di tale azione. Il capo secondo contiene le disposizioni del titolo V del TUE attuale quali modificate in sede di CIG del 2004 (compresi il servizio europeo per l’azione esterna e la cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa). In tale capo verrà inserito un nuovo articolo primo secondo cui l’azione dell’Unione sulla scena internazionale sarà fondata sui principi, perseguirà gli obiettivi e sarà condotta in conformità delle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione di cui al capo 1. In detto capo verrà precisato chiaramente che la PESC è soggetta a regole e procedure specifiche. Sarà inoltre prevista una base giuridica specifica per la protezione dei dati di carattere personale nel settore della PESC.
Disposizioni finali (VI)
16. Il titolo VI (ex titolo VIII del TUE attuale) sarà modificato come convenuto in sede di CIG del 2004. Conterrà, in particolare, un articolo sulla personalità giuridica dell’Unione e un articolo sul recesso dall’Unione e l’articolo 48 sarà modificato in modo da raggruppare le procedure di revisione dei trattati (la procedura ordinaria e le due procedure semplificate). Al paragrafo relativo alla procedura di revisione ordinaria tale articolo preciserà che i trattati possono essere oggetto di revisione per accrescere o ridurre le competenze attribuite all’Unione. Nell’articolo 49, concernente i criteri di ammissibilità e la procedura di adesione all’Unione, si sostituirà il riferimento ai principi con un riferimento ai valori dell’Unione e verranno inseriti l’impegno di promuovere tali valori, l’obbligo di informare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali di una domanda di adesione all’Unione e un riferimento per tener conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo (cfr. allegato 1, titolo VI). Saranno adattate anche le consuete disposizioni finali (campo di applicazione territoriale, durata, ratifica e testi autentici e traduzioni).
III. MODIFICHE AL TRATTATO CE
17. La clausola 2 del trattato di riforma conterrà le modifiche all’attuale TCE, che diventerà il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
18. Le innovazioni convenute nella CIG del 2004 saranno inserite nel trattato nel modo abituale, come specifiche modifiche. Esse riguardano le categorie di competenze e i settori di competenza, il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata e della codecisione, la distinzione tra atti legislativi e non legislativi, disposizioni tra l’altro sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la clausola di solidarietà, i miglioramenti alla governance della zona euro, disposizioni orizzontali quali la clausola sociale, disposizioni specifiche quali servizi pubblici, spazio, energia, protezione civile, aiuto umanitario, sanità pubblica, sport, turismo, regioni ultraperiferiche, cooperazione amministrativa, disposizioni finanziarie (risorse proprie, quadro finanziario pluriennale, nuova procedura di bilancio).
19. Saranno introdotte le seguenti modifiche rispetto ai risultati della CIG del 2004 (cfr. allegato 2):
a) un nuovo articolo 1 enuncerà lo scopo del trattato sul funzionamento dell’Unione e la sua relazione con il trattato UE; esso stabilirà che i due trattati hanno lo stesso valore giuridico;
b) nell’articolo relativo alle categorie di competenze, posto all’inizio del TCE, si specificherà chiaramente che gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitarla;
c) nell’articolo relativo alle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento, la frase introduttiva sarà modificata per sottolineare che l’Unione svolge azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri;
d) nell’articolo 18, paragrafo 3, quale modificato in sede di CIG del 2004, la frase sull’adozione di misure relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato verrà soppressa e spostata in una base giuridica analoga riguardante questa materia, da inserire nel titolo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nell’articolo sui controlli alle frontiere;
e) nell’articolo 20 (tutela diplomatica e consolare), quale modificato in sede di CIG del 2004, la base giuridica verrà modificata in modo da prevedere in questo settore l’adozione di direttive che stabiliscono misure di coordinamento e cooperazione;
f) nell’articolo 286 (protezione dei dati personali), quale modificato in sede di CIG del 2004, si inserirà un comma secondo cui le norme adottate sulla base di detto articolo faranno salve quelle adottate in virtù di una specifica base giuridica riguardante questa materia, inserita nel titolo sulla PESC (la CIG adotterà anche una dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, così come, se del caso, punti specifici nei protocolli pertinenti sulla posizione di singoli Stati membri che ne chiariscano l’applicabilità al riguardo).
g) nell’articolo 42 (cumulo dei periodi assicurativi e esportazione delle prestazioni di sicurezza sociale) sarà inserito un passo per sottolineare che il sistema di freno determina la sospensione della procedura se il Consiglio europeo non agisce entro 4 mesi (cfr. punto 1 dell’allegato 2);
h) l’articolo 60 (blocco dei beni per lottare contro il terrorismo), quale modificato in sede di CIG del 2004, verrà spostato verso la fine del capo sulle disposizioni generali nel titolo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
i) in merito alla questione dei servizi di interesse economico generale (cfr. articolo 16, quale modificato in sede di CIG del 2004) si allegherà un protocollo ai trattati;
j) nel capo riguardante le disposizioni generali che si applicano allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si inserirà una disposizione sulla cooperazione e sul coordinamento assicurati dagli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale (cfr. punto 2, lettera a) dell’allegato 2);
k) nel capo relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, si modificherà, come convenuto in sede di CIG del 2004, il paragrafo 3 dell’articolo relativo a detta cooperazione per assegnare un ruolo ai parlamenti nazionali nell’ambito della clausola passerella sul diritto di famiglia (cfr. punto 2, lettera b) dell’allegato 2);
l) nei capi sulla cooperazione giudiziaria in materia penale e sulla cooperazione di polizia, quali modificati in sede di CIG del 2004, ne-gli articoli relativi al riconoscimento reciproco delle sentenze, alle norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, al procuratore europeo e alla cooperazione di polizia, si inserirà un nuo-vo meccanismo volto a consentire agli Stati membri di andare avanti con l’adozione di misure in questo settore, consentendo nel contempo ad altri di non parteciparvi (cfr. punto 2, lettere c) e d) dell’allegato 2). Inoltre, il campo di applicazione del protocollo sulla posizione del Re-gno Unito e dell’Irlanda (1997) verrà esteso per includere, in relazione al Regno Unito, e agli stessi termini, i capi sulla cooperazione giudiziaria in materia penale e sulla cooperazione di polizia. Esso può anche trattare l’applicazione del protocollo in relazione alle misure fondate su Schengen e emendamenti alle misure esistenti. Detta estensione terrà conto della posizione del Regno Unito in base all’acquis dell’Unione esistente in precedenza in questi settori. L’Irlanda determinerà a tempo debito la sua posizione con riguardo a tale estensione;
m) nell’articolo 100 (misure in caso di gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti), si inserirà un riferimento allo spirito di solidarietà tra Stati membri e al caso particolare dell’energia per quanto concerne le difficoltà di approvvigionamento di determina-ti prodotti (cfr. punto 3 dell’allegato 2).
n) nell’articolo 152 (sanità pubblica), quale modificato in sede di CIG del 2004, la lettera d) sulle misure relative alla sorveglianza, all’allarme rapido e alla lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero verrà spostata nel paragrafo sull’adozione di misure d’incentivazione (la CIG adotterà anche una dichiarazione che chiarirà gli aspetti legati al mercato interno delle misure sulle norme di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico);
o) nell’articolo sulla politica spaziale europea, convenuto nella CIG del 2004, si preciserà che le misure adottate non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
p) nell’articolo 174 (ambiente), quale modificato in sede di CIG del 2004, si specificherà in particolare la necessità di combattere i cambiamenti climatici nei provvedimenti a livello internazionale (cfr. punto 4, allegato 2);
q) nell’articolo sull’energia, convenuto in sede di CIG del 2004, si inseriranno un riferimento allo spirito di solidarietà tra Stati membri (cfr punto 5 dell’allegato 2) e una nuova lettera d) sulla promozione dell’interconnessione delle reti energetiche.
r) all’inizio della parte sull’azione esterna dell’Unione, si inserirà un articolo secondo cui l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione di cui al capo 1 del titolo V del TUE;
s) nell’articolo sulla procedura per la conclusione di accordi internazionali, si aggiungerà che l’accordo sull’adesione dell’Unione alla CEDU sarà concluso dal Consiglio, all’unanimità e con ratifica da parte degli Stati membri;
t) l’articolo 229A (estensione della competenza della Corte di giustizia europea a pronunciarsi sulle controversie connesse con titoli europei di proprietà intellettuale) rimarrà invariato;
u) nell’articolo 249 (definizione degli atti dell’UE: regolamento, direttiva e decisione), in una nuova sezione 1 sugli atti giuridici dell’Unione, la definizione di decisione verrà allineata a quella convenuta in sede di CIG del 2004;
v) a seguito dell’abbandono dei termini “legge” e “legge quadro”, le innovazioni convenute nella CIG 2004 saranno adattate, ferma restando la distinzione tra atti legislativi e non legislativi e relative conseguenze. Pertanto, dopo l’articolo 249 verranno inseriti tre articoli rispettivamente sugli atti adottati secondo una procedura legislativa, gli atti delegati e gli atti di esecuzione. L’articolo sugli atti legislativi stabilirà che gli atti (regolamenti, direttive o decisioni) adottati in base alla procedura legislativa (ordinaria o speciale) sono atti legislativi. La terminologia degli articoli sugli atti delegati e di esecuzione frutto della CIG del 2004 sarà adattata di conseguenza;
w) nell’articolo 308 (clausola di flessibilità), quale modificato in sede di CIG del 2004, verrà inserito un paragrafo ai cui sensi l’articolo in questione non può servire di base per il raggiungimento degli obiettivi riguardanti la PESC, e che qualsiasi atto adottato in base a questo articolo deve rispettare i limiti previsti nell’articolo [III-308, secondo comma];
x) dopo l’articolo 308, verrà inserito un articolo che esclude dalla procedura di revisione semplificata le basi giuridiche cui non si applicava detta procedura secondo i testi convenuti in sede di CIG del 2004.
20. Inoltre, varie disposizioni convenute in sede di GIG del 2004 saranno collocate nel trattato sul funzionamento dell’Unione (cfr. elenco nell’allegato 2, parte B).
IV. PROTOCOLLI E TRATTATO EURATOM
21. I nuovi protocolli approvati in sede di CIG del 2004 saranno allegati ai trattati esistenti (vale a dire il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, il protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il protocollo sull’Eurogruppo, il protocollo sulla cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa e il protocollo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
22. Un protocollo allegato al trattato di riforma modificherà i protocolli attuali come convenuto in sede di CIG del 2004 (compresa la soppressione di 10 di essi).
23. Un protocollo allegato al trattato di riforma apporterà le necessarie modifiche tecniche al trattato Euratom secondo quanto convenuto in sede di CIG del 2004.
V. DICHIARAZIONI
24. Oltre alle dichiarazioni di cui al presente mandato, la nuova CIG riprenderà le dichiarazioni adottate in sede di CIG del 2004 nella misura in cui riguardino disposizioni o protocolli esaminati durante la nuova CIG.
* * *
Modifiche al trattato UE Allegato 1
Titolo I - Disposizioni comuni Il presente allegato mira a precisare
la formulazione esatta, ove necessario
Inserimento nel preambolo del trattato UE del seguente secondo considerando*:
“ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto;”
Nell’articolo 1 inserimento delle frasi seguenti:
Alla fine del primo comma: “... alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.”.
Sostituire l’ultimo comma: “L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sostituisce e succede alla Comunità europea.”
2 bis) Inserimento dell’articolo 2 sui valori dell’Unione.
L’articolo 2 sugli obiettivi dell’Unione diventa l’articolo 3 formulato come segue:
“1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.
3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
3bis. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.”
Sostituzione dell’articolo 3 con un articolo 4 sulle relazioni tra l’Unione e gli Stati membri, con l’aggiunta, all’inizio, del testo seguente e di una frase alla fine dell’attuale paragrafo 1 che diventa paragrafo 2:
“1. In conformità dell’articolo [I-11], qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
2. L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
(l’attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3)”.
Sostituzione dell’articolo 6 sui diritti fondamentali con il seguente testo:
“1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000, adattata il [... 2007], che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.”
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.”
2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.
Inserimento di un articolo 7bis sull’Unione e l’ambiente circostante.
Titolo II - Disposizioni relative ai principi democratici
Inserimento di un nuovo articolo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione redatto come segue:
“I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione:
a) venendo informati dalle istituzioni dell’Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi europei in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea;
b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
c) partecipando, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell’attuazione delle politiche dell’Unione in tale settore, in conformità dell’articolo [III-260], ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli [III-276 e III-273];
d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità degli articoli [IV-443 e IV-444];
e) venendo informati delle domande di adesione all’Unione in conformità dell’articolo [49];
f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea”.
Titolo V - Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune
Nell’articolo 11 inserimento di un paragrafo 1 redatto come segue (il testo attuale del paragrafo 1 è soppresso):
1. La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio deliberando all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall’Alto Rappresentante degli affari esteri e della politica di sicurezza dell’Unione e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo a queste disposizioni settore, ad eccezione della competenza a monitorare il rispetto dell’articolo [III-308] e a controllare la legittimità di talune decisioni, come previsto dall’articolo [III-376, secondo comma].”
Titolo VI - Disposizioni finali
Nell’articolo 49, primo comma, inserimento di una nuova ultima frase (il secondo comma rimane invariato)
“Articolo 49
Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all’Unione
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegna a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che delibera all’unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.”
* * *
Modifiche al trattato CE Allegato 2*
A. Modifiche rispetto ai risultati convenuti in sede di CIG del 2004
Il presente allegato mira a precisare la formulazione esatta, ove necessario (A) e a precisare la collocazione di talune disposizioni (B)
Nell’articolo 42 inserimento delle modifiche convenute in sede di CIG del 2004 con l’aggiunta, alla fine, del seguente testo:
“Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma leda aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l’equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure
b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l’atto inizialmente proposto si considera non adottato.”
Come convenuto in sede di CIG del 2004, sostituzione del titolo IV con le disposizioni di un nuovo titolo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia comprendente un capo 1 (Disposizioni generali), un capo 2 (Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione), un capo 3 (Cooperazione giudiziaria in materia civile), un ca-po 4 (Cooperazione giudiziaria in materia penale) e un capo 5 (Co-operazione di polizia).
a) nel capo 1 (disposizioni generali), inserimento nell’[articolo III-262] del nuovo secondo comma seguente:
“Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.”
b) nel capo 3 (cooperazione giudiziaria in materia civile), sostituzione del paragrafo 3 dell’[articolo III-269] come segue:
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia avente implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera in conformità di una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione di cui al secondo comma non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.”
c) Nel capo 4 (Cooperazione giudiziaria in materia penale) sostituzione, rispettivamente, dei paragrafi 3 e 4 dell’[articolo III-270] e dell’[articolo III-271] con il seguente testo:
“3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui [all’articolo III-270, paragrafo 2] [all’articolo III-271, paragrafo 1 o 2] incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di direttiva. In tal caso, la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno un terzo degli Stati membri desidera instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui [all’articolo I-44, paragrafo 2] e [all’articolo III-419, paragrafo 1] si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.”
d) Nel capo 4 (Cooperazione giudiziaria in materia penale) e nel capo 5 (Cooperazione di polizia) inserimento dei seguenti nuovi ultimi commi, rispettivamente, nel paragrafo 1 dell’[articolo III-274] e nel paragrafo 3 dell’[articolo III-275]:
“In mancanza di unanimità in sede di Consiglio, un gruppo di almeno un terzo degli Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di [regolamento/misure]. In tal caso, la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno un terzo degli Stati membri desidera instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di [regolamento/misure] in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui [all’articolo I-44, paragrafo 2] e [all’articolo III-419, paragrafo 1] si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.”
[solo all’articolo III-275, paragrafo 3: “La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen.”].
All’articolo 100, sostituzione del paragrafo 1 con il seguente:
“1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia.”
Nel titolo XIX (Ambiente), inserimento delle modifiche convenute in sede di CIG del 2004, con la sostituzione dell’ultimo trattino dell’articolo 174 con il seguente:
“- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.”
Inserimento di un nuovo titolo sull’energia, quale convenuto in sede di CIG del 2004, con la sostituzione delle frase introduttiva del paragrafo 1 dell’articolo [III-256] con la seguente:
“1. Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a: (...)”.
B. Precisazioni nella collocazione di talune disposizioni
1. Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali (fine del titolo II sulle disposizioni di applicazione generale);
2. Cittadinanza dell’Unione (parte seconda);
3. Base giuridica per l’adozione delle modalità di presentazione di un’iniziativa dei cittadini [I-47, paragrafo 4] (all’inizio dell’articolo 27);
4. Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione (articolo 255, spostato nella parte seconda);
5. Parti sociali e dialogo sociale (all’inizio del capo sulla politica sociale);
6. Clausola di solidarietà (nuovo titolo VII nella parte sull’azione esterna);
7. Mediatore europeo (nell’articolo 195);
8. Disposizione in virtù della quale le regole sul VMQ in vigore al Consiglio si applicano anche al Consiglio europeo ([articolo I-25, paragrafo 3] nella nuova sezione 1bis sul Consiglio europeo);
9. Basi giuridiche per l’adozione dell’elenco delle formazioni del Consiglio [articolo I-24, paragrafo 4] e la decisione sulla presidenza di tali formazioni [articolo I-24, paragrafo 7] e sostituzione dell’articolo 205, paragrafo 2 con la regola sul VMQ applicabile quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione [articolo I-25, paragrafo 2] (nella sezione 2 sul Consiglio);
10. Base giuridica per l’adozione del sistema di rotazione per la composizione della Commissione [articolo I-26, paragrafo 6, lettere a) e b)] (sezione 3 sulla Commissione);
11. Banca centrale europea (nella sezione 4 bis, parte quinta);
12. Corte dei conti (nella sezione 5, parte quinta);
13. Organi consultivi dell’Unione (nei capi 3 e 4, parte quinta);
14. Specifico titolo II sulle disposizioni finanziarie (capi su risorse proprie dell’Unione, quadro finanziario pluriennale, bilancio annuale dell’Unione, esecuzione del bilancio e scarico, disposizioni comuni e lotta contro la frode);
15. Titolo III e disposizioni sulla cooperazione rafforzata, compreso il trasferimento degli articoli da 27 A a 27 E e da 40 a 40 B del TUE e delle disposizioni specifiche relative alle modalità di voto [articolo I-44, paragrafo 3];
16. Modifica dell’articolo 309 con disposizioni specifiche relative alle regole di voto in caso di sospensione di taluni diritti derivanti dall’appartenenza all’Unione [articolo I-59, paragrafi 5 e 6];
17. Inserimento delle disposizioni specifiche relative al campo di applicazione territoriale [articolo IV-440, paragrafi da 2 a 7].